La prestazione (disciplinata dall’art. 1, comma 355, L. 232/2016) non è assorbita dall’assegno unico universale.
È concessa “per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche”.
Spetta ai genitori di figli nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, ma va richiesta all’INPS entro il 31 dicembre di ogni anno.
Per i bimbi che frequentano il nido, il bonus viene erogato dietro presentazione di documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
Per i bimbi disabili che non possono frequentare il nido a causa della condizione di disabilità (occorre l’attestazione medica), il bonus consiste nell’erogazione di una somma fissa.
L’importo massimo rimborsabile varia, a seconda dell’ISEE della famiglia, da 1.500 a 3.000 euro.
L’INPS riteneva inizialmente che la prestazione andasse riconosciuta, per quanto riguarda gli stranieri, ai soli titolari di permesso di lungo periodo, ma - a seguito di due decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano - attualmente la prestazione viene pagata a tutti gli stranieri, indipendentemente dal titolo di soggiorno, anche se la legge non è ancora stata modificata.
Qualora gli stranieri privi di permesso di lungo periodo incontrassero difficoltà per ottenere la prestazione è necessario rivolgersi ad associazioni o patronati.