Ai sensi del d.lgs. 226/2005 lo Stato, nello specifico il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, demanda alle Regioni e alle Province autonome il compito di organizzare ed implementare dei percorsi di formazione per la qualifica e il diploma professionale. Tali percorsi sono offerti da agenzie formative accreditate che, entrando in contatto con le realtà occupazionali locali, modellano la propria offerta formativa in base al fabbisogno professionale del territorio.
Rientra nella competenza dello Stato la mera determinazione dei livelli essenziali dei percorsi di formazione professionale. Pertanto, i requisiti d’accesso a ciascuno di essi viene stabilito dalla Regione o dalla Provincia autonoma di competenza[1]. È però fissato dalla legge statale e nello specifico dall’art. 3 co. 1 lett c) del d.lgs 215/2003 il principio secondo cui deve essere garantita la parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica a tutte le persone nell’ambito dell’accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e formazione professionale.
Il principale documento di riferimento per ricostruire i requisiti d’accesso a tali percorsi nella regione Piemonte è il D.G.R. del 7 novembre 2016, n. 16-4166 con il quale la Regione definisce la programmazione per il triennio 2017-2020. Esso è stato inoltre confermato dal D.G.R. 29 ottobre 2019 n. 2- 437 per il triennio successivo 2020-2023. I percorsi di formazione offerti nel territorio regionale si dividono in tre macro categorie:
- percorsi formativi “ordinari”;
- percorsi formativi realizzati nel “sistema duale”;
- progetti a supporto dei due precedenti.
In linea generale, si può dire che il requisito d’età varia tra i quattordici e i venticinque anni; che i percorsi finalizzati al conseguimento della qualifica d’istruzione e formazione professionale richiedono la licenza media o il possesso di crediti maturati in precedenti esperienze d’istruzione, formazione o lavoro; che per il conseguimento del diploma professionale è necessario aver già conseguito una qualifica d’istruzione e formazione professionale. Anche in questo caso la regolarità del soggiorno del minore non ha rilevanza, essendo gli enti di formazione tenuti ad iscrivere gli allievi minorenni migranti anche nel caso in cui risultino sprovvisti di permesso di soggiorno[2].
Dalla ricostruzione sopra esposta emerge come l’unico percorso accessibile a chi non ha alcun titolo di studio pregresso o esperienze formative già compiute è il laboratorio scuola-formazione, aperto ai minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni che siano già iscritti ad una scuola superiore di primo o secondo grado. Tale percorso non è finalizzato al conseguimento di un titolo ma a favorire l’inserimento dei giovani negli altri percorsi di istruzione e formazione professionale.
Tale regolazione dell’accesso ai suddetti percorsi appare non essere coerente con quanto è invece previsto per l’accesso agli istituti tecnici e professionali. Questi, pur integrando di fatto il sistema di formazione professionale, rientrano nel sistema d’istruzione scolastica e quindi applicano la disciplina a questa relativa (artt. 192 co. 3 d.lgs. 297/1994 e 45 D.P.R. 394/1999)[3]. Pertanto, il minore straniero di recente immigrazione che intenda intraprendere un percorso di formazione professionale potrà ben più facilmente accedervi presso degli istituti tecnici o professionali di quanto non possa fare presso le Agenzie formative accreditate a tal fine dalla Regione.
Infine, un ulteriore profilo rilevante in materia di inclusione dei minori stranieri nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale riguarda le misure previste per far fronte ai particolari bisogni educativi degli stessi. Le nuove linee guida per l’inclusione di allievi con BES nei percorsi di formazione professionale adottate dalla regione Piemonte con il D.D. n.595/2016 identificano negli “stranieri, nomadi, migranti con particolari problematiche” una tipologia di allievi con Bisogni Educativi Speciale per la quale il centro di formazione può, seppur in via meramente eventuale, predisporre una programmazione didattica personalizzata.
Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta l’apposita sezione della
tabella sinottica.
[1] Gli artt. 142 e 143 del d.lgs. 112/1998 disciplinato la ripartizione di funzioni e compiti amministrativi tra Stato, Regioni e enti locali nell’ambito della formazione professionale.
[2] Nota informativa della Provincia di Torino sugli aspetti attuativi degli interventi formativi di cui al Bando provinciale Obbligo d’Istruzione e Diritto e Dovere A.F. 2013/2014, p. 11
[3] Per un’esaustiva ricostruzione del sistema d’istruzione e formazione professionale in Italia si rimanda a Vocational education and training in Italy, short description CEDEPOF, Luxemburg, 2014
