I Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, istituiti con il D.P.R. n. 263/2012, costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto didattico e organizzativo, analogo a quello degli istituti scolastici. Ad essi possono iscriversi, oltre che gli adulti che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non hanno conseguito la licenza media, anche alcune categorie di minori.
Infatti, l’art. 3 co. 2 del D.P.R. n. 263/2012 prevede che possano iscriversi ai CPIA “anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età”.
Le particolari e motivate esigenze cui fa riferimento la norma devono basarsi su specifiche ragioni di fatto relative al caso concreto e non possono ridursi alla mera identificazione di categorie precostituite di soggetti cui genericamente destinare questi percorsi formativi[1]. L’iscrizione a tali percorsi è invece sempre assicurata, indipendentemente dalla stipula dei menzionati accordi tra regioni ed uffici scolastici regionali, ai minori di quindici anni sottoposti a provvedimenti penali e ai minori stranieri non accompagnati[2].
L’offerta formativa dei CPIA è strutturata per livelli di apprendimento. Sono infatti previsti tre percorsi:
- Percorso di primo livello, finalizzato al conseguimento della licenza media;
- Percorso di secondo livello, finalizzato al conseguimento del diploma d’istruzione tecnica, professionale e artistica;
- Percorso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 (CEFR)
Se l’accesso al percorso di primo livello e quello di alfabetizzazione non è subordinato al possesso di alcun requisito, eccetto quello anagrafico già menzionato, per il percorso di secondo livello, finalizzato al conseguimento del diploma tecnico-professionale-artistico, è richiesto il possesso della licenza media. Inoltre, in quest’ultimo caso, il minore deve dimostrare di non poter frequentare il corrispondente corso diurno presso un istituto scolastico tecnico-professionale.
La normativa di riferimento è riportata nell’apposita sezione della
tabella sinottica.
[1] Nota Miur n.7647/2018
[2] Ibidem
