Cos’è il permesso di soggiorno?
È il documento che autorizza i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea a soggiornare in Italia in condizione di regolarità e che di norma presuppone l’ingresso legale nel territorio. In assenza di visto di ingresso, e in deroga alle norme in materia di ingresso e soggiorno, viene rilasciato un permesso di soggiorno in presenza di: motivi di inespellibilità, della presentazione di una richiesta di protezione internazionale o del riconoscimento della protezione internazionale (nelle forme dello status di rifugiato e status di protezione sussidiaria), della protezione speciale o dei requisiti per un titolo di soggiorno per casi speciali, protezione speciale, cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile e motivi di famiglia al familiare entro il secondo grado o al coniuge di cittadino italiano.
Quali sono i tipi di permesso di soggiorno?
I principali tipi di permesso di soggiorno sono rilasciati per: turismo, visite, affari, studio o formazione, lavoro stagionale, lavoro autonomo, lavoro subordinato, motivi familiari, cure mediche, richiesta asilo, protezione internazionale, protezione speciale, casi speciali, calamità, atti di particolare valore civile e motivi religiosi, affidamento, carta Blu, permesso per soggiornanti di lungo periodo UE.
Quanto dura il permesso di soggiorno?
Se rilasciato per motivi di lavoro la durata è quella del rapporto di lavoro e non può comunque essere:
  1. superiore ad 1 anno per lavoro subordinato a tempo determinato;
  2. superiore a 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato. In caso di rinnovo la durata non può essere superiore ai 3 anni;
  3. superiore a 9 mesi per lavoro stagionale. Al cittadino straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, fino a tre annualità. In tale permesso è indicato il periodo di validità per ciascun anno, che sarà commisurato alla durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti;
  4. superiore a 2 anni per lavoro autonomo. In caso di rinnovo la durata non può essere superiore ai 3 anni.
La perdita del posto di lavoro (anche per licenziamento) non determina per il lavoratore extra-comunitario e i suoi familiari legalmente soggiornanti la perdita anche del permesso di soggiorno. Quest’ultimo continua a consentirgli di soggiornare regolarmente in Italia per il periodo di residua sua validità e comunque per un periodo di almeno sei mesi (eccetto nel caso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale). Se rilasciato per motivi diversi dal lavoro la durata è quella prevista dal visto d’ingresso, se previsto, e non può comunque essere:
  1. superiore a 3 mesi per turismo, visite, affari;
  2. superiore a 2 anni per ricongiungimento familiare. In caso di rinnovo la durata non può essere superiore ai 3 anni;
  3. inferiore al periodo di frequenza anche pluriennale di un corso di studio o formazione debitamente certificata (salva la verifica annuale di profitto), prorogabile per ulteriori 12 mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto.
Dove si richiede il permesso di soggiorno?
La domanda va presentata dallo straniero entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia:
  • presso gli Uffici postali abilitati su appositi moduli per le seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
    adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, motivi familiari, motivi religiosi, missione, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio, formazione professionale, turismo, conversione permesso di soggiorno. L’istanza dovrà essere presentata in busta aperta. L’impiegato postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificatamente richiesta e identificato lo straniero con passaporto o altro documento equipollente gli rilascia ricevuta che esibita con il passaporto o documento equipollente dimostra la legittimità del soggiorno. Lo straniero che ha presentato l’istanza tramite gli Uffici postali viene convocato tramite lettera raccomandata per essere sottoposto al rilievo delle impronte digitali e per la consegna del permesso di soggiorno.
  • presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della provincia dove lo straniero si trova per le seguenti tipologie di permessi di soggiorno:

    affari, cure mediche, calamità, atti di particolare valor civile, casi speciali (anche per protezione sociale), richiesta asilo, minore età, motivi di giustizia, rilascio dello status di apolide, integrazione minore, coesione con cittadino straniero, protezione temporanea.
    La questura controlla l’adeguatezza della documentazione ed in caso di carenze può chiedere all’interessato un’integrazione. All’atto della richiesta lo straniero è sottoposto al rilievo delle impronte digitali. Per prassi viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del diniego.

  • presso lo Sportello Unico dell’Ufficio per l’Immigrazione della provincia dove lo straniero si trova, in caso di ingresso per ricongiungimento familiare e lavoro subordinato; tale ufficio predispone la domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno la quale poi dovrà essere inviata dall’interessato tramite ufficio postale.
Quale documentazione deve essere presentata all’atto della richiesta?
All’atto della richiesta del rilascio del permesso di soggiorno vanno presentati i seguenti documenti:
    1. il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data e il luogo di nascita dell’interessato;
    2. il codice fiscale;
    3. il visto di ingresso se prescritto;
    4. documentazione attestante l’attuale dimora (certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità);
    5. documentazione attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel paese di provenienza fatta eccezione per il permesso di soggiorno per motivi di famiglia e di lavoro;
    6. quattro fotografie formato tessera;
    7. documenti necessari in relazione allo specifico permesso di soggiorno (per turismo, lavoro, ricongiungimento familiare…).
Non sono tenuti a presentare i documenti di cui ai numeri 1) 2) e 3):
  1. i richiedenti protezione internazionale;
  2. i beneficiari di protezione sociale o richiedenti un permesso per casi speciali;
  3. gli stranieri ammessi al soggiorno per misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;
  4. i richiedenti la cittadinanza italiana o lo status di apolidia
La richiesta è sottoposta al versamento di un contributo pari a:
  • € 40, per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  • € 50, per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  • € 100, per i permessi di soggiorno per dirigenti o personale altamente specializzato (articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
  • € 100, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Sono esclusi dal pagamento di tale contributo:
  • i minori di anni 18;
  • i figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
  • chi entra in Italia per ricevere cure mediche e i loro accompagnatori;
  • i richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, protezione speciale, protezione temporanea, cure mediche, casi speciali, calamità, particolare valore sociale ( (ai quali viene richiesto l’acquisto di una marca da bollo da 16 euro).
A tali importi vanno aggiunti:
  • i contributi pari a € 30,46 per la stampa del permesso di soggiorno in formato elettronico;
  • l’acquisto di una marca da bollo da € 16;
  • il pagamento di € 30 all’operatore dell’Ufficio Postale nei casi in cui la domanda vada inoltrata a mezzo kit postale.
Come si rinnova il permesso di soggiorno?
La domanda di rinnovo deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dopo la sua scadenza:
  • presso gli Uffici postali abilitati su appositi moduli per le seguenti tipologie di permessi di soggiorno: adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, motivi familiari, motivi religiosi, missione, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenza elettiva, ricerca scientifica, status apolide, studio, tirocinio, formazione professionale, turismo, protezione internazionale, famiglia, conversione permesso di soggiorno.
  • presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della provincia dove lo straniero si trova per le tutte le altre tipologie di permessi di soggiorno.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto alla verifica delle condizioni che ne avevano consentito l’originale rilascio. Anche la richiesta di rinnovo è sottoposta al versamento di un contributo stabilito nella suindicata misura compresa tra un minimo di € 40 e un massimo di € 100 a seconda del tipo di permesso di soggiorno, eccetto che per l’emissione del permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale, protezione internazionale e protezione speciale. Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatta eccezioni per alcuni casi (esempio: lavoro subordinato a tempo indeterminato e lavoro autonomo, o durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dipendente dalla durata del contratto di lavoro).
In ogni caso, il rinnovo non può superare la durata massima di tre anni nei seguenti casi: in caso di svolgimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare.
Quale documentazione deve essere presentata all’atto della richiesta di rinnovo?
All’atto della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno vanno presentati i seguenti documenti:
  1. il permesso di soggiorno in scadenza;
  2. il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data e il luogo di nascita dell’interessato;
  3. il codice fiscale;
  4. documentazione attestante l’attuale dimora (certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità);
  5. documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di sostentamento e l’adeguatezza degli stessi per il soggiorno e per il ritorno nel paese di provenienza fatta eccezione per il permesso di soggiorno per motivi di famiglia e di lavoro;
  6. tre fotografie formato tessera;
  7. documenti necessari in relazione allo specifico permesso di soggiorno (per turismo, lavoro, ricongiungimento familiare…).
La Questura deve rinnovare il permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla richiesta in tal senso.
Chi non può rinnovare il permesso di soggiorno?
Non può essere rinnovato il permesso di soggiorno:
  1. rilasciato per motivi di turismo, decorso il termine di validità originario (novanta giorni);
  2. rilasciato per studio universitario oltre il terzo anno fuori corso;
  3. rilasciato a qualunque titolo, quando lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia:
    -- per un periodo superiore a 6 mesi, nel caso di permesso di soggiorno annuale
    -- per un periodo superiore alla metà del periodo di validità del permesso, nel caso in cui il permesso di soggiorno originario fosse almeno biennale salvo che l’interruzione del soggiorno sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi;
  4. rilasciato a qualunque titolo, tranne che per i titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE e di carta di soggiorno, quando sono venuti meno i requisiti richiesti per il legale soggiorno nel territorio dello Stato per mancanza dei requisiti di reddito o quando lo straniero è divenuto destinatario di condanne penali per la commissione di reati che impediscono l’ingresso in Italia e non vi siano elementi sopravvenuti che ne giustificano il rinnovo.
A cosa serve il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno consente di svolgere le attività per le quali esso è stato rilasciato. È possibile svolgere attività differenti da quelle per le quali esso è stato concesso, senza necessità di conversione e per il periodo di validità dello stesso, nei seguenti casi:
  • il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato e per motivi familiari può essere utilizzato per le altre attività consentite. In particolare:
  1. il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato (non stagionale) consente l’esercizio di lavoro autonomo e viceversa;
  2. il permesso di soggiorno per motivi familiari, al pari di quelli per protezione speciale, casi speciali e integrazione minori, consentono l’esercizio del lavoro sia subordinato che autonomo.
  • il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
Come funziona l’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno?
Il cittadino straniero deve mostrare il permesso di soggiorno ogni volta che gli viene richiesto dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
È richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti nell’interesse dello straniero, fatta eccezione per i provvedimenti attinenti:
  1. ad attività sportive e ricreative a carattere temporaneo;
  2. all’accesso alle prestazioni sanitarie dello straniero non iscritto al Servizio sanitario nazionale;
  3. a prestazioni scolastiche obbligatorie.
Cosa fare in caso di diniego del permesso di soggiorno?
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, alla protezione internazionale, alla protezione speciale o alla carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea, è ammesso ricorso avanti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del Tribunale del luogo in cui ha sede la Corte d’Appello in cui risiede l’interessato. Contro i provvedimenti del questore in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica.
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di giustizia, in particolare al versamento del contributo unificato, non richiesto in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando la richiesta di permesso di soggiorno è rifiutata il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione. Il Tribunale ordinario o il TAR, a seconda della competenza, su istanza del ricorrente, può sospendere l’esecutività del provvedimento di diniego.
Quali sono i casi di conversione del permesso di soggiorno?
Si indicano i seguenti casi di conversione del permesso di soggiorno:
  • senza vincolo di quote:
  1. lavoro subordinato, in lavoro autonomo o residenza elettiva;
  2. lavoro autonomo, in lavoro subordinato o residenza elettiva;
  3. motivi di studio, in lavoro subordinato;
  4. ogni permesso in permesso per motivi familiari;
  5. motivi familiari, in lavoro subordinato o autonomo, studio, attesa occupazione, esigenze sanitarie o di cura e residenza elettiva;
  6. casi speciali per grave sfruttamento lavorativo, in lavoro subordinato o autonomo;
  7. protezione sociale o per vittime di violenza domestica, in lavoro subordinato o autonomo e studio;
  8. per atti di particolare valor civile, in lavoro subordinato o autonomo;
  9. motivo di studio, di cui siano titolari che abbiano conseguito in Italia un titolo universitario o un dottorato; in attesa occupazione o lavoro subordinato o autonomo.
È possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio senza la necessità di apposite quote a seguito del conseguimento di uno dei seguenti titoli:
- laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari o CFU);
- laurea specialistica o magistrale (300 CFU, comprensivi dei 180 crediti universitari della laurea o 180 CFU della laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale);
- diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- master universitario di I livello (durata minima 1 anno – 60 crediti);
- master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari);
- attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale – 60 crediti). Sono altresì convertibili in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, i titoli rilasciati:
  • per residenza elettiva in favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
  • per acquisto della cittadinanza o dello status di apolide, in favore dello straniero che in precedenza era titolare di un permesso ad altro titolo tranne che per richiesta asilo;
  • per attività sportiva professionistica presso Società sportive italiane;
  • per lavoro in casi particolari solo se rilasciato a chi abbia fatto ingresso in Italia al di fuori delle quote del c.d. “decreto flussi” in qualità di personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto, nonché ballerini e artisti o musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
  • per motivi religiosi;
  • per assistenza minori.
  • entro quote:
  1. lavoro stagionale, in lavoro subordinato sin dalla prima stagione;
  2. permessi di soggiorno per lungo soggiornanti rilasciati da altri Stati UE.
Per quote si intendono le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato e per lavoro autonomo annualmente definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Cos’è l’accordo di integrazione?
L’accordo di integrazione è un documento che il cittadino straniero di età compresa tra i 16 e i 65 anni deve sottoscrivere all’atto della richiesta di un permesso di soggiorno di almeno un anno, con il quale si impegna verso lo Stato italiano a raggiungere specifici obiettivi diintegrazione, tramite il compimento di un percorso linguistico, civico e sociale, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
La stipula dell’Accordo è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.
All’atto della sottoscrizione, allo straniero vengono assegnati 16 crediti, che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana livello A2, principi fondamentali della Costituzione, vita civile in Italia) o lo svolgimento di attività.
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti per poter rimanere sul territorio nazionale.
I crediti subiscono decurtazione in caso di commissione di illeciti penali, amministrativi e tributari.
Sono esclusi dall’obbligo di sottoscrizione:
  1. i minori non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela
  2. le vittime di tratta o sfruttamento
Cosa accade in caso di perdita totale dei crediti dell’accordo di integrazione?
La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dal territorio, ad eccezione dei casi di permesso di soggiorno per protezione internazionale, richiesta di protezione internazionale, protezione speciale, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’UE e straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Che cos’è il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo?
È un permesso di soggiorno che ha validità europea e che consente di circolare e lavorare liberamente in ogni stato membro dell’Unione Europea. È valido per 10 anni ed è automaticamente rinnovato alla scadenza previa presentazione della domanda corredata da fotografie e costituisce documento personale di identificazione. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni.  L’amministrazione deve rilasciarlo entro 90 giorni dalla richiesta.
Quali sono i requisiti per ottenere il permesso UE per i soggiornanti di lungo periodo?
I requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono:
  1. il soggiorno regolare da almeno 5 anni nel territorio italiano. Le assenze dello straniero dal territorio non interrompono la durata del periodo di cui alla lettera a) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a 6 mesi consecutivi e non superano complessivamente i 10 mesi nel quinquennio;
  2. la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
Per il titolare di protezione internazionale, il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data della domanda.
Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, fatta eccezione per i titolari di protezione internazionale e per gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca.
Chi non può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?
Non possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo:
  1. i titolari di permesso di studio o formazione professionale;
  2. i titolari di permesso per protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari di permesso per casi speciali, per calamità, per atti di particolare valore civile, per protezione speciale;
  3. i richiedenti la protezione internazionale o la protezione speciale;
  4. i titolari di permessi di soggiorno per volontariato, soggiorno per motivi diplomatici o missione speciale;
  5. i titolari di visti o permessi di soggiorno di breve periodo
  6. godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale;
  7. i cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
I periodi di soggiorno per i motivi indicati ai numeri a, b, c e d sono tuttavia computati ai fini del calcolo del periodo di cinque anni.
Dove si chiede e quale documentazione occorre presentare per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?
La domanda è presentata presso gli Uffici postali abilitati su appositi moduli presentando la seguente documentazione:
  1. la fotocopia integrale del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
  2. la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  3. la fotocopia del codice fiscale;
  4. il certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
  5. la certificazione relativa alla disponibilità di un alloggio idoneo se la domanda è presentata anche per i familiari;
  6. la fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
  7. la fotocopia della dichiarazione di ospitalità o di cessione di fabbricato o del contratto registrato di locazione o di compravendita;
  8. la documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia, in caso di richiesta anche per i familiari;
  9. quattro fotografie formato tessera.
Quali sono i diritti connessi al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo?
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può:
  1. fare ingresso in Italia in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio dello Stato;
  2. svolgere ogni attività lavorativa subordinata (senza necessità di stipula del contratto di soggiorno) e autonoma, salvo quelle che la legge riserva al cittadino o vieta allo straniero;
  3. usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, previdenza sociale, di quelle relative a erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale;
  4. partecipare alla vita pubblica locale.
Quali sono i casi di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:
  1. se è stato acquisito fraudolentemente;
  2. in caso di espulsione;
  3. se lo straniero diventa un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
  4. in caso di assenza dal territorio dell’Unione europea per 12 mesi consecutivi;
  5. in caso di assenza dal territorio italiano per 6 anni;
  6. in caso di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da altro stato membro dell’Unione europea;
  7. in caso di cessazione o revoca dello status di rifugiato o dello status di titolare della protezione sussidiaria, in presenza di determinate condizioni.
Più precisamente, quando: - per quanto riguarda lo status di rifugiato, il titolare del relativo status si sia avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui è cittadino, abbia riacquistato la cittadinanza, avendola persa, abbia acquistato la cittadinanza italiana o di altro Paese e goda della protezione offerta dal relativo Paese, non possa rinunciare alla protezione del Paese di cui è cittadino ovvero, se apolide, sia in grado di tornare nel Paese ove aveva dimora abituale, in tali ultimi due casi per essere venute meno le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, si sia reso responsabile di crimini contro la pace, di guerra o contro l’umanità od altro reato grave al di fuori del territorio italiano o sia considerato un pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l’ordine e la sicurezza pubblica, od abbia presentato falsa documentazione o narrato fatti in modo erroneo, al fine di ottenere il riconoscimento della protezione; - per quanto riguarda lo status della protezione sussidiaria, le circostanze che hanno indotto al riconoscimento di tale protezione siano venute meno o siano mutate in misura tale da non rendere più necessaria la stessa, ovvero se il titolare del relativo status abbia commesso crimini contro la pace, di guerra o contro l’umanità od altro reato grave al di fuori del territorio italiano o sia considerato un pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l’ordine e la sicurezza pubblica, od abbia presentato falsa documentazione o narrato fatti in modo erroneo, al fine di ottenere il riconoscimento della protezione. La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ove non si debba procedere all’espulsione, consente il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno sussistendone i presupposti.
Cosa fare in caso di diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?
Il provvedimento di diniego deve essere motivato e notificato al cittadino straniero.
Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla data della notifica del provvedimento.
Il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti può essere richiesto per i familiari?
Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche per i seguenti familiari a carico:
  1. coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
  2. figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
  3. figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  4. genitori a carico;
  5. genitori ultra-sessantacinquenni.
Quali sono i requisiti per l’estensione del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari?
  1. il soggiorno regolare da almeno cinque anni nel territorio italiano (Sentenza della Corte di Giustizia europea (C-469/13) del 17 luglio 2014);
  2. la disponibilità di un reddito sufficiente (anche derivato dal cumulo dei redditi dei familiari conviventi) secondo i criteri stabiliti per il ricongiungimento familiare (reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare);
  3. la disponibilità di un alloggio idoneo secondo determinati requisiti, non richiesto nei casi di straniero titolare di protezione internazionale. Si richiede che l’alloggio soddisfi i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dalla azienda sanitaria locale.
Cosa fare in caso di diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto a favore dei familiari?
Il provvedimento di diniego deve essere motivato e notificato al cittadino straniero.
Contro il diniego è ammesso ricorso al Tribunale ordinario del luogo in cui risiede l’interessato.
Come fare per trasferirsi in un altro paese UE?
I requisiti per trasferirsi dall’Italia in un altro Stato membro UE sono differenti a seconda che lo straniero sia in possesso di un ordinario permesso di soggiorno o di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati dall’Italia.
  • Lo straniero in possesso di un ordinario permesso di soggiorno (ad esclusione dei permessi rilasciati per cure mediche, richiesta protezione internazionale e motivi di giustizia) può spostarsi in altro Stato membro UE per periodi di durata inferiore a 90 giorni per motivi di turismo, affari, corsi di studio, eventi sportivi, manifestazioni scientifiche in esenzione di visto.
    Nell’ipotesi, invece, in cui lo straniero voglia lavorare o soggiornare per periodi di durata superiore ai 90 giorni dovrà richiedere il rilascio del visto e del permesso di soggiorno secondo le procedure del Paese ospitante.
  • Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può liberamente soggiornare, studiare e lavorare in altro Stato membro UE per periodi di durata anche superiori a 90 giorni. Lo Stato ospitante potrebbe comunque richiedere la dimostrazione di adeguate risorse finanziarie, di un idoneo alloggio e copertura sanitaria ed altre condizioni a seconda del motivo del soggiorno.
Chi sono i titolari di Carta blu UE?
Ai lavoratori stranieri altamente qualificati ammessi a prestare la loro opera nel territorio nazionale è rilasciato uno speciale permesso di soggiorno che reca la dicitura “Carta blu UE” dopo la stipula del contratto di soggiorno per motivi di lavoro.
Sono considerati lavoratori altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso formativo post istruzione secondaria di durata almeno triennale con conseguimento del relativo diploma. La normativa si estende anche ai lavoratori con qualifiche professionali-tecniche.
Ai titolari di Carta blu UE è consentito l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote, e lo svolgimento delle prestazioni lavorative retribuite per conto e sotto la direzione altrui.
È inoltre consentito chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo dimostrando:
  1. di avere soggiornato legalmente ed ininterrottamente per 5 anni nel territorio dell’Unione europea in quanto titolari di una Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro;
  2. di essere in possesso da almeno 2 anni di un permesso italiano recante la dicitura “Carta blu UE”.
Ai titolari di Carta blu UE, ricorrendo le condizioni sopra descritte, è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo recante la dicitura “Ex titolare di Carta blu UE”.
Che cos’è e quando viene rilasciato il codice fiscale?
È un codice composto da lettere e numeri che serve ad identificare in modo univoco le persone fisiche e gli altri soggetti a fini fiscali ed amministrativi.
Deve essere richiesto presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, dopo avere ottenuto il permesso di soggiorno.
Per il rilascio del codice fiscale occorre esibire il permesso di soggiorno valido e la fotocopia del passaporto in corso di validità.
Il codice fiscale è richiesto ad esempio per:
  1. essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale;
  2. essere assunto come lavoratore dipendente;
  3. iniziare un’attività lavorativa in forma autonoma;
  4. concludere qualunque contratto (ad es. di locazione, compravendita);
  5. aprire un conto corrente bancario.
Cos'è il codice fiscale numerico?
Il codice fiscale numerico provvisorio viene rilasciato all’utente in caso di impossibilità di attribuire quello definitivo.
È composto di 11 caratteri numerici e sostituisce a tutti gli effetti il codice fiscale definitivo fino all’attribuzione di quest’ultimo.  Il soggetto interessato è tenuto a chiedere il codice definitivo entro 6 mesi dalla data di emissione dello stesso codice provvisorio. A tale regola fanno eccezione i richiedenti protezione internazionale, che mantengono il codice numerico sino all’accoglimento della domanda.
Come funziona l’iscrizione anagrafica?
L’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un comune italiano costituisce il presupposto per l’esercizio di diritti fondamentali. I requisiti per l’iscrizione anagrafica sono la dimora abituale, cioè la durevole presenza in un determinato comune con la volontà di permanervi e stabilirvi la residenza e la titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità. Per i richiedenti protezione internazionale accolti nelle strutture di accoglienza, la struttura rappresenta luogo di dimora abituale, qualora venga documentata l’ospitalità da oltre 3 mesi. L’iscrizione anagrafica è presupposto per:
  1. l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
  2. l’accesso all’assistenza sociale e ai sussidi o agevolazioni previsti dai comuni;
  3. l’esercizio dei diritti di partecipazione popolare all’amministrazione locale previsti dagli statuti comunali;
  4. il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche;
  5. il rilascio della patente di guida italiana.
Che cos’è l’autocertificazione?
L’autocertificazione è una semplice dichiarazione con la quale la persona, sotto la propria responsabilità civile e penale, attesta una serie di fatti, stati e condizioni, attestate in atti pubblici, senza dover presentare il relativo certificato. Deve essere firmata dall’interessato senza necessità che la firma venga autenticata e ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce.
I cittadini stranieri posso autocertificare?
Lo straniero può autocertificare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Lo straniero non può autocertificare:
  • stati, fatti e qualità che le autorità italiane non possono certificare perché riferiti ad eventi avvenuti all’estero. In tali casi dovrà presentare i certificati o le attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, legalizzati dalle Autorità consolari italiane, e corredati da traduzione in lingua italiana di cui è attestata la conformità all’originale.
    Esempi:
  1. nascita all’estero;
  2. matrimonio contratto nel paese estero;
  3. certificati penali relativi al paese estero;
  4. reddito prodotto all’estero.
Quanto sopra non si applica ai titolari di protezione internazionale e richiedenti la protezione internazionale che possono avvalersi dell’autocertificazione.
  • stati, fatti e qualità personali rilevanti nell’ambito delle procedure disciplinate dalle norme sull’immigrazione (rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare)
    Esempi:
  1. stato di parentela;
  2. nucleo familiare;
  3. idoneità alloggiativa.

Che cos’è l’assegno unico universale?
La prestazione (introdotta con legge n. 46/21 e con d.lgs. 230/2021) è entrata in vigore il 1° marzo 2022 ed è attribuita alle famiglie per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età o, al ricorrere di determinate condizioni, fino ai 21 anni di età; in caso di disabilità del figlio, l’assegno unico è riconosciuto senza limiti di età. Per figli “a carico” si intendono quelli inclusi nel nucleo familiare ai fini ISEE e dunque, se minorenni, i figli che convivono con i genitori; i figli maggiorenni (18-21 anni) sono considerati a carico anche se non conviventi, purché siano a carico ai fini IRPEF (quindi con redditi inferiori a 4.000 euro), non siano sposati e non abbiano figli. L’importo è stabilito in base al valore ISEE del nucleo familiare e al numero figli, tra un minimo di 57 euro e un massimo di 199 €. L’AUU assorbe quasi tutte le altre prestazioni a sostegno della famiglia, ovvero: premio alla nascita o all’adozione, assegno al nucleo familiare, assegno di natalità - cd. bonus bebè, detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni (restano applicate le detrazioni per i figli 21 – 24 anni se studenti e quelle per il coniuge a carico). A differenza dei precedenti assegni al nucleo familiare, si tratta di una prestazione “universale” cioè non più collegata alla condizione di lavoratore: spetta quindi anche a lavoratori autonomi e disoccupati.
A chi spetta l’assegno unico universale?
In base alla legge e ai chiarimenti resi dall’INPS con circolare del 9 febbraio 2022 n. 23 e con messaggio 2951/2022, l’assegno spetta:
  • ai cittadini italiani e di Stati dell’Unione Europea;
  • ai titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo;
  • ai titolari di permesso unico di lavoro ai sensi della direttiva 2011/98 (quindi di permessi per famiglia o per lavoro o per attesa occupazione) a condizione che il permesso sia di durata superiore a 6 mesi;
  • ai familiari non comunitari di cittadini dell’Unione europea;
  • ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato politico o protezione sussidiaria);
  • ai titolari di permesso per lavoro autonomo;
  • ai lavoratori stagionali;
  • ai titolari di “carta blu” (il permesso per lavoratori altamente qualificati);
  • ai cittadini di Algeria, Tunisia, Marocco;
  • ai titolari di permesso per assistenza minori (art. 31 TUI);
  • ai titolari di protezione speciale e di “casi speciali”;
  • agli apolidi.
È inoltre richiesto che il beneficiario sia residente in Italia per tutta la durata del beneficio e sia stato residente in Italia, prima della domanda, per almeno due anni, anche non continuativi. La residenza biennale non è richiesta per chi è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale (in pratica, chi ha un rapporto di lavoro può ottenere gli assegni anche appena entrato in Italia). Restano quindi esclusi dalla nuova prestazione tutti i titolari di permessi non compresi nell’elenco di cui sopra (per es. i titolari di permesso per richiesta asilo e i titolari di permessi espressamente esclusi (messaggio INPS n. 2951 citato), i quali pertanto non godranno più di nessun sostegno alla famiglia neppure se lavorano, stante la soppressione degli assegni al nucleo familiare e delle detrazioni fiscali per figli a carico. Si tratta dei seguenti permessi:  
  • permesso per attesa occupazione;
  • tirocinio e formazione professionale;
  • studio;
  • residenza elettiva;
  • visite, affari, turismo.
Quanto ai titolari di permesso per attesa occupazione, però, già due sentenze (Tribunale di Trento e Tribunale di Torino) hanno riconosciuto il diritto alla prestazione, mentre per i titolari di permesso per richiesta asilo si segnala che il Tribunale di Padova ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della loro esclusione dall’assegno temporaneo (la prestazione temporanea precedente all’AUU), con decisione che dunque potrebbe avere effetti anche sulla prestazione in esame.
Che cosa è l’assegno di maternità di base (cosiddetto assegno di maternità “dei comuni”)?
La prestazione (disciplinata dall’art. 74 del d.lgs. 151/2001) non è assorbita dall’assegno unico universale. La domanda deve essere presentata dalla madre (o dal padre se unico genitore o se affidatario) al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
A chi spetta l’assegno di maternità di base?
L’assegno (che per il 2024 ammonta a euro 2.020,85) spetta alle madri disoccupate e con un reddito inferiore alla somma fissata annualmente dall’INPS (per il 2024: euro 20.221,13). Non è cumulabile con l’indennità di maternità delle lavoratrici dipendenti o autonome; tuttavia nel caso queste ultime siano percepite in importo molto ridotto - ad es. per le lavoratrici part-time - spetta per la differenza. La legge prevedeva che l’indennità fosse pagata solo alle titolari di permesso di lungo periodo. Attualmente invece, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 54/2022 e dei successivi adeguamenti normativi, hanno diritto di ottenere la prestazione:
  • le cittadine italiane e di paesi UE;
  • le cittadine non comunitarie titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • le cittadine non comunitarie che siano familiari di cittadini italiani o comunitari (circolare INPS n.35 dd. 09.03.2010);
  • le cittadine titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria (circolare INPS n.9 del 22/01/2010);
  • le titolari di “permesso unico lavoro” (permesso per lavoro, per attesa occupazione e per motivi familiari) di durata superiore a 6 mesi.
In base al principio costituzionale di tutela della maternità (art. 31 Cost.) può però ritenersi che anche le madri che hanno titoli di soggiorno diversi da quelli sopra indicati possano far valere il diritto alla prestazione. In caso di mancato riconoscimento, quindi, suggeriamo di rivolgersi ai patronati o associazioni per avviare un eventuale giudizio. È necessario avere la prova dell’invio tempestivo della domanda: se il Comune si rifiuta di ricevere la domanda, occorre fare l’invio a mezzo pec o raccomandata con avviso di ritorno, sempre entro il termine di 6 mesi.
Che cos’è l’assegno di maternità per le lavoratrici atipiche (cosiddetto assegno di maternità “dello Stato”)?
La prestazione (disciplinata dall’art. 75 del d.lgs. 151/01) non è assorbita dall’assegno unico universale. È erogata direttamente dall'INPS e la domanda deve essere proposta all’INPS in via telematica, anche in questo caso entro 6 mesi dalla nascita.
A chi spetta l’assegno di maternità per le lavoratrici atipiche?
Spetta alle donne lavoratrici che non percepiscono l’indennità di maternità ordinaria e che abbiano requisiti contributivi minimi (la lavoratrice deve infatti far valere o tre mesi di contribuzione nel periodo tra 18 e 9 mesi antecedenti il parto, oppure tre mesi di lavoro anche in periodi antecedenti purché non siano passati più di 9 mesi tra la perdita del trattamento di disoccupazione e la data del parto). Se ci sono questi requisiti contributivi è conveniente chiedere questa indennità e non l’indennità di maternità "dei Comuni", perché questa è di importo più elevato (per il 2024 € 2.488,14). Per quanto riguarda i titoli di soggiorno, valgono le medesime questioni sopra esposte per l’indennità di maternità dei Comuni.
Che cos’è il Bonus asilo nido?
La prestazione (disciplinata dall’art. 1, comma 355, L. 232/2016) non è assorbita dall’assegno unico universale. È concessa “per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche”. Spetta ai genitori di figli nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, ma va richiesta all’INPS entro il 31 dicembre di ogni anno. Per i bimbi che frequentano il nido, il bonus viene erogato dietro presentazione di documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Per i bimbi disabili che non possono frequentare il nido a causa della condizione di disabilità (occorre l’attestazione medica), il bonus consiste nell’erogazione di una somma fissa. L’importo massimo rimborsabile varia, a seconda dell’ISEE della famiglia, da 1.500 a 3.000 euro (aumentato per i secondi figli nati nel 2024, a specifiche condizioni). L’INPS riteneva inizialmente che la prestazione andasse riconosciuta, per quanto riguarda gli stranieri, ai soli titolari di permesso di lungo periodo, ma - a seguito di due decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano -  attualmente la prestazione viene pagata a tutti gli stranieri, indipendentemente dal titolo di soggiorno, come indicato nel sito dell’istituto. Qualora gli stranieri privi di permesso di lungo periodo incontrassero difficoltà per ottenere la prestazione è necessario rivolgersi ad associazioni o patronati.
Che cos’è l’assegno al nucleo familiare (ANF), solo per importi non ancora prescritti?
La prestazione, disciplinata dall’art. 2 L.153/1988, è cessata il 28 febbraio 2022 in quanto assorbita dall’assegno unico universale. Tuttavia poiché gli arretrati possono essere richiesti entro 5 anni, è ancora possibile richiede la prestazione per gli anni passati, entro tale limite. Le domande di autorizzazione all’inserimento di familiari residenti all’estero e di pagamento vanno presentate all’INPS. L’assegno è costituito da un importo variabile in base al reddito e al numero di familiari. Si considerano i figli minori (o maggiorenni se studenti), il coniuge o anche altri familiari se in condizione di disabilità.
A chi spetta l’assegno al nucleo familiare?
L’assegno spetta:
  • ai lavoratori dipendenti (e in tal caso viene pagato tramite il datore di lavoro);
  • ai disoccupati titolari di NASPI;
  • ai pensionati da lavoro dipendente.
La legge non richiede che il familiare sia “a carico” o sia convivente, ma prevede una rilevante differenza tra italiani e stranieri a seconda del luogo in cui i familiari risiedono:
  • i cittadini italiani possono computare nel nucleo anche il familiare residente all’estero;
  • i cittadini stranieri possono computare nel nucleo familiare solo i familiari (conviventi o non conviventi) residenti in Italia, salva l’esistenza di specifiche convenzioni con i paesi di origine.
A seguito di due sentenze della Corte di Giustizia Europea del 25 novembre 2020 e della sentenza Corte Cost. 67/2022, questo trattamento differenziato è stato dichiarato in contrasto con le direttive UE sui titolari di permesso di lungo periodo e sui titolari di permesso unico lavoro. Pertanto i titolari di questi due tipi di permesso possono ora ottenere, per i 5 anni antecedenti la domanda, il pagamento degli assegni in relazione ai familiari residenti in Patria o comunque all’estero, producendo i documenti indicati nella circolare INPS n. 95 del 2.8.2022, nei limiti delle effettive possibilità di reperimento della documentazione dello stato estero. In caso di risposta negativa dell’INPS devono proporre ricorso amministrativo e poi ricorso al giudice, rivolgendosi a patronati e associazioni.
Che cos’era il reddito di cittadinanza (RDC)?
La prestazione (introdotta dal DL 4/19 convertito in L. 26/19) è rimasta in vigore per 3 anni circa ed è stata abrogata dall’art. 1 della L. 197/2022 Il beneficio decorreva dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed era concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali poteva essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova domanda.
A chi spettava il reddito di cittadinanza?
Il richiedente doveva soddisfare una serie di requisiti economici (tra i quali un ISEE familiare inferiore a 9.360 euro e un reddito familiare non superiore a euro 6.000) e doveva essere stato residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi. Quanto alla cittadinanza, la prestazione era riconosciuta:
  • ai cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea;
  • ai familiari di cittadini italiani o dell’Unione;
  • ai titolari del permesso di lungo soggiorno;
  • titolari di protezione internazionale;
  • agli apolidi.
Restavano quindi esclusi tra gli altri anche i titolari di permesso unico lavoro (famiglia, lavoro, attesa occupazione). La Corte Costituzionale con sentenza n. 19 del 25 gennaio 2022 ha ritenuto costituzionalmente legittimo il requisito del permesso di lungo periodo. Nonostante la cessazione della misura, sono tuttavia ancora pendenti molti procedimenti di recupero somme da parte dell’INPS (a seguito di concessione e successiva revoca della prestazione, per carenza dei requisiti), oltre che procedimenti penali per il reato di cui all’art. 7 DL 4/2019. Qualora il requisito contestato sia quello di pregressa residenza decennale, è opportuno tenere presente che:
  1. vanno certamente considerati i periodi di residenza pregressa di fatto (ossia anche in assenza di iscrizione anagrafica: cfr. circolare del Ministero del Lavoro n. 3803/2020 nonché molte sentenze di merito, sia in ambito civile che penale);
  2. sono pendenti davanti alle Alte Corti giudizi sulla legittimità stessa del requisito di lungo-residenza, all’esito dei quali la norma potrebbe essere dichiarata incostituzionale o comunque essere disapplicata per contrasto con normative euro-unitarie.
Tale requisito costituisce infatti una discriminazione indiretta in danno degli stranieri: pur essendo infatti previsto sia per italiani che per stranieri, grava soprattutto su questi ultimi (che hanno maggiore difficoltà a maturare il requisito), con conseguente violazione delle numerose norme che garantiscono il diritto alla parità di trattamento per varie categorie di stranieri (in particolare cittadini UE e loro familiari, lungo-soggiornanti, titolari di protezione internazionale).
Che cos’era la pensione di cittadinanza (PDC)?
Il beneficio assumeva la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare era composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Poteva essere concesso anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivessero con una o più persone di età inferiore se queste si trovano in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE. La Pensione di Cittadinanza si rinnovava in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda e durava quindi al sussistere dei requisiti di reddito. Valgono le stesse considerazioni di cui sopra per gli eventuali procedimenti di recupero o penali pendenti.
Che cos’è l’assegno sociale?
La prestazione (disciplinata dall’art. 3, comma 6, della L. 335/1995) va richiesta all’INPS e spetta a coloro che risiedono in Italia in via continuativa da almeno 10 anni, che abbiano compiuto 67 anni e che risultino in possesso di risorse economiche inferiori ai limiti previsti dalla legge (per il 2024 il reddito massimo è euro 6.947,22 o 13.894,66 con il coniuge). Spesso l’INPS interpreta in modo restrittivo il requisito dei 10 anni di presenza negando la prestazione anche a chi, nel corso dei 10 anni, si è assentato solo temporaneamente, per esempio per recarsi dai parenti all’estero. La rilevanza delle assenze dal territorio è stata oggetto di molte pronunce giudiziarie e con circolare INPS 131/2022 l’Istituto ha regolato la materia stabilendo che non vanno considerate le assenze inferiori a 6 mesi consecutivi (o a 10 mesi anche non consecutivi, nel corso di un quinquennio), salvo particolari motivi: tale regola non è tuttavia pienamente conforme alle indicazioni della giurisprudenza, secondo la quale non è possibile fissare termini uniformi e generalizzati di assenza massima, dovendosi comunque verificare caso per caso le ragioni dell’assenza.  
Quanto ai requisiti di cittadinanza la prestazione spetta:
  • ai cittadini italiani o comunitari;
  • ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • ai familiari extra-UE di cittadini comunitari;
  • ai titolari di protezione internazionale e apolidi.
Restano esclusi tutti gli altri cittadini stranieri, in particolare i titolari di permesso unico lavoro. La Corte costituzionale (sent. 50/2019) ha ritenuto legittima tale esclusione. Tuttavia con ordinanza n. 29/2024 la stessa Corte Costituzionale ha recentemente disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, per la verifica della compatibilità della normativa rispetto alla direttiva 2011/98 sui titolari di permesso unico lavoro. L’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 giorni (ma anche in questo caso la fissazione a priori di un termine generale potrebbe essere illegittima) e la prestazione è revocata, qualora l’assenza prosegua, dopo un anno dalla sospensione. Anche in questo caso tuttavia, i giudici ritengono che le eventuali assenze vadano valutate caso per caso e dunque è bene rivolgersi ad associazioni e patronati per un esame della situazione. Al fine di non avere successive richieste di restituzione o sanzioni amministrative, è bene comunicare all’INPS l’assenza dal territorio nazionale quando si prevede che la stessa si protragga oltre i 29 giorni.
Che cos’è l’indennità di disoccupazione (NASPI e DIS-COL)?
La prestazione NASPI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione o in caso di dimissioni per giusta causa e di dimissioni entro l’anno di nascita del figlio. Dall’1° gennaio 2022 l’unico requisito richiesto è avere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione. La domanda deve essere presentata all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento o dalla fine del periodo di maternità indennizzato; però se la domanda è presentata dopo l’ottavo giorno, il trattamento decorre dalla domanda. In ogni caso non spetta per il periodo coperto dall’indennità di preavviso. La DIS-COL è invece l’indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS e può arrivare a un massimo di 12 mesi, in relazione ai mesi lavorati nell’anno precedente la cessazione. Per queste prestazioni non sussistono problemi quanto ai cittadini stranieri perché vengono riconosciute a tutti i lavoratori che hanno i requisiti contributivi.
Che cos’è l’assegno di inclusione (AI)?
Introdotto con D.L. 48/2023 (conv. in L. 85/2023) quale nuova misura di inclusione sociale e lavorativa, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024. L'importo dell'Assegno di inclusione è non inferiore a € 480 annui e non superiore a € 6.000 annui, o € 7.560 annui (sempre al ricorrere di determinate condizioni), moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo (fino ad un massimo di € 3.360 annui). Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese. I componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa (sono esclusi i beneficiari di età pari o superiore a 60 anni, con disabilità o affetti da patologie oncologiche, con carichi di cura – cioè con figli di età inferiore a 3 anni, oltre ad altre categorie - inseriti nei percorsi di protezione per donne vittime di violenza) e ogni 90 giorni sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, nel patto di inclusione sarà previsto l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di corsi funzionali all’adempimento del predetto obbligo, pena la decadenza dal beneficio. Inoltre, non avrà diritto all’assegno il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione. Il beneficiario è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
  • lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza sul territorio nazionale (salvo in caso di presenza di figli minori di 14 anni: in tal caso l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 km dal domicilio o, comunque, è raggiungibile in massimo 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico);
  • rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno;
  • retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
  • contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura ed al suo mantenimento (ad es. la variazione di redditi, nucleo familiare, avvio di attività lavorative subordinate o autonome, etc.) a pena di decadenza del beneficio.
A chi spetta l’assegno di inclusione?
L'Assegno è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
  1. con disabilità;
  2. minorenne;
  3. con almeno 60 anni di età;
  4. in condizione di svantaggioe inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Con Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2023, il Ministero del lavoro ha elencato i soggetti che possono rientrare nella categoria d) sopra indicata, ma tale elencazione non deve considerarsi esaustiva: vengono spesso segnalati casi di persone non prese in carico dai servizi sociali, pur essendo in condizioni di oggettivo svantaggio, che perdono pertanto la possibilità di accedere alla prestazione. Quanto ai requisiti di cittadinanza, la prestazione spetta:
  • ai cittadini italiani o comunitari;
  • ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • ai familiari extra-UE di cittadini comunitari;
  • ai titolari di protezione internazionale e apolidi.
È richiesta inoltre la residenza in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo (sulla legittimità di tale requisito potranno però essere rilevanti le decisioni delle Alte corti relative all’analogo requisito previsto per il Reddito di cittadinanza, sebbene qui dimezzato). L’esclusione dei cittadini stranieri titolari di tutti gli altri permessi di soggiorno nonché per assenza del requisito di lungo residenza, specialmente nel caso di soggetti in carico ai servizi sociali o con permessi per vittime di violenza o di tratta, pare in contrasto con il principio di ragionevolezza: la questione potrà essere sottoposta alle autorità giudiziarie. Quanto ai requisiti economici, il nucleo familiare deve avere un ISEE inferiore a € 9.360 e un reddito familiare inferiore a € 6.000 annui (o € 7.560 annui in determinate condizioni di età e disabilità) moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza.
Che cos’è il supporto formazione e lavoro (SFL)?
Introdotto con D.L. 48/2023 (conv. in L. 85/2023) quale nuova misura di “attivazione al lavoro”, è entrato in vigore dal 1° settembre 2023. La misura è compatibile con l’attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura; pertanto devono essere comunicati eventuali rapporti di lavoro già in corso al momento della domanda, nonché ogni altra variazione occupazionale che intervenga nel corso del periodo di ricezione della prestazione. Per usufruire della misura è richiesta la sottoscrizione di un Patto di servizio personalizzato e la frequentazione di un corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa (progetti di formazione e accompagnamento al lavoro, di qualificazione e riqualificazione professionale, politiche attive del lavoro, comunque denominate, progetti utili alla collettività, servizio civile universale); il beneficio è condizionato, pena decadenza, all’effettiva partecipazione alle predette attività. È previsto un importo a titolo di indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, di 350 euro al mese, erogato per tutta la durata del corso o di altra misura di attivazione lavorativa, entro un limite massimo di 12 mesi, tramite bonifico mensile da parte dell'INPS. Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare la variazione di redditi, patrimonio immobiliare o mobiliare, nucleo familiare, ogni ulteriore variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura ed al suo mantenimento, a pena di decadenza del beneficio.
A chi è rivolto il supporto formazione e lavoro?
È rivolto ai singoli componenti di nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni e in possesso di determinati requisiti.  Quanto ai requisiti di cittadinanza, la prestazione spetta:
  • ai cittadini italiani o comunitari;
  • ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • ai familiari extra-UE di cittadini comunitari;
  • ai titolari di protezione internazionale e apolidi.
L’esclusione dei titolari di permesso unico lavoro appare in contrasto con la direttiva 2011/98, art. 12, c. 1, lett. c e h, ma sul punto non vi sono ancora pronunce. È richiesta inoltre la residenza in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo (sulla legittimità di tale requisito potranno però essere rilevanti le decisioni delle Alte corti relative all’analogo requisito previsto per il Reddito di cittadinanza, sebbene anche qui dimezzato). Quanto ai requisiti economici, il nucleo familiare deve avere un ISEE inferiore a euro 6.000 e un reddito familiare inferiore a euro 6.000 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (oltre a ulteriori limiti di patrimonio mobiliare e immobiliare).
Chi può accedere alle prestazioni di invalidità?
Vi possono accedere i residenti in Italia, cittadini italiani e comunitari e cittadini stranieri con un regolare permesso di soggiorno della durata di almeno un anno (ex art. 41 TUI). Nel caso di titolari di permesso per cure mediche di durata inferiore a 1 anno, alcuni Tribunali hanno riconosciuto comunque la spettanza del diritto, in particolare se gli interessati erano stati titolari, in passato, di diversi permessi che, cumulati, superavano la durata di 12 mesi complessivi. È necessario presentare una domanda amministrativa di accertamento sanitario (preceduta dall’invio del certificato medico redatto dal medico di famiglia, dallo specialista o dal medico del Patronato).
Cos’è l’assegno ordinario di invalidità?
Prestazione rivolta a persone la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo per infermità fisica o mentale, che abbia maturato determinati requisiti contributivi (5 anni di assicurazione e 260 contributi settimanali - cinque anni di contribuzione - di cui 156 - tre anni di contribuzione - nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda). L’importo dell’assegno è calcolato sulla base dei contributi versati e la prestazione ha validità triennale, ma può essere rinnovata su richiesta dell’interessato. L’erogazione è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma l’assegno è ridotto nell’importo. Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.
Cos’è l’assegno mensile di assistenza?
Prestazione rivolta a persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con una riduzione parziale della capacità lavorativa (compresa tra il 74 e il 99%), con limiti reddituali indicati annualmente dall’INPS (il limite di reddito personale annuo per il 2024 è pari a € 5.725,46: si considerano tutti i redditi imponibili agli effetti Irpef).  La prestazione è compatibile con l’attività lavorativa, sia da lavoro dipendente che autonomo, fino a determinati limiti di reddito (€ 8.145,00 per il lavoro dipendente, € 4.800,00 per il lavoro autonomo). L'importo dell’assegno mensile, che spetta per 13 mensilità annue, per il 2024 è pari a € 333,33.
Cos’è la pensione di invalidità?
Prestazione rivolta agli invalidi totali (invalidità al 100% e permanente) di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con limiti reddituali indicati annualmente dall’INPS (il limite di reddito personale annuo è pari per il 2024 a € 19.461,12 e si considerano tutti i redditi imponibili agli effetti Irpef). L'importo dell’assegno mensile spetta per 13 mensilità annue e per il 2024 è pari a € 333,33. Al compimento del 67° anno di età, in luogo della pensione di invalidità viene erogato l'assegno sociale.
Cos’è l’indennità di accompagnamento?
Prestazione erogata a favore dei soggetti invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e che quindi necessitano di assistenza continua. Non sono richiesti requisiti di reddito o di età. Per il 2024, l'importo è pari a € 531,76 ed è erogato per 12 mensilità annue. Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.
Cos’è l’indennità di frequenza?
Prestazione finalizzata all’inserimento scolastico e sociale, riconosciuta ai minori di anni 18 per i quali sia stata accertata una condizione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché ai minori ipoacusici, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. È necessario che i minori frequentino centri ambulatoriali pubblici o convenzionati, specializzati in trattamenti riabilitativi o terapeutici o scuole pubbliche o private, o centri di formazione professionale. Il limite di reddito annuo è stabilito annualmente (per il 2024 è pari a euro € 5.725,46 e si considerano tutti i redditi imponibili agli effetti Irpef). L'importo dell’assegno mensile spetta per 13 mensilità annue e per il 2024 è pari a € 333,33.

Seguici

 

facebookyoutubeinstagram

Search