Normativa

Dichiarazione di equipollenza

Oltre al giudizio di equivalenza, il titolare di un titolo di studio estero può richiedere la c.d. dichiarazione di equipollenza, con la quale, al termine di un procedimento amministrativo caratterizzato da una dettagliata analisi del percorso di studi svolto all’estero, si conferisce, in Italia, valore legale al titolo straniero, assimilandolo al corrispondente titolo di primo, di secondo o di terzo livello rilasciato dalle corrispondenti Università italiane.

Tale procedura è stata introdotta nel nostro ordinamento con il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il quale, al fine di assicurare ai cittadini italiani all’estero, ai cittadini non regnicoli e agli stranieri il diritto di poter liberamente circolare, studiare e lavorare, introduceva una procedura con cui le università potevano dichiarare la corrispondenza tra il titolo estero rilasciato dalle università o da altri altri istituti superiori stranieri e il titolo italiano ovvero ammettere l’interessato a sostenere l’esame di laurea con dispensa totale o parziale degli esami di profitto.

Tale disposizione è stata abrogata per effetto della legge 148 del 2002, la quale, ricalcando la precedente normativa, ha introdotto una nuova procedura di valutazione dei titoli accademici esteri di primo e di secondo ciclo volta ad ottenere un corrispondente titolo italiano.

Il fine del procedimento disciplinato dall’art. 2 della legge 148 del 2002 è costituito dalla necessità di assicurare l’accesso ad un nuovo sistema educativo previo conferimento del valore legale al titolo di studio conseguito all’estero a coloro che, muovendosi verso uno stato diverso, abbiano esercitato il proprio diritto di circolazione. Tale procedura consente, inoltre, a colui che sia titolare di un diploma di scuola superiore o universitario di accedere al mondo del lavoro con specifico riconoscimento del pregresso percorso formativo.

In questa specifica ipotesi, il giudizio di equipollenza si qualifica quale riconoscimento a effetto cumulativo in quanto, al fine di assicurare la possibilità per lo straniero di intraprendere un percorso di studi successivo e supplementare in uno Stato diverso ovvero di accedere al mondo del lavoro, si accredita un titolo di studio straniero[1].

La competenza per l’espletamento di tale procedimento amministrativo è attribuita alle singole Università, le quali, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte istante, possono rilasciare il corrispondente titolo italiano senza la richiesta di superare ulteriori esami o di presentare elaborati finali (riconoscimento diretto o equipollenza diretta) oppure possono richiedere all’interessato di sostenere ulteriori esami per conseguire crediti aggiuntivi o redigere delle relazioni per colmare la parte del curriculum studiorm non coperta dal titolo estero (abbreviazione di corso).

Al fine della richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano, le Università devono accertarsi che:

  • il titolo estero sia un titolo ufficiale di primo o di secondo livello del sistema estero di riferimento;
  • il titolo consenta, nel sistema estero di riferimento, l’ingresso a corsi accademici di secondo o terzo ciclo;
  • il titolo sia corrispondente, sia sotto i profili della didattica e della ricerca (per esempio, numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.), sia per tipologia e ambito disciplinare ad un titolo di studio italiano.

Occorre evidenziare che, per quanto riguarda il giudizio di equipollenza, il luogo di ottenimento del titolo di studio è irrilevante in quanto i predetti requisiti devono essere soddisfatti da chiunque richieda il riconoscimento del titolo di studio estero, indipendentemente dalla nazionalità e dallo Stato che abbia rilasciato la qualifica.

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

 

[1] M. CONSITO, op. cit., 102.

Consulta il report di analisi delle norme nazionali e regionali

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