L’accertamento socio–sanitario dell’età ha lo scopo di stabilire l’età cronologica del minore (il tempo intercorso dalla nascita al momento dell’esame), attraverso la rilevazione dell’
età biologica (il grado di maturazione raggiunto al momento dell’esame).
Poiché ciascun individuo matura con il proprio ritmo persone con la medesima età cronologica possono essere fisicamente molto diverse. Di conseguenza, l’età cronologica di un soggetto individuata sulla base di rilevazioni fisiche non potrà mai essere determinata con precisione ma solo in termini probabilistici, con una
variabilità biologica pari a ± 2 anni, indipendentemente dal metodo impiegato.
L’accertamento deve essere svolto in un
ambiente idoneo con un
approccio multidisciplinare (quindi non sono validi accertamenti fondati su un unico metodo) da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando
modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona.
In base ad una recente riforma in vigore dal 6 ottobre 2023, l’accertamento socio-sanitario è effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal
Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati adottato il 9 luglio 2020 dalla Conferenza Unificata Governo - Regioni - Autonomie Locali; il Protocollo prevede che l’accertamento si svolga attraverso lo svolgimento di tre fasi successive e progressive ad invasività incrementale:
- un colloquio sociale;
- una valutazione psicologica o neuropsichiatrica;
- una visita pediatrica auxologica, con ricorso ad accertamenti sanitari. Solo se a seguito della valutazione pediatrico-auxologica, integrata con la valutazione neuropsicologica e con quella sociale, permangono ancora dubbi sull'età, si potrà ricorrere all'esecuzione di esami radiologici.
Nella valutazione si deve tenere conto delle specificità relative all’origine etnica e culturale dell’interessato, applicando un metodo alla volta a partire da quello meno invasivo e omettendo di applicare gli altri se dai precedenti sia già stato possibile stabilire la minore età dell’interessato. Il margine di errore, che va obbligatoriamente indicato perché il referto possa essere ritenuto valido, deve tenere conto della variabilità biologica di cui sopra e comporta l’indicazione di valori ricompresi tra minimo e massimo dell’età attribuibile. Qualora anche dopo l’accertamento socio-sanitario permangano dubbi sulla minore età, questa viene presunta ad ogni effetto di legge (ad esempio, se sul referto viene indicata un’età anagrafica pari a 18 anni, con un margine di errore di ± 2 anni, l’interessato andrà considerato minorenne).
Con la riforma del 2023 è stata però introdotta una
disciplina derogatoria, applicabile in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito o di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera. In condizioni che dovrebbero quindi essere caratterizzate da
eccezionalità, è l'autorità di pubblica sicurezza a poter prendere l’iniziativa, disponendo nell'immediatezza lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta o orale, in caso di urgenza.
A conclusione dell’accertamento, sempre l’autorità di pubblica sicurezza provvede alla redazione di un verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore. Il verbale, notificato all’interessato e contestualmente al tutore, se nel frattempo è stato nominato, può essere impugnato davanti al Tribunale per i Minorenni
entro 5 giorni dalla notificazione.
L’interessato viene considerato minore a ogni effetto e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne viene sospeso solo se il Tribunale per i Minorenni, su sua espressa richiesta, decide di sospendere l’efficacia del verbale che ne afferma la maggiore età.