Protezione Internazionale

Protezione internazionale

Aggiornamento 30/06/2024

Che cos’è la protezione internazionale?
La protezione internazionale rappresentata il sistema di norme volte a garantire, tutelare e proteggere i diritti fondamentali della persona costretta a fuggire dal Paese di cittadinanza o di di dimora abituale per il fondato timore di subire persecuzioni personali o danni gravi, che si trova in uno degli Stati in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. La protezione Internazionale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.
Che cos’è lo status di rifugiato?
Lo status di rifugiato è riconosciuto allo straniero o apolide, il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del proprio Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza (apolide) e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.
Che cos’è la protezione sussidiaria?
Qualora lo straniero o apolide, richiedente la protezione internazionale, non possieda i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, potrà ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria se nei suoi confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, qualora egli ritornasse nel Paese di origine (o nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, se apolide) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. È considerato danno grave, il rischio fondato di subire una condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, e la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Che cos’è il permesso di soggiorno per casi speciali?
Il permesso di soggiorno per casi speciali è rilasciato in presenza di particolari fattispecie concrete, che presentano tra loro caratteristiche molto diverse, ma in presenza delle quali il diritto al soggiorno consegue a ragioni di carattere umanitario. È denominato permesso di soggiorno per casi speciali quello rilasciato in favore delle vittime di violenza domestica (art. 18-bis TUIMM), delle vittime di grave sfruttamento lavorativo (art. 22, co. 4-quater TUIMM), nei casi di soggiorno per protezione sociale (art. 18 TUIMM). È altresì rilasciato ai sensi dell’art. 1, co. 9, DL n. 113/2018, ovvero a coloro che avrebbero avuto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari oramai abrogato.
Che cos’è il permesso per protezione speciale?
È un permesso di soggiorno che può essere concesso dalla Commissione Territoriale al richiedente asilo che, pur non avendo diritto alla protezione internazionale, potrebbe subire persecuzioni o tortura o trattamenti inumani e degradanti nel caso di ritorno nel Paese di origine. Il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere riconosciuto anche in altre circostanze nelle quali il richiedente asilo, se rimpatriato, potrebbe subire la violazione di diritti costituzionali o internazionali vincolanti per lo Stato italiano. Ha durata di due anni e, alla scadenza, può essere rinnovato se la Commissione Territoriale ritiene che permangono i requisiti che ne avevano consentito il rilascio. Il permesso di soggiorno per protezione speciale chiesto ed ottenuto dopo il 6 maggio 2023 non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
Che cos’è il permesso di soggiorno per calamità?
È un permesso di soggiorno rilasciato nei casi in cui il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno si trova in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Il titolo ha durata di sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi se permangono le condizioni che hanno determinato il rilascio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, ma non è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.   Il titolo di soggiorno per calamità è valido solo sul territorio nazionale e consente l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale.
Che cos’è il permesso per atti di particolare valore civile?
È un permesso di soggiorno concesso dal Ministro dell’Interno su proposta del Prefetto territorialmente competente a coloro che compiono atti di particolare valore, esponendo la propria vita ad un manifesto pericolo per salvare persone, per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato, per  ristabilire l'ordine pubblico, per arrestare o partecipare all’arresto di malfattori, per mantenere forza alla legge, per progredire la scienza od in genere per bene dell'umanità o per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.Il permesso ha durata di 2 anni, è rinnovabile, consente di studiare o di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
Come si presenta la richiesta di protezione internazionale?
La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera, all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale, oppure all’ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. Al momento della domanda l’autorità che la riceve è tenuta ad informare il richiedente sulla procedura da seguire sui suoi diritti e doveri durante la procedura, sui tempi ed a consegnare un opuscolo informativo. La domanda può essere presentata in ogni momento e non può essere respinta, né esclusa, per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente. La verbalizzazione della domanda di protezione avviene attraverso la sottoscrizione di un modello, chiamato “C3” nel quale, il richiedente, dovrà fornire i suoi dati anagrafici, l’indicazione dei suoi più stretti familiari, della sua cittadinanza, della lingua parlata, dell’eventuale orientamento religioso e/o appartenenza etnica, nonché dei Paesi da lui attraversati prima di arrivare in Italia. Se il modello “C3” presenta degli errori di traduzione e/o di trascrizione, il richiedente, innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale, confermerà o meno i suoi dati anagrafici ed i motivi posti a fondamento della sua domanda di protezione. Il C3 rappresenta pertanto il necessario presupposto per l’avvio della procedura che porterà all’audizione del richiedente innanzi alla Commissione Territoriale.
Qual è lo Stato competente per la domanda?
I criteri di competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale sono individuati dal cd “Regolamento Dublino” e devono essere applicati secondo il seguente ordine gerarchico:

1. criteri familiari:

  • è competente ad esaminare la domanda lo Stato che ha autorizzato a soggiornare come beneficiario della protezione internazionale un familiare del richiedente oppure che ha in esame la domanda di protezione internazionale di una un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel Paese di origine, purché gli interessati abbiano espresso consenso scritto in tal senso;
  • è competente per l’esame di più domande presentate da più familiari simultaneamente lo Stato che sarebbe competente per il maggior numero di domande oppure lo Stato competente per il membro più anziano della famiglia;

2. criteri relativi ai permessi di soggiorno:

  • se il richiedente è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto di ingresso è competente lo Stato che ha rilasciato il permesso o il visto e se il richiedente è titolare di più permessi d soggiorno o più visti è competente lo Stato che ha rilasciato il permesso o il visto più lungo o con scadenza più lontana. Tali criteri si applicano anche se il permesso di soggiorno è scaduto da meno di 2 anni ed il visto da meno di 6 mesi;
  • se il permesso di soggiorno è scaduto da più di 2 anni ed il visto è scaduto da più di 6 mesi è competente lo Stato in cui è presentata la domanda;

3. criterio relativo al soggiorno o ingresso illegale:

  • è competente il primo Stato dell’Unione europea di cui il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera.
Cosa sono le Commissioni Territoriali?
Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale (CT) sono organi amministrativi con sede presso le Prefetture con il compito di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale o per motivi di protezione speciale del richiedente, sulla base del racconto della propria vicenda personale e dei motivi che lo hanno costretto a lasciare il Paese di cittadinanza o di dimora.
Le CT operano sotto il controllo della Commissione Nazionale Asilo (che ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale già riconosciuti dalle CT, nonché di coordinamento, aggiornamento e formazione dei componenti delle Commissioni).
Come sono composte le Commissioni Territoriali?
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs 220/2017 in vigore dal 31 gennaio 2018 è stata delineata la nuova composizione delle CT, attualmente composte da 4 funzionari amministrativi con poteri istruttori, da un funzionario di carriera prefettizia con funzioni di Presidente e da un esperto in materia di protezione internazionale e tutela dei diritti umani designato dall’UNHCR.
Cosa fanno le Commissioni Territoriali?
Le CT hanno il compito di ascoltare il richiedente in una lingua da lui indicata, esaminare la domanda in modo obiettivo ed imparziale ed adottare un provvedimento motivato in relazione alle circostanze di fatto e di diritto, sulla sua domanda di protezione. La decisione della Commissione deve essere presa con riferimento alla situazione aggiornata del Paese di origine e/o di provenienza del richiedente. La decisione può essere di accoglimento o di rigetto.
Come si svolge l’audizione?
L’audizione del richiedente si svolge innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale in una lingua da lui indicata. Il richiedente ha l’obbligo di comparire personalmente e di consegnare tutti i documenti in suo possesso pertinenti alla sua domanda. Il colloquio si svolge in seduta non pubblica, alla presenza del componente funzionario amministrativo, ove possibile dello stesso sesso del richiedente.
Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero non lo rendano possibile o l’interessato ne faccia richiesta per gravi motivi. In presenza di richiedente vulnerabile perché portatore di particolari esigenze, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza. La Commissione territoriale può comunque omettere l’audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda in relazione agli elementi da lui forniti. In base alle norme introdotte con la L. 46 del 2017, il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Il richiedente può proporre un’istanza motivata e chiedere di non avvalersi della videoregistrazione. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile ed in ogni caso, tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e l’interprete, verifica la correttezza della trascrizione, vi apporta le correzioni necessarie e rilascia copia della trascrizione al richiedente in lingua italiana.
Come funziona la procedura per il richiedente minorenne?
La domanda presentata da un genitore si estende anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore, al momento della presentazione della richiesta.
La domanda può essere presentata dal minore anche in un momento diverso, per il tramite del genitore.
Il minore non accompagnato che voglia accedere alla domanda di protezione internazionale ha diritto di ricevere ogni informazione necessaria nonché di partecipare a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, e di essere ascoltato, alla presenza di un mediatore culturale e linguistico. L’autorità che riceve la domanda dà immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore che assiste il minore in ogni fase della procedura. La domanda può essere presentata personalmente dal minore o dal suo tutore. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all’ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di sostegno, tenuto conto del suo grado di maturità e di sviluppo, nell’esclusivo interesse del minore.
Come funziona l’accoglienza del richiedente protezione internazionale?
Il richiedente che ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso alle misure di accoglienza, che devono garantire il rispetto della sfera privata - comprese le differenze di genere e delle esigenze connesse all’età - la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari, l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze e idonee a prevenire ogni forma di violenza per garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti. I richiedenti asilo possono essere accolti unicamente nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) o nei Centri governativi di prima accoglienza, ad eccezione dei richiedenti asilo in condizione di vulnerabilità, e di quelli che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale a seguito di corridoi umanitari o evacuazione o programmi di reinsediamento che, invece, possono accedere alle strutture del SAI.
Hanno accesso al Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI) in presenza di posti disponibili:
  • i titolari della protezione internazionale;
  • i minori non accompagnati;
  • gli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età;
  • i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale;
  • i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati ai sensi dell’art. 1, co. 9, D.L. 113/2018 (umanitari in regime transitorio), dell’art. 18 (protezione sociale), dell’art. 18 bis (vittime di violenza domestica), dell’art. 22, co. 12- quater (sfruttamento lavorativo), d.lgs. n. 286/98;
  • i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. D-bis, d.lgs. n. 286/98, di permesso di soggiorno per calamità, di permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile.
Quanto dura l’accoglienza del richiedente protezione internazionale?
L’accoglienza è garantita per tutto il tempo necessario a completare la procedura di esame della domanda in via amministrativa innanzi alla Commissione Territoriale.  In caso di rigetto della domanda da parte della Commissione Territoriale l’accoglienza permane per tutta la durata della procedura giudiziaria innanzi al Tribunale ordinario nei casi in cui la presentazione del ricorso determina la sospensione automatica degli effetti del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale. Negli altri casi, previsti dall’art. 35-bis, co. 3, d.lgs. n. 25/2008, la permanenza in accoglienza è subordinata all’adozione da parte del Tribunale di un provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata. Il richiedente asilo perde il diritto a mantenere le misure di accoglienza in un CAS qualora produca un reddito annuo da lavoro superiore all'importo dell'assegno sociale annuo.
Che tipo di decisione può prendere la Commissione Territoriale?
La decisione può essere di accoglimento o di rigetto. Nel caso di accoglimento la Commissione riconosce il diritto del richiedente a ricevere una protezione internazionale – e relativo permesso di soggiorno della durata di 5 anni – accertando lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. Qualora la Commissione ritenga di non riconoscere la protezione internazionale, dovrà accertare se il richiedente ha diritto al riconoscimento della protezione speciale.
Se invece la CT ritenga che il richiedente non abbia diritto ad alcuna forma di protezione internazionale e speciale, adotterà un decreto di rigetto impugnabile innanzi al Tribunale ordinario.
Cosa fare in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale?
In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale il richiedente può presentare ricorso al Tribunale territorialmente competente.
Per la presentazione del ricorso è necessaria l’assistenza di un avvocato, ma il richiedente privo delle risorse necessarie per sostenere il pagamento delle spese legali può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, personalmente o tramite l’avvocato incaricato. Il ricorso deve essere presentato, a pena d’inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della decisione della Commissione Territoriale, ovvero nel termine ridotto di 15 giorni se la domanda è stata esaminata dalla Commissione Territoriale secondo una procedura accelerata o il richiedente asilo è sottoposto a trattenimento.
Il richiedente protezione internazionale ha diritto a rimanere sul territorio italiano sino alla scadenza del termine per proporre il ricorso. La presentazione del ricorso sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 35-bis, co. 3, d.lgs. n. 25/2008.
In questi ultimi casi il provvedimento impugnato può essere sospeso dal Tribunale previa presentazione di apposita istanza. La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare non sospende l’efficacia esecutiva della decisione di rigetto della Commissione Territoriale che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis. Il richiedente autorizzato a permanere sul territorio a seguito della presentazione del ricorso ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, tranne nell’ipotesi in cui si trovi trattenuto in un C.P.R.
Il ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale può essere presentato sia nel caso in cui la Commissione Territoriale abbia negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella speciale, sia nel caso in cui sia stata riconosciuta al richiedente una forma di protezione, ma lo stesso ritenga di aver diritto ad una protezione maggiore.
Il richiedente protezione internazionale può svolgere attività lavorativa?
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale il richiedente può svolgere attività lavorativa.
Nei casi in cui la Questura non rilasci il permesso di soggiorno per richiesta asilo contestualmente alla ricezione della domanda di protezione internazionale, provvede comunque a rilasciare un attestato nominativo, che costituisce un permesso di soggiorno provvisorio e che consente la stipula di un contratto di lavoro.
In pendenza della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, e sempre che non sia stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, il richiedente può svolgere l’attività lavorativa.
Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il richiedente della protezione internazionale può uscire dall’Italia?
Il richiedente protezione internazionale ha diritto a permanere in Italia sino all’adozione della decisione sulla sua domanda e, in caso di proposizione del ricorso contro la decisione negativa della Commissione Territoriale, per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale.
Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo di durata semestrale, rinnovabile, che ha validità limitatamente al territorio italiano.
Il richiedente non è, dunque, autorizzato a circolare e soggiornare negli altri Stati UE e, laddove rintracciato in uno Stato membro, privo di un diverso titolo di soggiorno valido su quel territorio, sarà riaccompagnato in Italia.
Il richiedente la protezione internazionale è altresì tenuto ad informare le autorità competenti in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio, per consentire di ricevere le comunicazioni inerenti alla sua domanda. Il richiedente è tenuto a comparire personalmente avanti alla Commissione Territoriale per lo svolgimento del colloquio personale finalizzato all’esame della sua domanda di protezione internazionale e, in caso di regolare convocazione e mancata comparizione, senza una preventiva richiesta di rinvio, la Commissione Territoriale decide la domanda sulla base della documentazione a sua disposizione.
È possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale?
Il D.L. n. 20 /2023 ha stabilito che il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, pur consentendo lo svolgimento di attività lavorativa, non è in via generale convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, fatta eccezione per alcuni casi specifici. Nei casi in cui è possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale è sempre necessario il possesso del passaporto.
Il titolare di protezione internazionale può ottenere il Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo?
Decorsi 5 anni di permanenza in Italia il beneficiario di protezione internazionale, in presenza di determinati requisiti, ha il diritto di chiedere il rilascio del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.
Il titolare di protezione internazionale, a differenza dei titolari di diverso titolo di soggiorno, non deve produrre la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio, né dimostrare il superamento del test di conoscenza della lingua italiana, ma deve indicare un luogo di residenza. Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l’indicazione dello Stato che ha riconosciuto la protezione internazionale e la data del riconoscimento.
Il titolare di protezione internazionale può fare il ricongiungimento familiare?
Il beneficiario della protezione internazionale ha diritto al ricongiungimento familiare a condizioni privilegiate rispetto ai titolari di un diverso titolo di soggiorno.
La procedura di ricongiungimento familiare e le categorie di familiari ricongiungibili sono le medesime previste in via generale dal T.U. Immigrazione ma se il titolare di protezione internazionale è un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso ed il soggiorno per ricongiungimento familiare ai suoi ascendenti diretti di primo grado senza le limitazioni previste in via generale.
Il titolare di protezione internazionale ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare non deve fornire la prova del possesso di un alloggio idoneo e di un reddito minimo. Se è impossibilitato a fornire documenti ufficiali che provino i vincoli familiari può ricorrere ad altri mezzi atti a dimostrarne l’esistenza, e le medesime rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine sono tenute a svolgere le verifiche di volta in volta ritenute necessarie al fine di rilasciare adeguate certificazioni sostitutive. In ogni caso la domanda di ricongiungimento familiare del titolare di protezione internazionale non può essere rifiutata unicamente per l’assenza di documenti probatori i vincoli familiari.
Il titolare di protezione internazionale può andare a lavorare all’estero?
Il titolare di protezione internazionale ha libertà di circolazione nell’Area Schengen, in esenzione dal visto, per un periodo massimo di 90 giorni.
Il permesso di soggiorno per protezione internazionale rilasciato dallo Stato italiano non consente lo svolgimento di attività lavorativa in un altro Stato membro dell’UE.

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