Normativa

Documentazione: il potere di autocertificazione

I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, i titoli di studio, gli esami sostenuti, la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica. Al contrario, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Discende da questo inquadramento che, laddove il procedimento amministrativo per il riconoscimento del titolo di studio o della qualifica professionale non si sia concluso positivamente, i cittadini provenienti da Paesi terzi non possono autocertificare il possesso di tale titolo o di tale qualifica in quanto trattasi di qualità e fatti non certificabili e attestabili da amministrazioni dello Stato.

I cittadini provenienti da Paesi terzi possono autocertificare i titoli di studio, gli esami sostenuti, la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica solo nei casi in cui vi siano convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori di questa ipotesi, i cittadini provenienti da paesi non europei possono documentare le qualità personali e i fatti mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In conclusione, per effetto del D.P.R. 445 del 2000, nel nostro ordinamento, il potere di autocertificazione introduce un regime di differenziazione tra i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini provenienti da Paesi terzi in ragione del quale, mentre i cittadini europei possono presentare delle dichiarazioni sostitutive di certificati rilasciati dallo Stato europeo, i cittadini provenienti da Paesi terzi sono obbligati a produrre certificati originali corredati da traduzione in italiano, a meno che non vi siano specifici accordi in materia tra l’Italia e lo Stato terzo[1].

 

[1] In assenza di una pronuncia giurisprudenziale in materia di potere di autocertificazione dei titoli di studio esteri, si rinvia ad una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, il quale ha sancito la possibilità per un’impresa avente sede legale in un Stato dell’Unione Europea di autocertificare ai fini della partecipazione alla gara determinati stati e qualità. Il giudice ha riconosciuto all’impresa la possibilità di presentare la documentazione assistita dalle stesse formalità richieste ad una impresa italiana, senza aggravio di procedura, sia in relazione alle dichiarazioni sostitutive di certificati rilasciati dallo Stato italiano, sia in relazione a quelle sostitutive di certificati rilasciati dallo stato ove il concorrente ha sede, non potendo operarsi ragionevolmente una contraria distinzione. Per un approfondimento, si rinvia a T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 21 marzo 2007, n. 2600.

Consulta il report di analisi delle norme nazionali e regionali

Search