È un permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo che cui confronti non sussistono i presupposti per riconoscere la protezione internazionale, ma nei cui confronti la Commissione Territoriale ritenga sussistenti altri pregiudizi in capo soggetto meritevoli di tutela, in caso di rimpatrio dello stesso nel paese di origine. In particolare, la norma che regola le ipotesi in cui può essere attribuito un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, protegge la persona dall'espulsione o dal respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Parallelamente vengono protette tutte le situazioni in cui una persona debba essere estradata verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 tenendo conto anche dell'esistenza, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
L’istituto della protezione speciale, per come modificata dalla L. 173/2020 esclude espressamente la possibilità di allontanamento del soggetto dal territorio nazionale, qualora ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. In particolare, l’amministrazione deve obbligatoriamente tenere di conto dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine”.
L’attuale assetto normativo, sottolinea come il legislatore abbia inteso riconoscere una forma di protezione interna, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo, protetti a livello costituzionale ed internazionale ed oggi espressamente estesi anche al rispetto della vita privata e familiare.
Ove ricorrano i presupposti sopra indicati, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno che reca la dicitura “protezione speciale”.
Il permesso per protezione speciale, come da modifiche operate dalla Legge 173/2020 alle previgenti previsioni introdotte dalla Legge 132/2018 ha durata biennale e può essere convertito in altro titolo di soggiorno.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, può altresì essere formalizzata dall’interessato direttamente innanzi alla Questura territorialmente competente, esternamente alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.
La Commissione Nazionale Asilo, ha invero fornito alle Questure chiare indicazioni sulla procedura interna da seguire in questo caso, affermando, quanto ai relativi percorsi, la necessità di trasmissione da parte delle Questure ai competenti Collegi Territoriali al fine di ottenere un parere, la cui natura è obbligatoria e vincolante poiché il legislatore ha delineato un procedimento ad hoc del tutto autonomo e distinto dalla procedura di protezione internazionale la cui titolarità è per l’appunto rimessa alle Questure nell’ambito del quale, però, il Collegio riveste una determinante funzione decisionale essendo chiamato ad esprimere un parere.