Normativa

Riconoscimento dei titoli di studio per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici

In base a quanto stabilito dall’art. 4 comma 2 del DPR 30 luglio 2009, n. 189, è possibile ottenere il riconoscimento titoli di studio esteri per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni.

La domanda deve essere presentata direttamente all’amministrazione interessata corredandola dei seguenti documenti:

  1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;
  2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
  3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
  4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione svizzera).

L’amministrazione interessata sarà competente della valutazione del titolo estero, acquisto il parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare un'istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

Questa procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona.

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

Consulta il report di analisi delle norme nazionali e regionali

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