Lo straniero può autocertificare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Lo straniero non può autocertificare:
- stati, fatti e qualità che le autorità italiane non possono certificare perché riferiti ad eventi avvenuti all’estero. In tali casi dovrà presentare i certificati o le attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, legalizzati dalle Autorità consolari italiane, e corredati da traduzione in lingua italiana di cui è attestata la conformità all’originale.
Esempi:
- nascita all’estero;
- matrimonio contratto nel paese estero;
- certificati penali relativi al paese estero;
- reddito prodotto all’estero.
Quanto sopra non si applica ai titolari di protezione internazionale e richiedenti la protezione internazionale che possono avvalersi dell’autocertificazione.
- stati, fatti e qualità personali rilevanti nell’ambito delle procedure disciplinate dalle norme sull’immigrazione (rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare)
Esempi:
- stato di parentela;
- nucleo familiare;
- idoneità alloggiativa.