Normativa

Il diritto all’istruzione: un diritto di tutti e tutte

A partire dalla metà del secolo scorso quello all’istruzione è stato identificato, tanto nel contesto internazionale quanto in quello italiano, come un diritto fondamentale ed inviolabile della persona.

Alcune importanti fonti di diritto internazionale hanno affermato l’universalità di tale diritto. In primis, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, che all’art. 26 statuisce che “ogni individuo ha diritto all’istruzione”. 

Il medesimo principio viene espresso dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che all’art. 2 del Protocollo addizionale recita “il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno”; nonché dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 13 del Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali.

Uno specifico riferimento al diritto del minore di ricevere un’istruzione viene compiuto dalla Convezione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia con la legge n. 176/91. Questa riconosce, all’art. 28, “il diritto del fanciullo all’educazione” e precisa che “gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali (…)”.

Tale principio di universalità viene affermato anche dalla Costituzione italiana. Questa, all’art. 34, recita: “la scuola è aperta a tutti.” Tale diritto deve essere infatti garantito a tutti i minori senza discriminazioni basate su cittadinanza, regolarità del soggiorno o altre circostanze di sorta[1].

La Corte Costituzionale ha chiarito, sin dalla fine degli anni sessanta, che i diritti fondamentali o inviolabili previsti dalla Costituzione spettano anche allo straniero e che laddove le norme di legge differenzino il regime giuridico di quest’ultimo rispetto a quello del cittadino italiano, il nucleo minimo di tali diritti deve essere sempre riconosciuto ad ogni individuo[2]. E’ sulla base di questi presupposti che il d. lgs. 286/1998 (c.d. Testo Unico per l’immigrazione) riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante alcuni diritti inviolabili, tra i quali, il diritto all’istruzione (art. 38 d.lgs. 286/1998). La titolarità di simile diritto in capo allo straniero viene fatto discendere dalla mera istaurazione di un rapporto di fatto con il territorio italiano, che prescinde dalla regolarità del soggiorno. E’ in virtù di tale rapporto con il territorio che la persona, indipendentemente dal suo status giuridico, sviluppa delle relazioni di carattere economico e personale che lo rendono parte della comunità che abita quel territorio[3].

Non è un caso quindi che il già citato art. 38 d. lgs. 286/1998, nell’affermare l’esistenza dell’obbligo scolastico in capo ai minori stranieri, faccia riferimento ai “minori stranieri presenti sul territorio”, proprio a confermare come sia il criterio territoriale a determinare l’ambito soggettivo del diritto all’istruzione e non lo status giuridico del minore.

 

[1] A. Mastropaolo, “Gli stranieri di fronte all’istruzione”, in A. Giorgis, E. Grosso, M. Losana (a cura di) Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia dell’uguaglianza formale, Franco Angeli, Milano, 2017, p. 195; E. Grosso, Straniero (status costituzionale dello) in Digesto, IV ed., Vol. XV Pubblicistico, Utet, Torino, 2000, p. 173

[2] Si fa riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale n. 120/1967 e 104/1969 che hanno chiarito come i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione sono da riconoscersi anche in capo agli stranieri anche laddove la Costituzione faccia espressamente riferimento soltanto ai cittadini. Si veda F. Astone, R. Cavallo Perin, A. Romeo, M. Savino (a cura di), Immigrazione e diritti fondamentali, Torino, Edizioni Università degli Studi di Torino, 2019; R. Cherchi, La condizione giuridica dello straniero irregolarmente soggiornante tra legge e diritti della persona, in Costituzionalismo.it, 2/2013

[3] M. Consito, E. Rozzi, “Il diritto alla salute, all’istruzione e formazione e al lavoro” in J. Long (a cura di) Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Materiali per l’informazione e la formazione, Cedam, Padova, 2018, pp. 175-177

Consulta il report di analisi delle norme nazionali e regionali

Search