Protezione Internazionale

Che cos’è la protezione internazionale?
La protezione internazionale rappresentata il sistema di norme volte a garantire, tutelare e proteggere i diritti fondamentali della persona costretta a fuggire dal Paese di cittadinanza o di di dimora abituale per il fondato timore di subire persecuzioni personali o danni gravi, che si trova in uno degli Stati in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. La protezione Internazionale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.
Che cos’è lo status di rifugiato?
Lo status di rifugiato è riconosciuto allo straniero o apolide, il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del proprio Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza (apolide) e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.
Che cos’è la protezione sussidiaria?
Qualora lo straniero o apolide, richiedente la protezione internazionale, non possieda i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, potrà ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria se nei suoi confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, qualora egli ritornasse nel Paese di origine (o nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, se apolide) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. È considerato danno grave, il rischio fondato di subire una condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, e la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Che cos’è la protezione umanitaria?
La protezione per motivi umanitari era un sistema di protezione che tutelava tre distinte ed autonome posizioni in osservanza di obblighi umanitari, obblighi internazionali e obblighi costituzionali dello Stato, compreso il divieto di estradizione per reati politici. La protezione umanitaria è stata abrogata dalla Legge n. 132/2018 ma ciò ovviamente non significa che risultino stati abrogati gli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato avendo quest’ultimi origine nella Costituzione e nei Trattati Internazionali. Ed invero, con legge n.173/2020 è stato opportunamente reintrodotto nel TUIMM il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” e si è modificata la norma sui divieti di espulsione e respingimento dal territorio italiano nel senso di riconoscere il diritto della persona a ricevere una protezione interna per motivi di protezione speciale, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste dalla Legge n. 132/2018. Come da principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, coloro che hanno presentato una richiesta di protezione prima dell’entrata in vigore del D.L. 113/2018 potranno oggi vedersi ancora riconosciuta la protezione umanitaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98 attraverso l’attribuzione di un permesso di soggiorno motivato per “casi speciali” della durata biennale e convertibile.
Che cos’è il permesso per protezione speciale?
È un permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo che cui confronti non sussistono i presupposti per riconoscere la protezione internazionale, ma nei cui confronti la Commissione Territoriale ritenga sussistenti altri pregiudizi in capo soggetto meritevoli di tutela, in caso di rimpatrio dello stesso nel paese di origine. In particolare, la norma che regola le ipotesi in cui può essere attribuito un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, protegge la persona dall'espulsione  o dal   respingimento verso  uno  Stato  in  cui  lo  straniero  possa  essere  oggetto  di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua,  di  cittadinanza,  di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o  sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un  altro  Stato  nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Parallelamente vengono protette tutte le situazioni in cui una persona debba essere estradata verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 tenendo conto anche dell'esistenza, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. L’istituto della protezione speciale, per come modificata dalla L. 173/2020 esclude espressamente la possibilità di allontanamento del soggetto dal territorio nazionale, qualora ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. In particolare, l’amministrazione deve obbligatoriamente tenere di conto dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine”. L’attuale assetto normativo, sottolinea come il legislatore abbia inteso riconoscere una forma di protezione interna, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo, protetti a livello costituzionale ed internazionale ed oggi espressamente estesi anche al rispetto della vita privata e familiare. Ove ricorrano i presupposti sopra indicati, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno che reca la dicitura “protezione speciale”.   Il permesso per protezione speciale, come da modifiche operate dalla Legge 173/2020 alle previgenti previsioni introdotte dalla Legge 132/2018 ha durata biennale e può essere convertito in altro titolo di soggiorno. La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, può altresì essere formalizzata dall’interessato direttamente innanzi alla Questura territorialmente competente, esternamente alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. La Commissione Nazionale Asilo, ha invero fornito alle Questure chiare indicazioni sulla procedura interna da seguire in questo caso, affermando, quanto ai relativi percorsi, la necessità di trasmissione da parte delle Questure ai competenti Collegi Territoriali al fine di ottenere un parere, la cui natura è obbligatoria e vincolante poiché il legislatore ha delineato un procedimento ad hoc del tutto autonomo e distinto dalla procedura di protezione internazionale la cui titolarità è per l’appunto rimessa alle Questure nell’ambito del quale, però, il Collegio riveste una determinante funzione decisionale essendo chiamato ad esprimere un parere.
Che cos’è il permesso di soggiorno per calamità?
È un permesso di soggiorno rilasciato nei casi in cui il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno si trova in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Il titolo ha durata di sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi se permangono le condizioni che hanno determinato il rilascio ed è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro come da modifiche operate dalla Legge 173/2020 alle previgenti previsioni introdotte dalla Legge 132/2018. Il titolo di soggiorno per calamità consente l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale.
Che cos’è il permesso per atti di particolare valore civile?
È un permesso di soggiorno concesso dal Ministro dell’Interno su proposta del Prefetto territorialmente competente a coloro che compiono atti di particolare valore, esponendo la propria vita ad un manifesto pericolo per salvare persone, per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato, per  ristabilire l'ordine pubblico, per arrestare o partecipare all’arresto di malfattori, per mantenere forza alla legge, per progredire la scienza od in genere per bene dell'umanità o per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.Il permesso ha durata di 2 anni, è rinnovabile, consente di studiare o di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
Come si presenta la richiesta di protezione internazionale?
La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera, all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale, oppure all’ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. Al momento della domanda l’autorità che la riceve è tenuta ad informare il richiedente sulla procedura da seguire sui suoi diritti e doveri durante la procedura, sui tempi ed a consegnare un opuscolo informativo. La domanda può essere presentata in ogni momento e non può essere respinta, né esclusa, per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente. La verbalizzazione della domanda di protezione avviene attraverso la sottoscrizione di un modello, chiamato “C3” nel quale, il richiedente, dovrà fornire i suoi dati anagrafici, l’indicazione dei suoi più stretti familiari, della sua cittadinanza, della lingua parlata, dell’eventuale orientamento religioso e/o appartenenza etnica, nonché dei Paesi da lui attraversati prima di arrivare in Italia. Se il modello “C3” presenta degli errori di traduzione e/o di trascrizione, il richiedente, innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale, confermerà o meno i suoi dati anagrafici ed i motivi posti a fondamento della sua domanda di protezione. Il C3 rappresenta pertanto il necessario presupposto per l’avvio della procedura che porterà all’audizione del richiedente innanzi alla Commissione Territoriale.
Qual è lo Stato competente per la domanda?
I criteri di competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale sono individuati dal cd “Regolamento Dublino” e devono essere applicati secondo il seguente ordine gerarchico:

1. criteri familiari:

  • è competente ad esaminare la domanda lo Stato che ha autorizzato a soggiornare come beneficiario della protezione internazionale un familiare del richiedente oppure che ha in esame la domanda di protezione internazionale di una un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel Paese di origine, purché gli interessati abbiano espresso consenso scritto in tal senso;
  • è competente per l’esame di più domande presentate da più familiari simultaneamente lo Stato che sarebbe competente per il maggior numero di domande oppure lo Stato competente per il membro più anziano della famiglia;

2. criteri relativi ai permessi di soggiorno:

  • se il richiedente è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto di ingresso è competente lo Stato che ha rilasciato il permesso o il visto e se il richiedente è titolare di più permessi d soggiorno o più visti è competente lo Stato che ha rilasciato il permesso o il visto più lungo o con scadenza più lontana. Tali criteri si applicano anche se il permesso di soggiorno è scaduto da meno di 2 anni ed il visto da meno di 6 mesi;
  • se il permesso di soggiorno è scaduto da più di 2 anni ed il visto è scaduto da più di 6 mesi è competente lo Stato in cui è presentata la domanda;

3. criterio relativo al soggiorno o ingresso illegale:

  • è competente il primo Stato dell’Unione europea di cui il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera.
Cosa sono le Commissioni Territoriali?
Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale (CT) sono organi amministrativi con sede presso le Prefetture con il compito di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale o per motivi di protezione speciale del richiedente, sulla base del racconto della propria vicenda personale e dei motivi che lo hanno costretto a lasciare il Paese di cittadinanza o di dimora.
Le CT operano sotto il controllo della Commissione Nazionale Asilo (che ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale già riconosciuti dalle CT, nonché di coordinamento, aggiornamento e formazione dei componenti delle Commissioni).
Come sono composte le Commissioni Territoriali?
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs 220/2017 in vigore dal 31 gennaio 2018 è stata delineata la nuova composizione delle CT, attualmente composte da 4 funzionari amministrativi con poteri istruttori, da un funzionario di carriera prefettizia con funzioni di Presidente e da un esperto in materia di protezione internazionale e tutela dei diritti umani designato dall’UNHCR. Attualmente quindi non sono più membri della CT il funzionario della Polizia di Stato ed il rappresentante dell’Ente Locale. Il Presidente, i Funzionari componenti la Commissione, il personale di supporto, gli interpreti e tutti i soggetti che lavorano nella Commissione sono chiamati ad osservare il Codice di condotta - adottato il 15/11/2016 che stabilisce le norme di comportamento che regolano le responsabilità professionali ed etiche.
Cosa fanno le Commissioni Territoriali?
Le CT hanno il compito di ascoltare il richiedente in una lingua da lui indicata, esaminare la domanda in modo obiettivo ed imparziale ed adottare un provvedimento motivato in relazione alle circostanze di fatto e di diritto, sulla sua domanda di protezione. La decisione della Commissione deve essere presa con riferimento alla situazione aggiornata del Paese di origine e/o di provenienza del richiedente. La decisione può essere di accoglimento o di rigetto.
Come si svolge l’audizione?
L’audizione del richiedente si svolge innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale in una lingua da lui indicata. Il richiedente ha l’obbligo di comparire personalmente e di consegnare tutti i documenti in suo possesso pertinenti alla sua domanda, incluso il passaporto. Il colloquio si svolge in seduta non pubblica, alla presenza del componente funzionario amministrativo, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero non lo rendano possibile o l’interessato ne faccia richiesta per gravi motivi. In presenza di richiedente vulnerabile perché portatore di particolari esigenze, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza. La Commissione territoriale può comunque omettere l’audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda in relazione agli elementi da lui forniti. In base alle norme introdotte con la L. 46 del 2017, il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Il richiedente può proporre un’istanza motivata e chiedere di non avvalersi della videoregistrazione. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile ed in ogni caso, tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e l’interprete, verifica la correttezza della trascrizione, vi apporta le correzioni necessarie e rilascia copia della trascrizione al richiedente in lingua italiana.
Come funziona la procedura per il richiedente minorenne?
La domanda presentata da un genitore si estende anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore, al momento della presentazione della richiesta. La domanda può essere presentata dal minore anche in un momento diverso, per il tramite del genitore. Il minore non accompagnato che voglia accedere alla domanda di protezione internazionale ha diritto di ricevere ogni informazione necessaria nonché di partecipare a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, e di essere ascoltato nel merito, alla presenza di un mediatore culturale e linguistico. L’autorità che riceve la domanda dà immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore che assiste il minore in ogni fase della procedura. La domanda può essere presentata personalmente dal minore o dal suo tutore. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all’ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di sostegno, tenuto conto del suo grado di maturità e di sviluppo, nell’esclusivo interesse del minore.
Come funziona la procedura di relocation?
Il programma di “relocation” (ricollocazione) è stato varato nel settembre 2015 con riferimento a Italia e Grecia per far fronte all’alto numero di domande presentate in questi paese e prevede che i richiedenti protezione internazionale appartenenti a nazionalità per le quali il tasso di riconoscimento della protezione è pari o superiore al 75% possano essere trasferiti in altro Stato che diventa competente ad esaminare la domanda in base alle quote messe a disposizione dagli altri Paesi dell’UE (ad esclusione di Italia e Grecia). Il richiedente deve essere previamente identificato e fotosegnalato nello Stato in cui si trova e dove formalizza la domanda di protezione internazionale, che sarà poi trasferita al Paese competente individuato secondo i criteri previsti dalla procedura di “relocation”.
Come funziona l’accoglienza del richiedente protezione internazionale?
Il richiedente che ha formalizzato la domanda di protezione internazionale e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso alle misure di accoglienza, che devono garantire il rispetto della sfera privata - comprese le differenze di genere e delle esigenze connesse all’età - la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari, l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze e idonee a prevenire ogni forma di violenza per garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti. La L. 173/2020 ha rinominato il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori non accompagnati SIPROIMI in SAI Sistema di accoglienza e integrazione, stabilendo che vi possano essere accolti:
  • i richiedenti la protezione internazionale;
  • i titolari della protezione internazionale;
  • i minori non accompagnati;
  • gli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età;
e qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati:
  • i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale;
  • i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati ai sensi dell’art. 1, co. 9, D.L. 113/2018 (umanitari in regime transitorio), dell’art. 18 (protezione sociale), dell’art. 18 bis (vittime di violenza domestica), dell’art. 22, co. 12- quater (sfruttamento lavorativo), d.lgs. n. 286/98;
  • i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. D-bis, d.lgs. n. 286/98, di permesso di soggiorno per calamità, di permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile.
 
Quanto dura l’accoglienza del richiedente protezione internazionale?
L’accoglienza è garantita per tutto il tempo necessario a completare la procedura di esame della domanda in via amministrativa innanzi alla Commissione Territoriale.  In caso di rigetto della domanda da parte della Commissione Territoriale l’accoglienza permane per tutta la durata della procedura giudiziaria innanzi al Tribunale ordinario nei casi in cui la presentazione del ricorso determina la sospensione automatica degli effetti del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale. Negli altri casi, previsti dall’art. 35-bis, co. 3, d.lgs. n. 25/2008, la permanenza in accoglienza è subordinata all’adozione da parte del Tribunale di un provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata.
Che tipo di decisione può prendere la Commissione Territoriale?
La decisione può essere di accoglimento o di rigetto. Nel caso di accoglimento la Commissione riconosce il diritto del richiedente a ricevere una protezione internazionale – e relativo permesso di soggiorno della durata di 5 anni – accertando lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. Qualora la Commissione ritenga di non riconoscere la protezione internazionale, dovrà accertare se il richiedente ha diritto al riconoscimento della protezione speciale, e quindi al rilascio di un permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale. Se invece la CT ritenga che il richiedente non abbia diritto ad alcuna forma di protezione internazionale e speciale, adotterà un decreto di rigetto impugnabile innanzi al Tribunale ordinario.
Cosa fare in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale?
In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale il richiedente può presentare ricorso al Tribunale territorialmente competente.
Per la presentazione del ricorso è necessaria l’assistenza di un avvocato, ma il richiedente privo delle risorse necessarie per sostenere il pagamento delle spese legali può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, personalmente o tramite l’avvocato incaricato. Il ricorso deve essere presentato, a pena d’inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della decisione della Commissione Territoriale, ovvero nel termine ridotto di 15 giorni se la domanda è stata esaminata dalla Commissione Territoriale secondo una procedura accelerata.
Il richiedente protezione internazionale ha diritto a rimanere sul territorio italiano sino alla scadenza del termine per proporre il ricorso. La presentazione del ricorso sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fatta eccezione per le ipotesi in cui il ricorso è proposto:
  • da richiedente protezione internazionale nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di trattenimento;
  • avverso la decisione che dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale;
  • avverso la decisione di rigetto per manifesta infondatezza;
  • avverso la decisione adottata nei confronti di richiedente la protezione internazionale proveniente da un Paese di origine sicuro;
  • avverso la decisione che ha ritenuto che il richiedente la protezione internazionale abbia presentato la domanda in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento;
  • da richiedente la protezione internazionale sottoposto a procedimento penale o condannato anche con sentenza non definitiva per alcuni specifici reati o si trova nelle condizioni previste dall’art. 6, co. 2, lettere a), b) e c), d.lgs. n. 142/2015.
In questi ultimi casi il provvedimento impugnato può essere sospeso dal Tribunale previa presentazione di apposita istanza. La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare non sospende l’efficacia esecutiva della decisione di rigetto della Commissione Territoriale che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di protezione internazionale reiterata, o nel caso di prima domanda reiterata presentata però in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Il richiedente autorizzato a permanere sul territorio a seguito della presentazione del ricorso ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, tranne nell’ipotesi in cui si trovi trattenuto in un C.P.R.
Il ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale può essere presentato sia nel caso in cui la Commissione Territoriale abbia negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella speciale, sia nel caso in cui sia stata riconosciuta al richiedente una forma di protezione, ma lo stesso ritenga di aver diritto ad una protezione maggiore.
Il richiedente protezione internazionale può svolgere attività lavorativa?
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale il richiedente può svolgere attività lavorativa.
Nei casi in cui la Questura non rilasci il permesso di soggiorno per richiesta asilo contestualmente alla ricezione della domanda di protezione internazionale, provvede comunque a rilasciare una ricevuta attestante la formalizzazione della domanda, che costituisce un permesso di soggiorno provvisorio e che consente la stipula di un contratto di lavoro.
In pendenza della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, e sempre che non sia stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, il richiedente può svolgere l’attività lavorativa.
Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il richiedente della protezione internazionale può uscire dall’Italia?
Il richiedente protezione internazionale ha diritto a permanere in Italia sino all’adozione della decisione sulla sua domanda e, in caso di proposizione del ricorso contro la decisione negativa della Commissione Territoriale, per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale.
Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo di durata semestrale, rinnovabile, che ha validità limitatamente al territorio italiano.
Il richiedente non è, dunque, autorizzato a circolare e soggiornare negli altri Stati UE e, laddove rintracciato in uno Stato membro, privo di un diverso titolo di soggiorno valido su quel territorio, sarà riaccompagnato in Italia.
Il richiedente la protezione internazionale è altresì tenuto ad informare le autorità competenti in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio, per consentire di ricevere le comunicazioni inerenti alla sua domanda. Il richiedente è tenuto a comparire personalmente avanti alla Commissione Territoriale per lo svolgimento del colloquio personale finalizzato all’esame della sua domanda di protezione internazionale e, in caso di regolare convocazione e mancata comparizione, senza una preventiva richiesta di rinvio, la Commissione Territoriale decide la domanda sulla base della documentazione a sua disposizione.
È possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale?
Con la Legge 173/2020 è stata stabilita la convertibilità del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, in presenza delle condizioni previste dalla legge per questi titoli di soggiorno. Per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale è sempre necessario il possesso del passaporto.
Il titolare di protezione internazionale può ottenere il Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo?
Decorsi 5 anni di permanenza in Italia il beneficiario di protezione internazionale, in presenza di determinati requisiti, ha il diritto di chiedere il rilascio del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.
Il titolare di protezione internazionale, a differenza dei titolari di diverso titolo di soggiorno, non deve produrre la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio, né dimostrare il superamento del test di conoscenza della lingua italiana, ma deve indicare un luogo di residenza. Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l’indicazione dello Stato che ha riconosciuto la protezione internazionale e la data del riconoscimento.
Il titolare di protezione internazionale può fare il ricongiungimento familiare?
Il beneficiario della protezione internazionale ha diritto al ricongiungimento familiare a condizioni privilegiate rispetto ai titolari di un diverso titolo di soggiorno.
La procedura di ricongiungimento familiare e le categorie di familiari ricongiungibili sono le medesime previste in via generale dal T.U. Immigrazione ma se il titolare di protezione internazionale è un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso ed il soggiorno per ricongiungimento familiare ai suoi ascendenti diretti di primo grado senza le limitazioni previste in via generale.
Il titolare di protezione internazionale ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare non deve fornire la prova del possesso di un alloggio idoneo e di un reddito minimo. Se è impossibilitato a fornire documenti ufficiali che provino i vincoli familiari può ricorrere ad altri mezzi atti a dimostrarne l’esistenza, e le medesime rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine sono tenute a svolgere le verifiche di volta in volta ritenute necessarie al fine di rilasciare adeguate certificazioni sostitutive. In ogni caso la domanda di ricongiungimento familiare del titolare di protezione internazionale non può essere rifiutata unicamente per l’assenza di documenti probatori i vincoli familiari.
Il titolare di protezione internazionale può andare a lavorare all’estero?
Il titolare di protezione internazionale ha libertà di circolazione nell’Area Schengen, in esenzione dal visto, per un periodo massimo di novanta giorni.
Il permesso di soggiorno per protezione internazionale rilasciato dallo Stato italiano non consente lo svolgimento di attività lavorativa in un altro Stato membro dell’UE.

Search