Normativa

Riconoscimento professionale

In materia di riconoscimento professionale occorre distinguere tra professioni regolamentate, le quali, secondo quanto disposto dalla Direttiva 2005/36/UE all’art. 3, par. 1 lettera a), comprendono le attività, o insieme di attività professionali, il cui accesso ed esercizio sono subordinati, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di determinate qualifiche professionali (esempio avvocato, medico, ingegnere, architetto, veterinario, geometra, agronomo ecc…), e professioni non regolamentate il cui accesso non è subordinato al preventivo superamento di un esame di abilitazione. (esempio arredatore, attore, ballerino, cantante, compositore, direttore d’orchestra, musicista, strumentista, designer, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, interpreti, traduttori ecc…).

Questa differenziazione risulta di particolare rilevanza in quanto solamente per l’esercizio delle professioni regolamentate è necessario il preventivo riconoscimento del titolo di studio e della qualifica professionale. Al contrario, in tema di professioni non regolamentate, poiché il nostro ordinamento non impone il possesso di alcun titolo di studio o qualifica specifica per il relativo esercizio, il riconoscimento del titolo conseguito all’estero è rimesso ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro.

In tema di riconoscimento professionale, assume, inoltre, un ruolo determinante il luogo di conseguimento della qualifica o del diploma.

In questa disciplina, si afferma il principio secondo il quale il professionista che abbia legittimamente acquisito una qualificazione professionale in uno Stato membro dell'Unione Europea può esercitare temporaneamente la professione in tutti gli Stati membri. Tale disciplina è confermata dalla Direttiva 2005/36/Ce, la quale, all'art. 5, introduce un divieto per gli Stati membri di limitare la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro per ragioni attinenti le qualifiche professionali.

L'interessato, previa dichiarazione da effettuarsi alle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 206 del 2007[1], può liberamente e temporaneamente prestare l'attività professionale regolamentata e della quale abbia ottenuto idoneo titolo in un altro Stato membro, con il solo obbligo di iscrizione provvisoria ad organizzazioni professionali[2] al fine di assicurare il rispetto delle regole professionali concernenti l'organizzazione, la deontologia, il controllo e la responsabilità.

Allo Stato ospite è riconosciuto un potere di verifica relativo ai requisiti del prestatore (ad esempio, la verifica che la professione svolta nei due Stati sia la medesima), la tipologia di professione (ad esempio, in materia di pubblica sicurezza e sanità pubblica, per le quali non vi è un riconoscimento automatico del diploma, occorrerà verificare quali siano le qualifiche professionali per le quali il prestatore abbia ottenuto il titolo di studio), i caratteri della professione (temporaneità e occasionalità).

Il professionista che abbia ottenuto un titolo di studio nell'Unione Europea ed intenda svolgere permanentemente la propria attività in Italia necessita, al di fuori delle ipotesi di riconoscimento automatico, di un titolo abilitativo ottenuto al termine di un procedimento articolato con il quale si accerti l'equivalenza tra i diplomi.

Parimenti, la qualifica professionale ottenuta da un cittadino proveniente da un Paese terzo, il quale temporaneamente o permanentemente intenda stabilirsi in Italia, è soggetta ad una verifica operata di volta in volta dalle amministrazioni dello Stato al fine di verificare l'equipollenza dei diplomi.

Il procedimento amministrativo volto all'ottenimento di un giudizio di equipollenza tra le qualifiche professionali può avere un esito negativo comportando la definizione di misure compensative (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) necessarie per colmare le differenze di formazione e di professionalità.

Ove la verifica dell'equipollenza dia esito positivo, il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento amministrativo di riconoscimento della qualifica adottato dal Ministero che vigila sulla professione e con la conseguente autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale alle stesse condizioni previste dalla legislazione dello Stato ospite per i propri cittadini.

Il predetto provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate, oltre ad offrire il beneficio dell'esercizio della professione con la denominazione del titolo professionale previsto dalla legislazione dello Stato di stabilimento.

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

 

[1] L'adempimento in questione è richiesto solamente nel caso in cui il prestatore di servizi si sposti per la prima volta nello Stato ospite ovvero in caso di mutamento oggettivo di una situazione già comunicata all'Amministrazione oltre alle ipotesi di rinnovo della dichiarazione.

[2] L’obbligo di iscrizione provvisoria ad organizzazioni professionali assicura che l’interessato rispetti le regole professionali concernenti l'organizzazione, la deontologia, il controllo e la responsabilità.

Consulta il report di analisi delle norme nazionali e regionali

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