Si indicano i seguenti casi di conversione del permesso di soggiorno:
- senza vincolo di quote:
- lavoro subordinato, in lavoro autonomo o residenza elettiva;
- lavoro autonomo, in lavoro subordinato o residenza elettiva;
- motivi di studio, in lavoro subordinato;
- ogni permesso in permesso per motivi familiari;
- motivi familiari, in lavoro subordinato o autonomo, studio, attesa occupazione, esigenze sanitarie o di cura e residenza elettiva;
- casi speciali per grave sfruttamento lavorativo, in lavoro subordinato o autonomo;
- protezione sociale o per vittime di violenza domestica, in lavoro subordinato o autonomo e studio;
- per atti di particolare valor civile, in lavoro subordinato o autonomo;
- motivo di studio, di cui siano titolari che abbiano conseguito in Italia un titolo universitario o un dottorato; in attesa occupazione o lavoro subordinato o autonomo.
È possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio senza la necessità di apposite quote a seguito del conseguimento di uno dei seguenti titoli:
- laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari o CFU);
- laurea specialistica o magistrale (300 CFU, comprensivi dei 180 crediti universitari della laurea o 180 CFU della laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale);
- diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- master universitario di I livello (durata minima 1 anno – 60 crediti);
- master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari);
- attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale – 60 crediti).
Sono altresì convertibili in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, i titoli rilasciati:
- per residenza elettiva in favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
- per acquisto della cittadinanza o dello status di apolide, in favore dello straniero che in precedenza era titolare di un permesso ad altro titolo tranne che per richiesta asilo;
- per attività sportiva professionistica presso Società sportive italiane;
- per lavoro in casi particolari solo se rilasciato a chi abbia fatto ingresso in Italia al di fuori delle quote del c.d. “decreto flussi” in qualità di personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto, nonché ballerini e artisti o musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- per motivi religiosi;
- per assistenza minori.
- entro quote:
- lavoro stagionale, in lavoro subordinato sin dalla prima stagione;
- permessi di soggiorno per lungo soggiornanti rilasciati da altri Stati UE.
Per quote si intendono le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato e per lavoro autonomo annualmente definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
