Normativa

Scuola secondaria di secondo grado

Anche per l’accesso alla scuola secondaria di secondo grado è rilevante la distinzione sopra compiuta tra gli alunni già inseriti nel sistema scolastico italiano e quelli neo-entranti. Per i primi, infatti, l’accesso alla scuola secondaria di secondo grado è sempre subordinata all’aver conseguito la licenza media (art. 191 d.lgs. 297/1994). Diversamente, invece, il minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, proveniente da un sistema scolastico estero o che, in ogni caso, si inserisce per la prima volta in quello italiano, ha diritto ad essere ammesso a scuola anche se sprovvisto di licenza media[1]. L’art. 192 co. 3 d.lgs. 297/1994 prevede che “subordinatamente al requisito d’età (…) il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano (…)”.

Anche in questo caso, quindi, l’iscrizione è sempre ammessa ma la determinazione della classe di inserimento è demandata ad un organo interno dell’istituto scolastico. Questo, peraltro, cambia a seconda che il minore abbia un’età inferiore o superiore a sedici anni. Al minore infrasedicenne, infatti, ancora sottoposto all’obbligo scolastico, si applicherà quanto disposto dall’art. 45 co.2 D.P.R. 394/1999 e pertanto la valutazione in merito alla sua iscrizione a scuola spetterà al collegio dei docenti; invece, il minore che abbia superato i sedici anni, e quindi non più soggetto all’obbligo scolastico, sarà sottoposto alla valutazione del consiglio di classe, come prescritto dall’art. 192 co.3 d.lgs. 297/1994[2].

La possibilità di frequentare la scuola secondaria superiore senza aver conseguito la licenza media non poteva che comportare il riconoscimento della possibilità per tali alunni di essere ammessi, una volta giunti all’ultimo anno del corso di studi, all’esame di Stato pur in assenza del suddetto titolo. Tale chiarimento, fornito dal Miur nella nota n.465/2012, è stato necessario per arginare la prassi invalsa in passato di far sostenere agli alunni stranieri di scuole superiori l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione presso i Centri territoriali permanenti (oggi CPIA), in quanto si riteneva la licenza media necessaria per l’ammissione all’esame di maturità.

L’accesso all’esame di Stato deve essere, inoltre, garantito allo studente straniero che abbia compiuto i diciotto anni nel corso degli studi: il solo fatto di essere diventato maggiorenne non può precludergli la possibilità di assolvere il suo diritto-dovere di istruzione e formazione mediante il conseguimento di un titolo conclusivo del percorso d’istruzione-formazione da questo intrapreso[3].

 

[1] La nota del Miur n.465/2012 ha precisato che il precetto secondo il quale “al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione” enunciato dall’art. 1 co. 12 del d.lgs 226/2005 è una norma di carattere generale e che, pertanto, si applica soltanto agli studenti che già frequentano la scuola primaria o secondaria di primo grado e non deve, quindi, trovare applicazione nei confronti degli studenti che si inseriscono per la prima volta nel sistema scolastico italiano.

[2] Nota Miur n.2787/2011

[3] Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1734, 27 febbraio 2014

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