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Migranti e lavoro

Nel 2025, su 609.690 rapporti di lavoro dipendente instaurati da imprese localizzate nel territorio regionale con contratti a tempo indeterminato, determinato, di apprendistato o in somministrazione, 156.941, il 25,7%, sono relativi a persone straniere. Di questi, 29.454, il 18,8%, sono relativi a persone comunitarie e 127.487, l’81,2% a persone non comunitarie.

Nel 2025 sono stati attivati complessivamente 3937 contratti di lavoro in meno rispetto al 2024 (-0.6%). Questo calo (che conferma la tendenza già registrata tra il 2023 e il 2024) riguarda soprattutto i contratti relativi a persone italiane (-5.407) e comunitarie (-2.218); ed è solo parzialmente compensato dall’aumento dei contratti di lavoro stipulati con persone non comunitarie (+3.688).

Nell’ambito del lavoro domestico, nel 2025 sono stati stipulati 24.222 contratti di cui 17.863, pari al 73,7 con persone straniere; questa tipologia di contratto riguarda quasi esclusivamente il genere femminile a cui afferisce il 91.1% dei contratti stipulati.

Sempre nel 2025 sono stati inoltre attivati 54.108 contratti di lavoro intermittente di cui il 15,1% a persone straniere e 73.219 contratti di lavoro parasubordinato, tipologia di contratto meno diffusa tra gli stranieri (3152 attivazioni pari al 4,3% del totale).

Analizzando l’insieme delle assunzioni complessive nel 2025 si osserva che queste sono diminuite dello 0,7% rispetto al 2024 e si conferma che tale diminuzione riguarda prevalentemente lavoratori italiani (-6426 assunzioni, compensate solo parzialmente da un aumento delle assunzioni con lavoratori stranieri +1344, aumento dato dalla differenza tra l’aumento degli occupati non UE: + 4598 e la diminuzione degli occupati EU: - -3254).

Disaggregando i dati del lavoro dipendente per tipologia di contratto si osserva che le persone straniere sono occupate, per il 63,1%, in rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, per il 22.6% in somministrazione a tempo determinato, per l’11,4% in lavoro subordinato a tempo indeterminato (sempre molti di meno in percentuale rispetto ai contratti relativi a persone italiane ma in leggero e costante aumento dal 2022), per 2,5% in apprendistato.

[Fonte: Osservatorio Mercato del Lavoro, 2026]

 

Se si considera la provenienza, le persone con cittadinanza rumena, unica comunitaria tra le prime cinque, si confermano il gruppo più numeroso (19,8% dei cittadini stranieri assunti), pur registrando una tendenza negativa negli ultimi anni. Seguono la cittadinanza marocchina, pari al 9,8% del totale e in crescita rispetto al 2023 (+6,9%); la cittadinanza albanese, con un peso del 7,6% e sostanzialmente stabile (+0,8%); la cittadinanza peruviana, pari al 4,2% e in rapida crescita (+9,6%). La quinta cittadinanza per numerosità è quella bangladese (3,8% del totale), che nel 2024 entra per la prima volta tra le prime cinque, sostituendo quella nigeriana, grazie a una significativa crescita (+26,2% rispetto al 2023).
[Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro, Cronache del lavoro 2025]

Per quanto riguarda i settori di impiego, i nuovi contratti con persone straniere sono stati attivati prevalentemente nei settori OML “altri servizi” (31,7%), agricoltura (21,2%), turismo (11,9%), costruzioni (9,3%), manifatturiero (7,8%), logistica (5,7%), commercio (4.9%) sanità e assistenza sociale (4%). La differenza fra le percentuali di occupazione tra persone straniere e italiane si nota particolarmente in agricoltura, dove i contratti con persone italiane sono solo 3% del totale.

Sui 156.941 nuovi contratti stipulati nel 2025 con persone straniere, il 44% riguarda professioni non qualificate, il 19,6% riguarda professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi il 15,6% artigiani, operai specializzati e agricoltori l’11,2% conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli.

Nel caso di professioni non qualificate, la percentuale di questi contratti di lavoro scende dal 45,7% per gli stranieri non UE al 36,4% per gli stranieri comunitari al 19,1% per i cittadini italiani.

Continua inoltre ad essere rilevante la percentuale degli occupati sovra qualificati, che svolgono una professione per la quale il titolo di studio maggiormente richiesto è inferiore a quello posseduto. Sono il 33,7% - dato superiore a nove punti percentuali rispetto a quello dei lavoratori italiani (24,4%). [Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro, Cronache del lavoro 2025]

Rispetto agli skill levels 1-4, il 46% dei contratti relativi a persone straniere rientra nello ‘skill level 1’ (compiti semplici e routinari di tipo fisico o manuale), a fronte del 16% degli italiani.

Per il 49% rientrano nello ‘skill level 2’ (professioni che richiedono il completamento del primo livello di istruzione secondaria, per alcune il secondo livello o corsi di formazione professionale dopo il ciclo di istruzione secondaria), a fronte del 52% per gli italiani.

Solo il 2% circa dei contratti degli stranieri è attivato per professioni che richiedono conoscenze e competenze ottenute come risultato di un percorso di istruzione superiore o di una laurea di primo livello e il 2% circa professioni per le quali è richiesto un percorso di istruzione pari o superiore alla laurea di secondo livello (skill levels 3 e 4). A fronte rispettivamente del 9% per il livello 3 e del 23% per il livello 4 per i contratti con persone italiane.

[Fonte: Sviluppo Lavoro Italia]

 

Mentre il tasso di occupazione delle persone straniere è sceso di due punti percentuali nell’ultimo anno (dal 62,3% del 2024 al 60,5% nel 2025), quello di disoccupazione è salito dal 13,5% del 2024 al 16,5% del 2025.
Inoltre, l’esposizione al "lavoro atipico" (tempo parziale o tempo determinato) e all’insicurezza lavorativa, continua ad essere più intensa nei gruppi socio-anagrafici più svantaggiati nel mercato del lavoro (giovani, donne e stranieri).
La quota totale dei lavoratori atipici sul totale degli occupati nel 2025 è del 19%, quella degli stranieri è del 26%. Da evidenziare però una riduzione di questa percentuale negli ultimi anni: era il 36% nel 2018.
Anche la quota di atipici involontari è superiore per la componente straniera della popolazione: 77% (a fronte del 62% del totale), ma anche in questo caso osserviamo un miglioramento negli ultimi anni (era l’84% nel 2018).
Anche rispetto alla condizione retributiva, gli stranieri sono più rappresentati nella fascia a retribuzione "relativamente bassa" che caratterizza il lavoro atipico.

I dati si riferiscono ai "disoccupati amministrativi”, ovvero soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 150/15, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego. Possono comprendere persone che temporaneamente si ritengono inattive per motivi personali. Inoltre, la dichiarazione di immediata disponibilità non ha una data di decadenza e quindi, lo stock di disoccupati tende a crescere progressivamente nel tempo. Comprendono anche, dal 16 giugno 2022, cittadini che sono beneficiari del nuovo programma di politiche attive del lavoro GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), che ha l’obiettivo di migliorare l’inserimento lavorativo delle persone, offrendo percorsi personalizzati di ingresso o reingresso al lavoro. I Centri per l’impiego sono la porta d’accesso e curano l’erogazione dei diversi servizi), così come, dall’aprile 2019 si annoverano in questo flusso anche i beneficiari di Reddito di cittadinanza. Entrambi i gruppi, infatti, dopo aver reso la DID, hanno formalizzato il loro stato presso il Centro per l’impiego, con cui hanno sottoscritto un Patto di servizio per l’attivazione e fruizione di misure di politica attiva del lavoro.

 

Per quanto riguarda le politiche attive per il lavoro, al 7 gennaio 2026, il 27% delle persone inserite nel programma nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL) in Piemonte ha cittadinanza straniera (21% non comunitaria e 6% comunitaria), per un totale di oltre 28 mila persone. Se si considerano i diversi percorsi disponibili, si rileva una maggiore incidenza di persone straniere inserite in azioni di riqualificazione professionale (percorso 3 - Reskilling) o di presa in carico integrata con i servizi territoriali (percorso 4 - Lavoro e inclusione). Secondo i dati più recenti (luglio 2025), le persone straniere rappresentavano oltre un quarto dei percettori del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e il 45% dei percettori dell’Assegno di Inclusione (ADI)  prevalentemente di cittadinanza non comunitaria
[Fonte: elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP].

 

I maggiori ostacoli all’occupabilità nella popolazione piemontese sono la bassa mobilità territoriale, la difficile conciliazione vita-lavoro e le scarse competenze digitali. Questi ostacoli colpiscono maggiormente gli stranieri, rispetto agli italiani.
[Fonte: Le persone disponibili al lavoro: la disoccupazione amministrativa nei Centri per l’Impiego piemontesi. A cura di Agenzia Piemonte Lavoro, Monitoraggio, studi e ricerche. Anno 2025]

L’imprenditoria straniera continua a crescere in Piemonte: + 3,0% nel 2025.

A fine 2025 si contano 55.434 imprese straniere registrate in Piemonte, con una crescita annuale del 3,0%. Rispetto allo scorso anno sono cresciute di circa 1.600 unità.

I dati del registro imprese delle Camere di commercio piemontesi confermano un saldo positivo di quasi 14mila unità per le imprese guidate da nati all'estero dal 2016 a oggi (+33,7%), in netto contrasto con la flessione del comparto non straniero (-36mila unità circa).

Questo costante sviluppo ha portato il peso specifico della componente estera al 13,3% del tessuto produttivo regionale (dal 9,4% di fine 2016).

Il settore in cui sono più rappresentate le imprese straniere è l’edilizia (con circa 18mila unità, il 32,8% del totale straniero, quasi un’azienda su tre, il 28,1% de totale). Seguono per rilevanza il commercio e gli altri servizi, che insieme coprono oltre il 45% delle iniziative imprenditoriali di origine estera, e il turismo, che rappresenta il 17,6% sul totale regionale.

Poco più un’impresa straniera su quattro è di nazionalità europea, mentre la restante parte è guidata da persone non UE.

La distribuzione territoriale delle imprese straniere in valori assoluti vede una netta polarizzazione verso la città metropolitana di Torino: circa 6 realtà su 10 hanno, infatti, sede legale in questo territorio. A seguire, le province di Cuneo (10,1%) e Alessandria (9,1%).

Rispetto alla densità imprenditoriale, se Torino rimane in cima alla classifica per incidenza sul tessuto locale (15,2%), Novara si conferma un polo di forte attrattività con il 13,6%. Mentre il peso della componente estera appare più contenuto nelle province di Cuneo (8,7%) e Biella (7,5%).

 

[Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamereUnioncamere Piemonte su dati InfoCamere, dati al 31/12/2025]

 

 

Tabelle e grafici

xlsx01_Nuove_assunzioni_31_12_2025.xlsx

xlsx02_Storico_assunzioni_31_12_2025.xlsx

xlsx03_Tipologia_contratto_31_12_2025.xlsx

xlsx04_Settori_genere_provenienza_31_12_2025.xlsx

xlsx05_Gruppi_professionali_provenienza_genere_31_12_2025.xlsx

xlsx06_Storico_imprese_straniere_2021_2025.xlsx

xlsx07_Settori_imprese_straniere_31_12_2025.xlsx

xlsx08_Imprese_straniere_per_provincia_31_12_2025.xlsx

 

 

Storico

Vai alle elaborazioni pubblicate nel 2025

Osservatorio Mercato del Lavoro - IRES Piemonte
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Cronache del Lavoro - Rapporto dei Centri Per l'Impiego 2025, Agenzia Piemonte Lavoro

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Registro imprese delle Camere di commercio, Unioncamere Piemonte

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Elenco degli iscritti alla Sezione I del Registro Nazionale degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Relazione annuale sulla situazione economica, sociale e territoriale del Piemonte - 2023

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Anche quest’anno il Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il Centro Studi e Rivista Confronti ha presentato un’edizione aggiornata del Dossier, la 29esima, cofinanziata dall’Otto per mille della Chiesa Valdese - Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, alla cui realizzazione hanno contribuito decine di studiosi ed esperti in materia.
L’apporto differenziato di questa pluralità di contributi intende fare del Dossier non solo un sussidio conoscitivo puntualmente aggiornato con i dati più recenti sui diversi aspetti in cui l’immigrazione si articola, ma anche uno strumento che aiuti la riflessione e l’approfondimento su un fenomeno di cruciale importanza per l’Italia e per l’intero contesto globale.

video presentazione Dossiericona video

intervista Dott. Allasino

pdfslides di presentazione

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Anche quest’anno il Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il Centro Studi e Rivista Confronti ha presentato un’edizione aggiornata del Dossier, la 29esima, cofinanziata dall’Otto per mille della Chiesa Valdese - Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, alla cui realizzazione hanno contribuito decine di studiosi ed esperti in materia.
L’apporto differenziato di questa pluralità di contributi intende fare del Dossier non solo un sussidio conoscitivo puntualmente aggiornato con i dati più recenti sui diversi aspetti in cui l’immigrazione si articola, ma anche uno strumento che aiuti la riflessione e l’approfondimento su un fenomeno di cruciale importanza per l’Italia e per l’intero contesto globale.

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intervista Dott. Allasino

Il video illustra le principali Domande e Risposte sul tema del lavoro.

I contenuti sono tratti dalla guida pratica per cittadini stranieri ed operatori "Vivere, Studiare, Lavorare in Italia"

 

Sezione completa sul tema del LAVORO

 

Prodotto nell'ambito del Piano Integrato degli Interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti (Fondo Politiche Migratorie)

Il percorso di formazione su "Lavoro e Migrazione" nell'ambito del Piano Integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti della Regione Piemonte (finanziato dal Fondo Politiche Migratorie) è stato avviato da una prima sessione plenaria il 14 giugno 2017 a Torino, e a partire da ottobre è continuato su quattro territori (Torino, Asti, Cuneo e Novara).

Sessione plenaria: Lavoro e immigrazione - norme, procedure, vincoli e opportunità - 1° parte | 2° parte

pdfLa presenza dei migranti in Piemonte. Come interpretare i dati statistici? - Enrico Allasino, Ires Piemonte

pdfLa normativa in materia di immigrazione e lavoro. Quali sono i permessi di soggiorno che permettono di lavorare?  avv. Natalie Ghirardi, Asgi

pdfAccesso ai servizi per il lavoro dei cittadini non comunitari e regole di compilazione del modello di comunicazione obbligatoria per la parte relativa ai migranti - Miranda Andreazza, APL

 

L’accompagnamento all’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo e dei migranti vulnerabili (minori, vittime di tratta e sfruttamento lavorativo)

 Analisi della procedura di protezione internazionale e dei requisiti per l’inserimento socio - lavorativo dei richiedenti e titolari protezione internazionale,

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avv. Maurizio Veglio e avv. Eleonora Vilardi, Asgi

 

Requisiti di accesso all’inserimento socio lavorativo dei minori stranieri non accompagnati.
Condizioni di accesso a percorsi socio lavorativo per le vittime di tratta e sfruttamento lavorativo,

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avv. D'Angelo e avv. Mariella Console, Asgi

 

 Il riconoscimento dei titoli di studio e l’emersione delle competenze dei cittadini stranieri, finalizzati all’inserimento lavorativo

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 Juri Di Molfetta e Chiara Maugeri, A Pieno Titolo

La validazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale: il sistema piemontese

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Teresa Valentino, Settore Standard formativi e Orientamento professionale, Direzione Coesione Sociale Regione Piemonte

 

Se il collaboratore/collaboratrice convivente ha già una residenza in Italia, il datore di lavoro non è obbligato a concederla presso il proprio alloggio.
Se invece ne fa richiesta, il datore di lavoro deve concederla all'interno della sua casa. Questo non vuol dire che l'assistente famigliare convivente entrerà a far parte della famiglia anagrafica dell'assistito preso cui vive e lavora, ma si procederà all'iscrizione in una scheda di famiglia a parte, a meno che non dichiarino di essere legati da tempo alla famiglia da vincoli affettivi.

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non viene considerato come rapporto di lavoro subordinato. È una misura formativa che consente ai tirocinanti una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (es: università, scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante, dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri. Non è previsto un compenso ma una indennità minima, che quindi non contrasta con il percepimento della Naspi (indennità disoccupazione).
È previsto altresì che il soggetto promotore assicuri il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile.

Esistono due tipi di tirocini:

  • i tirocini “curriculari”, rivolti a giovani che frequentino un percorso di istruzione o formazione, finalizzati a integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro; si tratta di una tipologia di tirocinio disciplinata dai Regolamenti di istituto o di ateneo, promossa da scuole, università o enti di formazione accreditati;
  • i tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo formativo in un ambiente di lavoro; si tratta di una tipologia di tirocinio disciplinata dalle Regioni e dalle Province autonome, mentre a livello nazionale sono definiti degli standard minimi comuni (in materia di elementi qualificanti, modalità di svolgimento dell’attività, indennità minima, etc).

Il lavoro domestico è il lavoro svolto da coloro che prestano assistenza all’interno di un’abitazione, ad una singola persona oppure ad un nucleo familiare. Il lavoratore domestico è un lavoratore subordinato. L’assunzione del lavoratore domestico può avvenire a tempo determinato o indeterminato e può prevedere o meno la convivenza dello stesso con il nucleo familiare o il singolo. La lettera di assunzione di un lavoratore domestico deve indicare il livello di inquadramento, che varia con il variare delle mansioni, la retribuzione oraria o mensile, l’inclusione o meno del vitto e dell’alloggio, la collocazione dell’orario di lavoro.
L’assunzione con tali specifiche deve essere comunicata dal datore di lavoro all’Inps attraverso apposita procedura online.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore mensilmente le buste paga e la Certificazione Unica al termine dell’anno. Il lavoratore domestico ha gli stessi diritti di tutti i lavoratori dipendenti in termini di ferie, orario di lavoro ordinario e straordinario, malattia, maternità.
Trattandosi, tuttavia, di un rapporto di lavoro che si svolge tra le mura domestiche è importante il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore, con la conseguenza che si tratta dell’unica tipologia di rapporto di lavoro in cui è previsto il licenziamento senza necessità di motivazione specifica e non sindacabile. In caso di licenziamento improvviso, dunque, il lavoratore avrà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e alle spettanze di fine rapporto ma non potrà contestare la legittimità del recesso. Il lavoratore domestico ha diritto all’indennità di disoccupazione.

Nel caso vengano svolti unicamente piccoli lavori domestici (quali lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare) è possibile per i datori di lavoro persone fisiche ricorrere allo strumento del Libretto di Famiglia.

Si tratta in sostanza di un "portafoglio" telematico gestito dalla piattaforma telematica dell'INPS in cui il datore di lavoro versa gli importi di denaro e l'Inps provvede poi a riversare al prestatore del servizio quanto dovuto, sulla base delle comunicazioni ricevute, dopo circa 15 giorni, con un compenso minimo prefissato di € 10 lordi (che comprendono € 8 di retribuzione, contributi e assicurazione INAIL).

Ricorrono però dei limiti economici annui, ovvero: € 5.000 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, € 10.000 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, € 2.500 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato, riservato ai lavoratori di età tra i 15 ed i 29 anni, in cui è prevista insieme all’attività lavorativa anche un’attività di formazione sia pratica che teorica.
Al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Al contratto di apprendistato è associato un piano formativo che - salvo il caso dell’apprendistato professionalizzante - è predisposto da un’istituzione formativa con il coinvolgimento di un’impresa.

Sotto il profilo del trattamento retributivo, vige il divieto di retribuzione a cottimo e inoltre il datore di lavoro può inoltre sotto-inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante agli addetti alle medesime mansioni al cui conseguimento il contratto è finalizzato.

Esistono 3 tipologie di apprendistato:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione ed è riservato ai giovani tra i 15 ai ed i 25 anni.
  • La durata è determinata dalla qualifica o diploma da conseguire e non può essere superiore a 3 anni (estesa fino a 4 anni in specifici casi ).
  • Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.

2. apprendistato professionalizzante,

  • è volto al conseguimento di una qualifica professionale, ai fini contrattuali ed è rivolto ai giovani tra i 18 ed i 29 anni (17 se hanno già la qualifica).
  • Gli accordi interconfederali e i CCNL fissano, in relazione alla qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità’ della formazione nonché la  durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni.
  • La formazione svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore massimo di 120, nel triennio, disciplinata dalle regioni e dalle province autonome.

3. apprendistato di alta formazione e ricerca,

  • si tratta di un contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, che può essere stipulato con soggetti di età’ compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o altri titoli ritenuti dalla norma equipollenti a tal fine.
  • Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità della formazione a carico del datore di lavoro. La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.

Può capitare che il contratto di apprendistato si risolva in un rapporto di lavoro ordinario in cui non è svolta attività formativa e semplicemente il lavoratore viene pagato meno: in tali casi è possibile rivolgersi ad una organizzazione sindacale o ad un legale per verificare la possibilità di rivendicare la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro, con diritto al pagamento delle differenze retributive spettanti.

Il contratto con soggetto titolare di partita iva è stipulato in occasione di un lavoro autonomo e non subordinato.
Un esempio tipico è il contratto di prestazione d’opera, che è caratterizzato dalla mancanza del vincolo di subordinazione poiché il lavoratore lavora autonomamente, non è sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del proprio committente. Il lavoratore può dunque organizzare autonomamente il proprio lavoro, orari, modalità, organizzazione con mezzi propri in virtù dell’obbiettivo che il contratto prefigge cioè la realizzazione di un’opera materiale o intellettuale. Viene previsto un compenso che però è legato al risultato da raggiungere e non all’orario di lavoro.
Generalmente le parti si accordano in merito al corrispettivo da pagare e alle tempistiche per la realizzazione del lavoro commissionato o attraverso un contratto di prestazione d’opera o attraverso una lettera di incarico.
Tutti i lavori in cui di fatto è prevista una subordinazione gerarchica e organizzativa (il lavoratore ha orari fissi, lavora con mezzi propri dell’imprenditore, in luoghi di sua proprietà e riceve direttive precise a cui si deve attenere) dovrebbero essere stipulati con la forma del lavoro subordinato e non con il pagamento della retribuzione mediante partita iva.

In caso di svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (ossia aventi carattere episodico e in assenza di coordinamento con l’attività del committente), fino alla soglia di reddito di € 5.000 nell’anno solare - considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali -, si ha diritto all’esenzione dall’obbligo contributivo.

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