Normativa

L’attestato di comparabilità, l’attestato di verifica e l’European Qualifications Passport for Refugees

Per effetto del d. lgs. 251 del 2007, il sistema universitario italiano deve assicurare ai titolari di protezione internazionale sistemi di valutazione e accreditamento dei titoli di studio conseguiti all’estero anche in assenza di certificazione da parte del Paese in cui il titolo sia stato ottenuto, ove l'interessato dimostri di non poter acquisire detta certificazione.

A questo proposito, è significativo il lavoro svolto dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, CIMEA[1], il quale ha avviato un progetto che permette a coloro che non dispongano della documentazione probante il percorso di studi svolto all’estero di ottenere il rilascio del c.d. attestato di comparabilità. Quest’ultimo è un parere rilasciato dal CIMEA con il quale si esprime una valutazione circa l’effettivo possesso del diploma ed il relativo livello di adeguatezza rispetto al ciclo ed al corso di studi in cui è stato richiesto l’inserimento.

L’attestato di comparabilità si qualifica quale parere non vincolante con carattere tecnico emanato a seguito dell’analisi della documentazione prodotta con riferimento al singolo sistema educativo straniero.

Tale comparazione, priva di giudizi circa le competenze realmente possedute dal richiedente[2], non sancisce in alcun modo il riconoscimento formale del titolo all’interno del sistema nazionale, ma è un’indicazione utile per le istituzioni che valuteranno la qualifica durante le differenti procedure di riconoscimento.

Per quanto concerne il procedimento di rilascio dell’attestato di comparabilità, il CIMEA, a seguito di un’istanza di parte, contatta direttamente il richiedente, tendenzialmente via e-mail e, dopo aver sottoposto ad analisi documentale le certificazioni disponibili, individua alcune domande da porre all’interessato allo scopo di colmare le lacune riscontrate e accertare l’effettivo possesso del titolo di studio. Gli esperti del CIMEA, dopo aver studiato e approfondito il sistema scolastico e accademico che dovrebbe aver rilasciato il titolo di studio, esaminano le risposte inviate dal richiedente avvalendosi anche della collaborazione degli esperti internazionali delle reti ENIC-NARIC.

Nelle situazioni di totale assenza di documentazione le modalità di verifica vengono modulate di volta in volta a seconda del caso e degli appigli che esso presenta.

Il CIMEA ha, inoltre, attivato un servizio mediante cui può rilasciare un parere non vincolante, il c.d. “Attestato di verifica”, con cui dichiara che una qualifica italiana o estera del sistema della formazione superiore o di scuola secondaria sia stata rilasciata da parte di un ente ufficiale nel sistema di riferimento al richiedente il riconoscimento del titolo.

Tale verifica non garantisce in alcun modo il riconoscimento formale del titolo all’interno del sistema nazionale, ma è indicazione utile per le istituzioni che valutano la qualifica durante le differenti procedure di riconoscimento.  

Sia l’attestato di comparabilità sia l’attestato di verifica sono rilasciati dal CIMEA in formato digitale attraverso il portale Diplome.

Oltre alle iniziative avviate a livello nazionale dal CIMEA, si segnala che il Consiglio d’Europa ha sviluppato un progetto di durata triennale denominato “European Qualifications Passport for Refugees”[3] per agevolare, a livello europeo, nei procedimenti di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, i rifugiati sprovvisti della documentazione necessaria.

In Italia, il progetto coinvolge le istituzioni della formazione superiore con il coordinamento di CIMEA e prevede, in caso di esito positivo, il rilascio di un documento denominato European Qualifications Passport for Refugees che può essere utilizzato dai rifugiati sprovvisti della documentazione per attestare il possesso di un determinato titolo di studio e accedere alla formazione superiore. Tale documento avente natura non vincolante ai fini del riconoscimento del titolo di studio nasce con lo specifico obiettivo di creare un passaporto delle qualifiche spendibile non solo su scala nazionale, ma in tutta Europa.

L’European Qualifications Passport for Refugees viene rilasciato a seguito della compilazione di un questionario e al termine di una intervista volta a valutare il possesso effettivo delle qualifiche accademiche non supportate da adeguata documentazione, oltre ad eventuali apprendimenti non formali ed informali che il rifugiato dichiara di avere.

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

 

[1] In applicazione dell’articolo IX., co. 2 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, il CIMEA è stato designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quale centro italiano ufficiale afferente alla rete NARIC, National Academic Recognition Information Centres dell’Unione Europea e alla rete ENIC, European National Information Centres del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO. Al CIMEA è stato, in particolare, affidato il compito di svolgere attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d’istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale.

[2] In alcune ipotesi, il CIMEA ha suggerito agli atenei di sottoporre il richiedente a specifici test di verifica per verificare il livello di conoscenze possedute dal richiedente.

[3] I partner di progetto sono ora i centri ENIC di Italia, Armenia, Canada, Francia, Germania, Grecia, Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito.

Consulta il report di analisi delle norme nazionali e regionali

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