Non possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo:
- i titolari di permesso di studio o formazione professionale;
- i titolari di permesso per protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari di permesso per casi speciali, per calamità, per atti di particolare valore civile, per protezione speciale;
- i richiedenti la protezione internazionale o la protezione speciale;
- i titolari di permessi di soggiorno per volontariato, soggiorno per motivi diplomatici o missione speciale;
- i titolari di visti o permessi di soggiorno di breve periodo;
- i cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
I periodi di soggiorno per i motivi indicati ai numeri a, b, c e d sono tuttavia computati ai fini del calcolo del periodo di cinque anni.