Normativa

Dichiarazione di equipollenza: diploma di scuola secondaria

Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce che i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria o di istruzione professionale possano ottenere l'equipollenza con i titoli di studio finali italiani.

Gli interessati possono presentare domanda di rilascio della dichiarazione di equipollenza all’Ufficio Scolastico della provincia di residenza se si tratta di licenza di scuola secondaria di primo grado, oppure all’Ufficio Scolastico Regionale se si tratta di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Occorre rilevare che, per il rilascio della dichiarazione di equipollenza, non sono previste tabelle di corrispondenza tra i titoli di studio stranieri e quelli italiani: l’effettiva corrispondenza tra le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio, tra i programmi di studio svolti all’estero e quelli svolti dalle scuole italiane deve essere valutata caso per caso.

Per tali ragioni, gli interessati possono eventualmente essere sottoposti a prove integrative ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da un’apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana e la preparazione sulle materie che caratterizzano il corso di studio italiano.

La norma vigente in materia di giudizio di equipollenza in riferimento ai diplomi di scuola secondaria superiore o inferiore individua come soggetti legittimati attivi solamente i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano compiuto 18 anni.

Allo stato attuale, coloro che abbiano la cittadinanza di un paese terzo, pur potendo validamente proseguire il proprio percorso di studi in Italia mediante un giudizio di equivalenza relativo al pregresso percorso di studi, non possono ottenere il giudizio di equipollenza e, conseguentemente, il riconoscimento legale del diploma straniero di scuola secondaria superiore o inferiore.

Per una visione complessiva della disciplina, consulta pdfla tabella sinottica.

Consulta il report di analisi delle norme nazionali e regionali

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