Prestazioni sociali e INPS

A chi spetta l’assegno di maternità di base?

L’assegno (che per il 2022 ammonta a euro 1.773,65) spetta alle madri disoccupate e con un reddito inferiore alla somma fissata annualmente dall’INPS (per il 2022: euro 17.747,58). Non è cumulabile con l’indennità di maternità delle lavoratrici dipendenti o autonome; tuttavia nel caso queste ultime siano percepite in importo molto ridotto - ad es. per le lavoratrici part-time - spetta per la differenza.

La legge prevedeva che l’indennità fosse pagata solo alle titolari di permesso di lungo periodo. La Corte Costituzionale, con sentenza dell’11 gennaio 2022, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 74 sopra citato nella parte in cui esclude dalla prestazione le donne titolari di un permesso unico lavoro di durata superiore a 6 mesi. Quindi le titolari di tale permesso che hanno fatto domanda tempestivamente in passato e non hanno ottenuto la prestazione, hanno ora diritto di averla.

Inoltre dal 1 febbraio 2022 la norma è stata modificata riconoscendo espressamente la prestazione anche alle titolari di tale permesso.

Quindi attualmente hanno diritto di ottenere la prestazione:

  • le cittadine italiane e di paesi UE;
  • le cittadine non comunitarie titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • le cittadine non comunitarie che siano familiari di cittadini italiani o comunitari (circolare INPS n.35 dd. 09.03.2010);
  • le cittadine titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria (circolare INPS n.9 del 22/01/2010);
  • le titolari di “permesso unico lavoro” (permesso per lavoro, per attesa occupazione e per motivi familiari) di durata superiore a 6 mesi.

In base al principio costituzionale di tutela della maternità (art. 31 Cost.) può però ritenersi che anche le madri che hanno titoli di soggiorno diversi da quelli sopra indicati possano far valere il diritto alla prestazione.

In caso di mancato riconoscimento, quindi, suggeriamo di rivolgersi ai patronati o associazioni per avviare un giudizio. È necessario avere la prova dell’invio tempestivo della domanda: se il Comune si rifiuta di ricevere la domanda, occorre fare l’invio a mezzo pec o raccomandata con avviso di ritorno, sempre entro il termine di 6 mesi.

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