Normativa

Strumenti di tutela: l’azione antidiscriminatoria

Al fine di individuare strumenti con i quali poter tutelare il diritto all’istruzione dei minori stranieri, si è investigato se e in che misura l’azione antidiscriminatoria ex art. 44 d.lgs. 286/1998 possa essere adoperata a tal fine. Questa, introdotta dalla legge n.40/1998, presto trasfusa nel testo unico immigrazione, è il principale rimedio processuale contro le discriminazioni poste in essere dalla Pubblica Amministrazioni o da privati; essa è idonea a cessare il comportamento discriminatorio e a rimuoverne gli effetti già prodotti. Ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 286/1998, costituisce discriminazione qualunque comportamento che “direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica (…) e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali (…)”.

La sua disciplina è stata implementata con l’approvazione del d.lgs. 215/2003, che ha dato attuazione alla direttiva europea n. 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. Il campo di applicazione di questa più recente normativa è molto ampio e ricomprende, tra gli altri, anche l’ambito dell’istruzione (art. 3 co. 1 lett. h) d.lgs. 251/2003)[1].

Ciononostante, l’esercizio dell’azione antidiscriminatoria in tale ambito nel contesto italiano risulta non essere molto frequente[2]. La ricerca giurisprudenziale condotta ha portato all’identificazione della sola ordinanza n. 2380 del Tribunale di Milano del 11 febbraio 2008 con la quale l’autorità giudiziaria ha accolto il ricorso di una madre extracomunitaria il cui mancato ottenimento del permesso di soggiorno ha costituito causa ostativa all’iscrizione della figlia minore presso la scuola materna. L’azione antidiscriminatoria esercitata dalla donna ha portato al riconoscimento della condotta discriminatoria posta in essere dal Comune di Milano mediante l’emanazione di una circolare in materia di servizi per l’infanzia che subordinava l’iscrizione del minore straniero al titolo di soggiorno della famiglia.   

Il dato giurisprudenziale così emerso risulta coerente con quanto registrato nel resto d’Europa, dove la tutela antidiscriminatoria è altrettanto poco adoperata nel contesto dell’istruzione. Si registra infatti che nella maggior parte dei casi nei quali si è fatto ricorso a tale strumento di tutela, la condotta discriminatoria posta in essere si basava sulla disabilità del minore e non sulla sua nazionalità, etnia o razza[3]. Nei pochi casi in cui il tema della discriminazione etnica emerge nel contesto dell’accesso all’istruzione, esso attiene alla segregazione nelle scuola pubbliche dei minori di origine rom, portando di conseguenza il dibattito europeo in materia a vertere principalmente su questo specifico fenomeno[4].

 

[1] M. Ferrero, I. Marchioro, “La tutela contro le discriminazioni” in P. Morozzo della Rocca (a cura di) Immigrazione, asilo e cittadinanza , 2018, Maggioli Editore, pp. 325-351

[2] Dato confermato dal report della Commissione Europea sull’implementazione della direttiva n. 2000/43/CE in Italia, pubblicato nel marzo 2019, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0ccb05b1-1dfb-11ea-95ab-01aa75ed71a1

[3] L. Farkas, D. Gergely, Racial discrimination in education and EU equality law, Luxemburg, Publication Office of the European Union, 2020, pp. 58 ss.

[4] Ibidem

Consulta il report di analisi delle norme nazionali e regionali

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