La normativa italiana (L. 431/98, art. 2, comma 3 - art. 5, commi 1, 2 e 3) prevede diverse tipologie di contratto di locazione ad uso abitativo, da stipulare a seconda delle esigenze specifiche del caso concreto.
Contratto 4+4
In linea generale il contratto tipico e più diffuso è quello con durata di 4 anni con rinnovazione tacita di ulteriori 4 anni.
Per il contratto 4+4 il canone è stabilito liberamente dalle parti, cosi come le altre clausole della locazione.
Contratto 3+2
Questo tipo di contratto prevede tariffe contenute (o agevolate) per l’inquilino e offre alcuni vantaggi fiscali al proprietario; ha una durata di 3 anni, al termine dei quali si rinnova in automatico per altri 2, salvo disdetta da comunicarsi entro sei mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata. A loro volta i rinnovi successivi avvengono ogni 2 anni, salvo disdetta.
A differenza del contratto tradizionale 4+4, il canone mensile non è libero, cioè non è il frutto della trattativa fra le parti, ma viene stabilito in base ad accordi territoriali che coinvolgono i Comuni, le organizzazioni di proprietari e inquilini e il Ministero dei Lavori Pubblici. Per questo motivo si chiama contratto a canone concordato o agevolato.
Contratto ad uso transitorio
(DM 110175/2017 – art.2)
È un contratto di locazione temporaneo e ha una durata massima di 18 mesi.
Le esigenze della transitorietà (motivi di lavoro, salute o famiglia etc..) devono essere espressamente riportate nel contratto di locazione e documentate. In difetto il contratto si riconduce in un contratto di locazione ordinario.
Il contratto è stipulato per iscritto e se ha durata superiore ad un mese è necessaria la registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate.
Il contratto di locazione ad uso transitorio non si rinnova tacitamente e termina alla scadenza stabilita nel contratto, senza bisogno di disdetta.