Normativa

Servizi educativi e scuola per l’infanzia

Il sistema integrato di educazione ed istruzione per le bambine ed i bambini di età compresa dalla nascita fino ai sei anni, istituito con il d.lgs. 65/2017, è costituito dai c.d. servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e i servizi integrativi), destinati ai bambini tra i zero e i tre anni, e dalle scuole dell’infanzia, per i bambini dai tre ai sei anni. Tra gli obbiettivi strategici del suddetto sistema c’è quello di conseguire l’inclusione di tutte le bambine ed i bambini al fine di garantirgli pari opportunità di educazione ed istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali ( art. 1 co. 1 d.lgs. 65/2017).

La scuola dell’infanzia, pur non essendo obbligatoria e non indirizzata direttamente all’istruzione del minore in senso stretto, è comunque pienamente inserita nell’ambito del sistema scolastico nazionale. Essa infatti “realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria” (art. 1 d.lgs. 59/04), con ciò ponendosi esplicitamente in diretta connessione funzionale alla scuola dell’obbligo[1]. Il minore inserito in simile percorso scolastico ha l’opportunità di sviluppare le proprie capacità affettive, psicomotorie, cognitive e sociali che promuovono le sue potenzialità e che sono funzionali a garantirgli un’effettiva uguaglianza nell’accesso ai futuri percorsi educativi[2].

L’art. 100 del d.lgs. n. 297/1994 pone come requisiti d’accesso il solo conseguimento dell’età anagrafica richiesta (età compresa tra i tre e i sei anni) e la produzione della documentazione sanitaria[3], comprovante l’avvenuta vaccinazione obbligatoria del minore di cui all’art. 117 del medesimo testo di legge.

Ciononostante, l’effettivo accesso al servizio risulta spesso difficile per i minori stranieri laddove gli enti locali pongono la residenza come requisito o criterio preferenziale per formare le graduatorie d’assegnazione presso asili nido o scuola materne comunali[4].  Si segnala inoltre come l’accesso al c.d. bonus asilo nido di cui all’art. 1 co. 355 l. 232/2016, sia stato di fatto riconosciuto dal d. P. C. M attuativo del 17 febbraio 2017 ai soli cittadini italiani, comunitari e titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. La circolare INPS n. 88 del 22 maggio 2017 ha incluso tra i beneficiari della prestazione anche i familiari extra UE di cittadini comunitari e i titolari di protezione internazionale, escludendo pertanto tutte le altre categorie di stranieri[5].

 

[1] Vedi anche art. 99 co. 1 d.lgs. 297/1994

[2] Tribunale di Milano, ord. n. del 11 febbraio 2008

[3] La certificazione sanitaria richiesta è volta a comprovare l’avvenuta vaccinazione antidifterica ed antitetanica, antipoliomelitica e contro l’epatite B.

[4] S. Grigt, The journey of Hope, education for refugee and unaccompanied children in Italy, 2017, Education International, p. 21

[5] A. Baracchi, A. Guarisio “Cittadini extra UE e accesso alle prestazioni di assistenza e di sicurezza socialein P. Morozzo della Rocca (a cura di) Immigrazione, asilo e cittadinanza, Maggioli Editore, 2018, p. 458

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