Normativa

Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l’accesso al pubblico concorso

L’art. 2 del DPR 189/2009 disciplina il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi.

Lo scopo di questa procedura è quello di valutare l’equivalenza del titolo straniero a quello italiano richiesto da un determinato bando al fine dell’ammissione agli esami previsti per quel concorso, senza che venga rilasciata una dichiarazione di equipollenza attestante la corrispondenza del titolo straniero a quello italiano. La procedura di riconoscimento del titolo di studio per questo fine specifico è contestuale al concorso pubblico al quale si desideri partecipare, pertanto è necessario allegare il bando di concorso specifico alla domanda di equivalenza.

Nei soli casi in cui non sia intervenuta una disciplina dell’Unione Europea in materia di equivalenza ed equipollenza dei titoli di studi necessari per accedere alla selezione pubblica, la competenza di tale procedimento amministrativo è riconosciuta al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale si esprime, dopo aver sentito il parere del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

La domanda di riconoscimento del titolo di studio ai fini dell’ammissione al pubblico concorso deve essere inviata al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, specificatamente al dipartimento della funzione pubblica, corredata dei seguenti documenti:

  • titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;
  • certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio. Tale certificato dovrà essere tradotto in lingua italiana;
  • dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio. Tale documento dovrà specificare la durata del corso, il valore del titolo di studio e la natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
  • bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.

Nell’ipotesi in cui un individuo sia già in possesso del titolo principale richiesto per la partecipazione ad un concorso e voglia incrementare il proprio punteggio tramite la valutazione di altri titoli esteri accessori, è possibile avviare la procedura disciplinata dall’art. 3, co. 1 lettera a) del DPR n. 189 del 2009[1].

La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione che ha prodotto il bando di concorso corredandola dei seguenti documenti:

  1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;
  2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
  3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
  4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione svizzera).

L’amministrazione interessata invierà la documentazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale emanerà, entro 90 giorni, il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato.

Per una visione complessiva della disciplina relativa agli stranieri e al pubblico concorso, consulta pdfla tabella sinottica.

 

[1] Tale procedura si applica anche a coloro che, essendo già pubblici dipendenti, vogliano ottenere progressioni di carriera per il tramite del riconoscimento di un titolo di studio conseguito all’estero.

Consulta il report di analisi delle norme nazionali e regionali

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