Normativa

Requisito d’accesso all’apprendistato

Il contratto di apprendistato è lo strumento principale previsto nel nostro ordinamento per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Tanto il Testo unico dell’apprendistato (d.lgs. 167/2011) quanto la Legge di riforma del mercato del lavoro (l. 92/2012) insistono sul valore formativo di tale contratto. In particolare, l’art. 3 del Testo unico prevede una specifica tipologia di apprendistato appositamente finalizzata all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, ovvero l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale. La norma stabilisce che possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, anche al fine dell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anni di età.

Nulla viene detto in merito ad ulteriori requisiti, né uno specifico riferimento è compiuto ai minori di cittadinanza non italiana. Se ne deduce pertanto che l’accesso a tale strumento di formazione e lavoro è subordinato al mero requisito d’età del minore oltre che, ovviamente, alla volontà del datore di lavoro[1].   

 

[1] Si rimanda al sito https://legale.savethechildren.it/9884dfaa-278b-44f7-997a-23a241b49377/ per una più esaustiva ricostruzione del quadro normativo in materia di lavoro minorile.

Consulta il report di analisi delle norme nazionali e regionali

Search