Entrare

Entrare in Italia

Aggiornamento al 30/06/2024

Che cos’è il visto di ingresso?
Il visto d’ingresso è il documento necessario affinché un cittadino straniero possa accedere legalmente nel territorio dello Stato italiano; non è richiesto ai cittadini dell’Unione Europea. Il visto non è richiesto per i cittadini di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Svizzera, Norvegia, Islanda, con i quali vigono accordi di libera circolazione.
Il visto è sempre necessario per soggiorni di durata superiore a 90 giorni mentre per permanenze in Italia di durata inferiore a 90 giorni per motivi di turismo, di transito o trasporto, motivi religiosi, d’affari, per invito, per missione e per gara sportiva la necessità, o meno, di munirsi del visto dipende dallo Stato di appartenenza.
Se la richiesta è giustificata da ragioni di lavoro, il visto viene rilasciato soltanto nell’ambito delle quote di ingresso fissate nel decreto annuale di programmazione dei flussi migratori, tranne che per categorie specifiche di lavoratori specializzati (cosidetti carte blu) o di impieghi particolari o nel caso di lavoratori in smart working (cosidetti nomadi digitali).
Quali sono questi impieghi particolari?
Si tratta di:
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio o di uno stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro stato membro dell'Unione europea;
- lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- professori universitari destinati a svolgere i n Italia un incarico accademico;
- traduttori e interpreti;
- collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono i n Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
- lavoratori marittimi occupati nella misura e con   le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
- lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero;
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- stranieri che siano destinati a svolgere qualsia si tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane;
- giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodi ci, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;
- infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
Quali sono i paesi soggetti ad obbligo di visto per soggiorni fino a 90 giorni?
I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto: Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Eswatini (ex Swaziland), Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Sao Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Suriname, Tagikistan, Tanzania, Tailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Quali sono i paesi non soggetti all’obbligo di visto per soggiorni fino a 90 giorni?

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, RAS di Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malaysia, RAS di Macao, Macedonia del Nord, Isole Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Nauru, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Regno Unito, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Per i cittadini di Taiwan l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d’identità.
Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia e Ucraina l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
Per i cittadini del Regno Unito l’esenzione dall’obbligo di visto per soggiorni di durata massima di 90 giorni si applica anche in caso di attività lavorativa retribuita.

Quali sono i paesi dell’Area Schengen?
Essi sono Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria. A partire dal 31 marzo 2024, gli Stati membri dell'Unione Europea hanno convenuto di abolire i controlli alle frontiere aeree e marittime per i cittadini in transito da e per la Bulgaria e la Romania, ma non a quelle terrestri.
Chi ha il permesso di soggiorno in Italia ha bisogno del visto?
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia non ha bisogno del visto per entrare o uscire dall’Italia, ma è sufficiente l’esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità. Se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, dovrà esibire la relativa ricevuta all’autorità di frontiera, assieme al permesso di soggiorno scaduto e al passaporto; in tale caso però non potrà soggiornare o transitare per Paesi dell’area Schengen, se non munendosi di visto.
Che cos’è il visto di reingresso?
Il visto di reingresso è necessario se il permesso di soggiorno è stato smarrito o sottratto, oppure se è scaduto, durante la permanenza all’estero: in tal caso la richiesta di visto deve essere corredata dall’esibizione del permesso di soggiorno scaduto da non più di 60 giorni.
Quali sono i requisiti per ottenere il visto di ingresso?
Per ottenere il visto occorre indicare lo scopo del soggiorno ed esibire il passaporto (o documento equipollente in corso di validità) e la documentazione necessaria in base al tipo di visto richiesto: esistono, infatti, diversi tipi di visto e ognuno ha dei requisiti e delle procedure specifiche per ottenerlo.
Ad eccezione di chi richiede un visto per motivi di lavoro, il rilascio del visto è subordinato alla dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata della permanenza in Italia e per il ritorno nel Paese di provenienza.
Quali sono i tipi di visto?
Esistono visti per:
- adozione;
- affari;
- cure mediche;
- motivi diplomatici;
- motivi familiari;
- gara sportiva;
- invito;
- investitori;
- lavoro autonomo;
- lavoro autonomo per costituzione di start up innovative;
- lavoro subordinato (stagionale e non stagionale);
- missione;
- motivi religiosi;
- reingresso;
- residenza elettiva;
- ricerca;
- studio;
- transito aeroportuale;
- transito;
- trasporto;
- turismo;
- vacanze-lavoro;
- volontariato.
Dove si richiede il visto di ingresso?
Il visto deve essere richiesto alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese d’origine o di residenza. Le domande relative ai visti d’ ingresso per meno di 90 giorni per motivi di turismo, missione, affari, invito e gara sportiva possono essere presentate anche alle autorità diplomatiche o consolari di altri Paesi dell’Unione Europea.
Chi non può fare ingresso in Italia?
Non possono fare ingresso in Italia le persone che siano state destinatarie di un decreto di espulsione o un provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera a meno che:
- il provvedimento non sia stato revocato o annullato;
- sia già trascorso il periodo di durata dell’obbligo di allontanamento dal territorio dello Stato italiano stabilito in tale atto;
- l’interessato abbia ottenuto una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno all’ingresso nel Paese. Allo stesso modo non possono fare ingresso in Italia le persone segnalate da uno Stato membro nella banca dati del Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) ai fini della non ammissione nel territorio dell’Unione Europea.
Come si fa a sapere se sussistono segnalazioni nell’ambito del sistema informativo Schengen (S.I.S)?
Per sapere se la persona è stata segnalata ai fini della non ammissione occorre inviare una richiesta al Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, Divisione N.SIS, Via di Torre di Mezzavia 9/121, 00173 Roma.
Cosa succede in caso di ingresso illegale?
Lo straniero che si presenti ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato italiano viene respinto dalla polizia. In questo caso il vettore con cui stava viaggiando è tenuto a ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello che ha rilasciato il visto di cui lo straniero sia eventualmente in possesso.
Il respingimento dall’Italia determina un divieto di rientro nel Paese e la segnalazione i fini della non ammissione nell’area Schengen qualora la persona straniera sia fermata all'ingresso o subito dopo e, in tali circostanze, sia stata temporaneamente ammessa nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
Il cittadino straniero che entri nel territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera e vi permanga irregolarmente, se fermato dalle forze dell’ordine, può essere destinatario di un decreto di espulsione, eventualmente corredato da un divieto di rientro per almeno tre anni e dalla segnalazione ai fini della non ammissione nell’area Schengen.
Le condotte di fare ingresso o trattenersi irregolarmente nel territorio italiano sono punite anche dal reato penale di cui all’art. 10 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, per il quale è prevista la pena dell'ammenda da 5.000 a 10.000 €, che può essere sostituita con l’espulsione. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Parimenti non è permesso l’allontanamento dall’Italia di chi rischi di essere sottoposta a tortura.
Pertanto non possono essere disposti il respingimento e l’espulsione degli stranieri che abbiano presentato domanda di asilo in Italia sino alla conclusione della procedura di valutazione dell’istanza.
Infine non possono essere espulsi:
- i familiari di cittadino italiano, entro il secondo grado, con lo stesso conviventi;
- le donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto, nonché il loro coniuge se regolarmente sposato;
- i minori stranieri non accompagnati.
Cosa fare in caso di diniego del visto?
Il rigetto viene notificato dall’ambasciata o dall’ufficio consolare italiano nel Paese di provenienza. Contro il diniego del visto per motivi di famiglia o quale familiare di cittadino dell’Unione Europea o per motivi umanitari si può proporre ricorso al Tribunale ordinario di Roma.
Invece, avverso i provvedimenti che negano gli altri tipi di visto il ricorso va notificato al Ministero degli Affari Esteri presso l’Avvocatura dello Stato di Roma entro 60 giorni dalla notifica. Negli ulteriori 30 giorni l’impugnazione va iscritta al ruolo del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

Search