Normativa

L’irrilevanza della regolarità del soggiorno del minore straniero

Da quanto appena detto emerge come ai fini del godimento del diritto all’istruzione e dell’accesso ai relativi servizi la regolarità del soggiorno del minore straniero non abbia alcuna rilevanza. Questo precetto viene espressamente statuito dall’art. 45 co. 1 D.P.R. n. 394/99 che recita “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. (…)”.

Conformemente a ciò, l’art. 6 co.2 d.lgs. n. 286/1998 esclude l’obbligatorietà dell’esibizione del permesso di soggiorno al fine di ottenere provvedimenti inerenti le prestazioni scolastiche obbligatorie. Le scuole pertanto sono tenute ad accettare l’iscrizione del minore anche se la documentazione anagrafica da questo prodotta è irregolare, incompleta o del tutto assente[1].

Nonostante l’equiparazione al cittadino italiano nell’accesso all’istruzione sia riconosciuta indifferentemente a tutti i minori stranieri presenti sul territorio, alcune disposizioni di legge ribadiscono tale diritto in relazione a specifiche categorie di soggetti regolarmente soggiornanti. E’ quanto avviene per i minori titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria all’art. 26 d.lgs. n. 251/2007, per i soggiornanti di lungo periodo all’art. 9 co. 12 lett. c) d.lgs. n. 286/1998 e per i minori stranieri non accompagnati all’art. 14 l. n. 47/2017.

Per una ricostruzione della normativa di riferimento per ciascuna categoria di minore straniero, consulta pdfla tabella sinottica.

 

[1] Circolare Miur n.375/2013; si veda anche G. Bellagamba, G. Cariti, La nuova disciplina dell’immigrazione. Commento per articolo al testo unico 25 luglio 1998, n. 286, Giuffrè, Milano, 2008, p. 346

 

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