Normativa

Istituti di formazione tecnica superiore (IFTS)

Ai sensi dell’art. 69 della legge n. 144 del 1999, le Regioni possono programmare l’istituzione dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, i quali, inserendosi nell’ambito del sistema di formazione integrata superiore, permettono il conseguimento di un diploma di tecnico superiore con la certificazione delle competenze corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche

Ai sensi dell’art. 3. del D.M. n. 436 del 2000, coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore possono accedere ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

A questo proposito, il decreto ministeriale precisa che, sebbene l’istituzione degli IFTS spetti alle Regioni, l'accesso ai percorsi è consentito anche a coloro che non siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

La Regione Piemonte, con la legge regionale n. 63 del 13 aprile 1995, pur disponendo che alle attività di formazione ed orientamento professionale possono essere ammessi anche i cittadini stranieri e apolidi nel rispetto della normativa vigente, non prevede alcun strumento innovativo per permettere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.

A livello regionale, le soluzioni adottate, pur essendo improntate a favorire l’integrazione tra le politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento professionale, nonché dell'istruzione e delle politiche sociali con le politiche dello sviluppo economico, non prevedono alcuna tutela effettiva nei confronti di coloro che abbiano compiuto all’estero il proprio percorso di studi.

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

Consulta il report di analisi delle norme nazionali e regionali

Search