Normativa

Riconoscimento dei titoli di studio per l’accesso al praticantato e a tirocini

In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 189 del 2009, è possibile ottenere il riconoscimento di titoli di studio esteri per l’accesso al praticantato o al tirocinio richiesti come requisito per alcune professioni regolamentate. Tale valutazione è svolta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, nel caso esista.

La domanda deve essere presentata direttamente all’amministrazione interessata corredandola dei seguenti documenti:

  1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;
  2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
  3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo.

L’amministrazione interessata invierà la documentazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale emanerà, entro 90 giorni, il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare un'istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

Questa procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione svizzera.

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

Consulta il report di analisi delle norme nazionali e regionali

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