Normativa

I procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguite all’estero

Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguiti all’estero permette di valorizzare le esperienze e le conoscenze acquisite da cittadini stranieri minori e adulti al di fuori dei confini nazionali e favorisce il loro accesso allo studio e al lavoro in Italia.

La corrispondenza tra i titoli di studio e le qualifiche professionali ottenute all’estero e quelle italiane è essenziale per assicurare, in attuazione degli articoli 14 e 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell'art. 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, degli articoli 4 e 34 della Costituzione, la mobilità degli individui a fini educativi e professionali con il conseguente riconoscimento del diritto a continuare il proprio percorso formativo e professionale ad un livello equivalente o superiore a quello svolto nel Paese di provenienza nel rispetto del diritto alla libera scelta della professione, dell’istituto e del luogo di formazione.

I cittadini europei ed extraeuropei che intendano ottenere il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali ottenute all’estero devono essere titolari della libertà di circolazione e di stabilimento, da intendersi quale diritto di partecipare in maniera stabile e continuativa alla vita economica di un paese diverso da quello di origine.

Per tali ragioni, solamente coloro che siano muniti di un valido titolo in forza del quale possano soggiornare nel territorio italiano hanno la facoltà di ottenere il riconoscimento dei percorsi di formazione pregressi compiuti all’estero.

Altro aspetto peculiare della disciplina del riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali riguarda la provenienza del titolo.

Ove l’interessato, titolare del diritto alla libera circolazione sul territorio italiano, sia in possesso di un titolo di studio conseguito nell’Unione Europea o in uno Stato equiparato a questi fini (Stati dello Spazio Economico Europeo[1] e Svizzera) o con cui l’Italia abbia concluso specifici accordi, vanta a pieno titolo il diritto al riconoscimento della qualifica professionale. Ove il diploma professionale sia stato ottenuto in un Paese terzo sarà possibile il riconoscimento della qualifica solo nel rispetto delle procedure normative nazionali, permanendo la necessità di un raffronto tra le conoscenze attestate dal diploma e le qualifiche richieste nello stato per lo svolgimento della professione.

In materia di al riconoscimento dei titoli di studio per finalità accademiche, la provenienza del titolo ha un’incidenza limitata nel corso del procedimento amministrativo in quanto la competenza a dichiarare l’equivalenza tra i titoli di studio è rimessa alle istituzioni universitarie nell’ambito della propria autonomia.

Da questo inquadramento, emerge come l’esatta determinazione del fine per il quale si intende ottenere il riconoscimento del titolo o della qualifica professionale è essenziale per la corretta individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti nell’espletamento del procedimento amministrativo e delle modalità di svolgimento dell’istruttoria.

Il presente documento sistematizza il quadro normativo internazionale e nazionale, raccoglie le principali pronunce giurisprudenziali in materia e individua stratificazioni, lacune e antinomie normative.

Scopo del progetto è analizzare i procedimenti amministrativi che, dichiarando la corrispondenza tra i titoli di studio, riconoscono equivalente o equipollente ai titoli nazionali le qualifiche estere riservando specifica attenzione allo studio delle procedure di riconoscimento riservate a categorie di individui particolarmente vulnerabili come i richiedenti asilo, i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati.

Nel corso della ricerca, si è, inoltre, analizzato il tema del diritto allo studio con specifico riguardo ai requisiti che i minori devono possedere per poter accedere alla scuola, oltre agli specifici strumenti esperibili a tutela del diritto all’istruzione.

[1] Norvegia, Islanda, Liechtenstein  

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