Normativa

Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)

La legge sull’istruzione superiore, approvata con il regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, consente di ottenere la dichiarazione di equipollenza dei diplomi conseguiti all’estero presso istituti di alta formazione artistica e musicale.

Il procedimento amministrativo per il riconoscimento in Italia di tali titoli di studio è di competenza del Ministero per la pubblica istruzione, il quale, sentito il parere delle autorità accademiche e della competente sezione del consiglio superiore delle antichità e belle arti, dichiara ovvero nega l’equipollenza del titolo di studio conseguito presso un istituto artistico e musicale estero.

Secondo quando disposto dal regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, l’istanza per l’ottenimento del giudizio di equipollenza può essere presentata solamente da coloro che abbiano la cittadinanza italiana ovvero, per effetto della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, coloro che abbiano la cittadinanza di un altro stato membro dell’Unione Europea.

La disciplina normativa vigente, circoscrivendo la legittimazione attiva ai soli cittadini italiani e, più genericamente, europei, sembra impedire ai cittadini provenienti da Paesi terzi la possibilità di ottenere il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’alta formazione artistica e musicale conseguiti all’estero.

Occorre, a questo proposito, rilevare che la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi, ha stabilito che i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università.

In assenza di pronunce giurisprudenziali in materia, pare, quindi, ragionevole sostenere che a fronte della dichiarata equipollenza tra i predetti titoli di studio, i cittadini provenienti da Paesi terzi possano richiedere il riconoscimento del titolo di studio conseguito presso un istituto di alta formazione artistico musicale estero al fine di poter partecipare ad un pubblico concorso. La procedura che i titolari di tale titolo di studio dovrebbero seguire per poter ottenere il riconoscimento del diploma ai fini dell’accesso al pubblico concorso non sarebbe, quindi, quella delineata dal regio decreto n. 1592 del 1933, bensì quella prevista dal D.P.R. 189 del 2009, di cui si parlerà successivamente.

A questo proposito, si evidenzia che, di regola, i titolari di un diploma in alta formazione artistica e musicale richiedono il giudizio di equipollenza del diploma ottenuto all’estero solamente per l’ammissione ad un pubblico concorso in quanto il percorso di formazione presso i predetti istituti prepara gli studenti ad intraprendere professioni nel settore dell’arte, della musica e della danza, le quali, tradizionalmente, rientrano tra le professioni non regolamentate, per le quali, come successivamente si approfondirà, la competenza circa il riconoscimento del titolo di studio spetta esclusivamente al datore di lavoro.

Parallelamente a quanto analizzato, occorre studiare la condizione di coloro che, avendo ottenuto un diploma di primo o di secondo livello nel settore dell’alta formazione artistica e musicale, vogliano proseguire il proprio percorso di studio in Italia. Si ritiene che, al fine di poter accedere a cicli di istruzione superiore, costoro potranno certamente richiedere un giudizio di equivalenza rispetto ai periodi di studio svolti all'estero oltre ai titoli di studio stranieri di cui siano in possesso ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge 148/2002.

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

Consulta il report di analisi delle norme nazionali e regionali

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