Strumenti di accessibilità

Salute

Diritto alla Salute

Aggiornamento al 30/06/2024

La salute è definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermità. Il possesso del migliore stato di salute che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua etnia, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione economica e sociale.

Il SSN è un sistema pubblico di carattere universalistico che garantisce l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini e a coloro che sono equiparati ai cittadini italiani, finanziato attraverso la fiscalità generale (tasse), le entrate dirette (ticket sanitari) e le prestazioni a pagamento.

La tessera sanitaria personale dà diritto a ricevere le seguenti prestazioni:

  • avere un medico di famiglia o pediatra
  • ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionali
  • assistenza farmaceutica
  • visite mediche generali in ambulatorio
  • visite mediche specialistiche
  • visite mediche a domicilio
  • vaccinazioni
  • esami del sangue
  • radiografie
  • ecografie
  • medicine
  • assistenza riabilitativa e per protesi
  • altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza

Sono iscritti tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti che svolgano attività di lavoro subordinato, autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento e coloro che hanno chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno.

  • per lavoro subordinato (anche stagionale);
  • per lavoro autonomo;
  • per motivi famigliari;
  • per asilo politico e per richiesta di asilo (protezione internazionale);
  • per motivi umanitari (art. 20 c. 1 T.U. Immigrazione misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali; art. 40 c. 1 T.U. Immigrazione stranieri regolari ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano ad altro titolo l’erogazione di prestazione sanitarie);
  • per motivi di protezione sociale ex art. 18 c. 1 T.U. Immigrazione;
  • per cure mediche se rilasciato ai sensi dell’art. 19 c. 2 lett. d) T.U. Immigrazione nei casi di divieto di espulsione per la donna in stato di gravidanza e fino a sei mesi di vita del bambino;
  • per minore età se rilasciato ai sensi dell’art. 19, c. 2 lett. a) T.U. Immigrazione nel caso di divieto di espulsione del minore;
  • titolari di carta blu UE rilasciata ex art. 27 quater (T.U. Immigrazione) ai lavoratori altamente qualificati;
  • per attesa adozione, per affidamento, per acquisto cittadinanza;
  • per assistenza minore;
  • per residenza elettiva solo se sono titolari di pensione contributiva italiana.

Sì, se in possesso di visto di ingresso o di permesso di soggiorno prima del 5 novembre 2008.

Sì, i famigliari a carico dei soggetti che sono obbligati ad essere iscritti al SSN sono iscritti a loro volta al SSN.

Sì, è iscritto obbligatoriamente. In ogni caso in attesa dell’iscrizione, ai minori figli di stranieri iscritti al SSN è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

Sì, i cittadini che non sono obbligati ad essere iscritti al SSN devono avere una polizza assicurativa per le spese sanitarie oppure possono effettuare una iscrizione volontaria al SSN.

Possono effettuare l’iscrizione volontaria:
- i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- coloro che sono collocati alla pari (in questo solo caso anche per periodi inferiori ai tre mesi);
- i titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa;
- il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente);
- il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR;
- i dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia; stranieri che partecipano a programmi di volontariato;
- i genitori ultra sessantacinquenni di stranieri regolarmente soggiornanti che sono entrati in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008.

Si effettua con il pagamento di un contributo che è calcolato in percentuale al reddito percepito e non puo' mai essere inferiore all’importo minimo di € 2.000,00. È valida anche per i famigliari a carico ed il personale religioso pagano una quota di € 700,00 ed i soggetti collocati alla pari pagano una quota di € 1.200,00.

Non sono obbligati coloro che possiedono un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 27 T.U. Immigrazione in particolare lettere:
a) (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia... );
i) (lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti);
q) (giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia) se non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
Ovviamente questi soggetti ed i loro famigliari a carico se non sono iscritti al SSN devono possedere una copertura assicurativa (polizza sanitaria) per loro e per i famigliari a carico. L’iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

Il titolare di permesso di soggiorno per volontariato ha l’obbligo di polizza sanitaria.

Il titolare di permesso di soggiorno per ricerca scientifica puo' scegliere se stipulare una polizza sanitaria oppure puo' essere iscritto al SSN dall’ente con cui lo straniero ha stipulato la convenzione.

Chi ha un permesso di soggiorno per residenza elettiva a seguito di un visto di ingresso per residenza elettiva deve stipulare una polizza assicurativa.
Lo straniero che ha un permesso di soggiorno per residenza elettiva perché è titolare di una pensione percepita in Italia deve essere iscritto al SSN.

Sì, sono gli stranieri che effettuano dei soggiorni di breve durata inferiore ai tre mesi (tranne che i soggetti cd. alla pari) e coloro che hanno un titolo di soggiorno per cure mediche. Si ricorda che alla donna in gravidanza e fino a sei mesi di vita del bambino viene rilasciato un permesso per “cure mediche” che invece consente l’iscrizione al SSN.

  1. Il permesso di soggiorno per cure mediche viene rilasciato a chi ha un visto di ingresso per cure mediche. Il medesimo permesso di soggiorno viene rilasciato all’accompagnatore. Per ottenere un visto di ingresso ed un successivo permesso di soggiorno per cure mediche lo straniero deve possedere: la dichiarazione della struttura italiana prescelta che indica il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della cura e della degenza, l’attestazione del deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presunto delle prestazioni richieste (almeno il 30%); la disponibilità in Italia di risorse a copertura delle intere spese sanitarie, vitto, alloggio e rimpatrio sia del soggetto che dovrà essere curato che dell’eventuale accompagnatore; la certificazione sanitaria del Paese di origine, tradotta e legalizzata presso il Consolato italiano, che attesti la patologia.
  2. Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato agli stranieri che si trovano già sul territorio nazionale e che versano in condizione di salute di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate da idonea documentazione rilasciata una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Il permesso ha durata di un anno e può essere rinnovato se permangono le condizioni.
  3. Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato alla donna in gravidanza e fino al compimento dei sei mesi di vita del figlio. Stesso tipo di permesso viene rilasciato anche al marito convivente e padre del bambino.

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

  1. la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
  2. la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
  3. le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
  4. la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive e bonifica dei relativi focolai.

Le cure urgenti sono quelle che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona. Le cure essenziali sono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche che non erogate nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita.

L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità amministrativa salvo il caso di referto obbligatorio (es. ferita da arma da fuoco) in cui dovrà essere effettuata la segnalazione all’autorità giudiziaria.

Lo straniero irregolarmente presente sul territorio per ottenere l’assistenza sanitaria deve rivolgersi presso i centri I.S.I. istituiti presso l’A.S.L. e chiedere il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente).

Il codice STP è il codice regionale rilasciato allo straniero irregolare dalle A.S.L, dalle Aziende ospedaliere, dai Policlinici Universitari, dagli IRCCS e dai centri ISI con una validità di sei mesi (rinnovabile) che dà il diritto all’assistenza sanitaria (urgente ed essenziale) e permette allo straniero di accedere alle prestazioni sanitarie.

L’asl/struttura sanitaria che rilascia il codice domanda le generalità del cittadino straniero e la nazionalità. Se lo straniero non esibisce un documento di identità è sufficiente la dichiarazione delle generalità da parte dell’assistito.
I dati registrati dall’ASL sono riservati e possono essere comunicati solo su richiesta scritta dell’autorità giudiziaria.
Lo straniero può altresì effettuare una dichiarazione di indigenza.

  • Ottenere le prestazioni sanitarie di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa (es. medicina generale, SERT, DSM, Consultori famigliari);
  • per le prestazioni di urgenza erogate al Pronto Soccorso;
  • per le prestazioni a tutela della gravidanza e maternità;
  • per ottenere i vaccini obbligatori;
  • per ottenere le prestazioni erogabili in esenzione in presenza di patologie croniche.

Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

Il cittadino straniero comunitario che soggiorna in Italia per periodi inferiori ai 90 giorni fruisce dell’assistenza sanitaria gratuita dietro esibizione della tessera TEAM (Tessere Europea Assistenza Malattia) rilasciata dal Paese d’origine.

Sono obbligati ad iscriversi al SSN i cittadini comunitari che hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato anche a termine; coloro che stanno svolgendo un lavoro autonomo; i familiari comunitari a carico di costoro; i familiari extracomunitari a carico, regolarmente soggiornanti, non altrimenti iscritti e coloro che svolgono lavoro subordinato stagionale.

Il cittadino comunitario ha diritto all’assistenza sanitaria ed è iscritto al SSN se è disoccupato ed è iscritto alle liste dei centri per l’impiego oppure se è iscritto ad un corso di formazione professionale.

Non è iscritto al SSN e per le prestazioni sanitarie utilizzerà la tessera TEAM del Paese d’origine (es. studenti, lavoratori distaccati).

I cittadini comunitari non iscritti ad alcuna anagrafe comunale, che nel paese di origine non sono assistiti dal servizio sanitario nazionale, che si trovano in una condizione di fragilità sociale ed in stato di indigenza e che non possiedono i requisiti per essere iscritti al SSN hanno diritto alle prestazioni sanitarie urgenti e comunque essenziali.

Il cittadino comunitario deve essere in possesso della tessera ENI (Europeo non iscritto) che deve essere richiesta presso l’ASL dove si autocertificherà l’assenza dei requisiti assistenziali nel Paese di origine e la condizione di indigenza.

In Italia chiunque sia detenuto è obbligatoriamente iscritto al SSN ed è irrilevante la nazionalità o il possesso di un titolo di soggiorno.
Chi è in regime di semilibertà o in affidamento in prova (ai servizi sociali e non; in regime di detenzione domiciliare o sta scontrando una misura alternativa in quanto affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria) è obbligatoriamente iscritto al SSN per il periodo in cui sconta la pena.

Il minore straniero non accompagnato deve essere iscritto al SSN anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il ritrovamento nel territorio nazionale.

In Italia chiunque intenda iscriversi al SSN deve possedere il codice fiscale.
Se il minore possiede il codice fiscale l’iscrizione viene effettuata immediatamente.
Se il minore non possiede il codice fiscale può essere iscritto con il codice STP (straniero temporaneamente presente) oppure con il codice ENI (europeo non iscritto).
In Piemonte esiste la circolare regionale del 28/5/2015 prot. 10717 che stabilisce che per il minore irregolarmente presente si può richiedere il codice fiscale direttamente all’A.S.L.

Seguici

 

facebookyoutubeinstagram