Normativa

Scuola elementare

Analogamente a quanto previsto per la scuola materna, l’art. 143 del d.lgs. 297/1994 richiede per l’iscrizione del minore alla scuola elementare i soli requisiti dell’età anagrafica prescritta dalla legge (età compresa tra i sei e i dieci anni) e la documentazione sanitaria di cui all’art. 117.

Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del Miur del 2014 hanno precisato che l’eventuale mancanza di tale documentazione sanitaria non può precludere l’ammissione né la regolare frequenza della scuola da parte del minore[1]. Tale disposizione ha validità e deve trovare applicazione in sede di iscrizione a tutti gli ordini e gradi di istruzione.  

 

[1] Circolare Miur n. 28 del 10 gennaio 2014. Inoltre, laddove il minore risultasse non vaccinato e la famiglia dichiarasse di non voler provvedere, la scuola deve comunicarlo all’Asl di competenza.

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