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Che cos’è il visto di ingresso?
Il visto d’ingresso è il documento necessario affinché un cittadino straniero possa accedere legalmente nel territorio dello Stato italiano; non è richiesto ai cittadini dell’Unione Europea. Il visto non è richiesto per i cittadini di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Svizzera, Norvegia, Islanda, con i quali vigono accordi di libera circolazione.
Il visto è sempre necessario per soggiorni di durata superiore a 90 giorni mentre per permanenze in Italia di durata inferiore a 90 giorni per motivi di turismo, missione, affari, invito e gara sportiva la necessità, o meno, di munirsi del visto dipende dallo Stato di appartenenza.
Se la richiesta è giustificata da ragioni di lavoro, il visto viene rilasciato soltanto nell’ambito delle quote di ingresso fissate nel decreto annuale di programmazione dei flussi migratori.
Quali sono i paesi soggetti ad obbligo di visto per soggiorni fino a 90 giorni?
I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto: Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Eswatini (ex Swaziland), Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Sao Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Suriname, Tagikistan, Tanzania, Tailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Quali sono i paesi non soggetti all’obbligo di visto per soggiorni fino a 90 giorni?

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, RAS di Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malaysia, RAS di Macao, Macedonia del Nord, Isole Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Nauru, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Regno Unito, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Per i cittadini di Taiwan l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d’identità. Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

Quali sono i paesi dell’Area Schengen?
Essi sono Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Chi ha il permesso di soggiorno in Italia ha bisogno del visto?
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia non ha bisogno del visto per entrare o uscire dall’Italia, ma è sufficiente l’esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità. Se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, dovrà esibire la relativa ricevuta all’autorità di frontiera, assieme al permesso di soggiorno scaduto e al passaporto; in tale caso però non potrà soggiornare o transitare per Paesi dell’area Schengen, se non munendosi di visto.
Che cos’è il visto di reingresso?
Il visto di reingresso è necessario se il permesso di soggiorno è stato smarrito o sottratto, oppure se è scaduto, durante la permanenza all’estero: in tal caso la richiesta di visto deve essere corredata dall’esibizione del permesso di soggiorno scaduto da non più di 60 giorni.
Quali sono i requisiti per ottenere il visto di ingresso?
Per ottenere il visto occorre indicare lo scopo del soggiorno ed esibire il passaporto (o documento equipollente in corso di validità) e la documentazione necessaria in base al tipo di visto richiesto: esistono, infatti, diversi tipi di visto e ognuno ha dei requisiti e delle procedure specifiche per ottenerlo.
Ad eccezione di chi richiede un visto per motivi di lavoro, il rilascio del visto è subordinato alla dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata della permanenza in Italia e per il ritorno nel Paese di provenienza.
Quali sono i tipi di visto?
Esistono visti per: per adozione, affari, cure mediche, motivi diplomatico, ricongiungimento familiare, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.
Dove si richiede il visto di ingresso?
Il visto deve essere richiesto alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese d’origine o di residenza. Le domande relative ai visti d’ ingresso per meno di 90 giorni per motivi di turismo, missione, affari, invito e gara sportiva possono essere presentate anche alle autorità diplomatiche o consolari di altri Paesi dell’Unione Europea.
Chi non può fare ingresso in Italia?
Non possono fare ingresso in Italia le persone che siano state destinatarie di un decreto di espulsione a meno che:
  • il provvedimento non sia stato revocato o annullato;
  • sia già trascorso il periodo di durata dell’obbligo di allontanamento dal territorio dello Stato italiano stabilito in tale atto;
  • l’interessato abbia ottenuto una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno all’ingresso nel Paese.
Allo stesso modo non possono fare ingresso in Italia le persone segnalate da uno Stato membro nella banca dati del Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) ai fini della non ammissione nel territorio dell’Unione Europea.
Come si fa a sapere se sussistono segnalazioni nell’ambito del sistema informativo Schengen (S.I.S)?
Per sapere se la persona è stata segnalata ai fini della non ammissione occorre inviare una richiesta al Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, Divisione N.SIS, Via di Torre di Mezzavia 9/121, 00173 Roma.
Cosa fare in caso di diniego del visto?
Il rigetto viene notificato dall’ambasciata o dall’ufficio consolare italiano nel Paese di provenienza. Contro il diniego del visto per motivi di famiglia si può proporre ricorso al Tribunale ordinario di Roma.
Invece, avverso i provvedimenti che negano gli altri tipi di visto il ricorso va notificato al Ministero degli Affari Esteri presso l’Avvocatura dello Stato di Roma entro 60 giorni dalla notifica. Negli ulteriori 30 giorni l’impugnazione va iscritta al ruolo del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
La firma del ricorrente in calce alla procura alle liti, conferita all’avvocato per presentare ricorso, può essere autenticata presso l’ ambasciata o dall’ufficio consolare italiano nel Paese di provenienza.

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