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I cittadini stranieri posso autocertificare?

Lo straniero può autocertificare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Lo straniero non può autocertificare:

  • stati, fatti e qualità che le autorità italiane non possono certificare perché riferiti ad eventi avvenuti all’estero. In tali casi dovrà presentare i certificati o le attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, legalizzati dalle Autorità consolari italiane, e corredati da traduzione in lingua italiana di cui è attestata la conformità all’originale.
    Esempi:
  1. nascita all’estero;
  2. matrimonio contratto nel paese estero;
  3. certificati penali relativi al paese estero;
  4. reddito prodotto all’estero.

Quanto sopra non si applica ai titolari di protezione internazionale e richiedenti la protezione internazionale che possono avvalersi dell’autocertificazione.

  • stati, fatti e qualità personali rilevanti nell’ambito delle procedure disciplinate dalle norme sull’immigrazione (rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare)
    Esempi:
  1. stato di parentela;
  2. nucleo familiare;
  3. idoneità alloggiativa.
Altro in questa categoria: « Che cos’è l’autocertificazione?

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