Introdotto con D.L. 48/2023 (conv. in
L. 85/2023) quale nuova misura di inclusione sociale e lavorativa, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024.
L'importo dell'Assegno di inclusione è non inferiore a € 480 annui e non superiore a € 6.000 annui, o € 7.560 annui (sempre al ricorrere di determinate condizioni), moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un
contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo (fino ad un massimo di € 3.360 annui).
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a
18 mesi e può essere
rinnovato, previa sospensione di un mese,
per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.
I componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro, sono tenuti ad aderire ad un
percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa (sono esclusi i beneficiari di età pari o superiore a 60 anni, con disabilità o affetti da patologie oncologiche, con carichi di cura – cioè con figli di età inferiore a 3 anni, oltre ad altre categorie - inseriti nei percorsi di protezione per donne vittime di violenza) e ogni 90 giorni sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
Per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'
obbligo scolastico, nel patto di inclusione sarà previsto l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di corsi funzionali all’adempimento del predetto obbligo, pena la decadenza dal beneficio. Inoltre, non avrà diritto all’assegno il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione.
Il beneficiario
è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
- lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza sul territorio nazionale (salvo in caso di presenza di figli minori di 14 anni: in tal caso l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 km dal domicilio o, comunque, è raggiungibile in massimo 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico);
- rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno;
- retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
- contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura ed al suo mantenimento (ad es. la variazione di redditi, nucleo familiare, avvio di attività lavorative subordinate o autonome, etc.) a pena di decadenza del beneficio.