Normativa

Riconoscimento professioni sanitarie

I cittadini dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera che possiedono un titolo professionale in ambito sanitario conseguito in un Paese dell'Unione, dello Spazio Economico Europeo o della Confederazione Svizzera ed intendono svolgere stabilmente la loro professione in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del loro titolo ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.

Per le professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico di medicina generale, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, odontoiatra specialista, infermiere e ostetrica, la normativa europea ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'Unione, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera per effetto delle quali la procedura di riconoscimento consiste in una verifica documentale della sussistenza dei titoli posseduti oltre ad un accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità.

Tutti i cittadini europei, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera e non ceuropei, in possesso di titoli conseguiti in un Paese non europeo, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione in Italia, devono presentare domanda di riconoscimento del loro titolo al Ministero della sanità producendo, tra l'altro, copia autenticata del titolo di abilitazione specifica, copia autenticata dell'iscrizione all'Albo professionale del Paese extracomunitario in cui il titolo è stato conseguito, dichiarazione di valore in originale rilasciata dall’ambasciata o consolato italiano presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento.
I decreti di riconoscimento rilasciati a cittadini extracomunitari perdono efficacia trascorsi due anni dal loro rilascio qualora il professionista non si iscriva al relativo albo professionale, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del D.P.R. 394 del 1999.

Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sui quali, annualmente, sono pubblicati i nominativi di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità.

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

Consulta il report di analisi delle norme nazionali e regionali

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