La prestazione NASPI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione o in caso di dimissioni per giusta causa e di dimissioni entro l’anno di nascita del figlio.
Dall’1° gennaio 2022 l’unico requisito richiesto è avere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione.
La prestazione decresce a partire dal sesto mese e dura la metà dell’ultimo rapporto di lavoro (ad esempio, se la cessazione interviene su un rapporto di 3 anni, dura un anno e mezzo).
La domanda deve essere presentata all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento o dalla fine del periodo di maternità indennizzato; però se la domanda è presentata dopo l’ottavo giorno, il trattamento decorre dalla domanda. In ogni caso non spetta per il periodo coperto dall’indennità di preavviso.
La DIS-COL è invece l’indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS e può arrivare a un massimo di 12 mesi, in relazione ai mesi lavorati nell’anno precedente la cessazione.
Per queste prestazioni non sussistono problemi quanto ai cittadini stranieri perché vengono riconosciute a tutti i lavoratori che hanno i requisiti contributivi.