Aggiornamento al 30/06/2024

Che cos’è il visto di ingresso?
Il visto d’ingresso è il documento necessario affinché un cittadino straniero possa accedere legalmente nel territorio dello Stato italiano; non è richiesto ai cittadini dell’Unione Europea. Il visto non è richiesto per i cittadini di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Svizzera, Norvegia, Islanda, con i quali vigono accordi di libera circolazione.
Il visto è sempre necessario per soggiorni di durata superiore a 90 giorni mentre per permanenze in Italia di durata inferiore a 90 giorni per motivi di turismo, di transito o trasporto, motivi religiosi, d’affari, per invito, per missione e per gara sportiva la necessità, o meno, di munirsi del visto dipende dallo Stato di appartenenza.
Se la richiesta è giustificata da ragioni di lavoro, il visto viene rilasciato soltanto nell’ambito delle quote di ingresso fissate nel decreto annuale di programmazione dei flussi migratori, tranne che per categorie specifiche di lavoratori specializzati (cosidetti carte blu) o di impieghi particolari o nel caso di lavoratori in smart working (cosidetti nomadi digitali).
Quali sono questi impieghi particolari?
Si tratta di:
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio o di uno stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro stato membro dell'Unione europea;
- lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- professori universitari destinati a svolgere i n Italia un incarico accademico;
- traduttori e interpreti;
- collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono i n Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
- lavoratori marittimi occupati nella misura e con   le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
- lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero;
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- stranieri che siano destinati a svolgere qualsia si tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane;
- giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodi ci, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;
- infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
Quali sono i paesi soggetti ad obbligo di visto per soggiorni fino a 90 giorni?
I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto: Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Eswatini (ex Swaziland), Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Sao Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Suriname, Tagikistan, Tanzania, Tailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Quali sono i paesi non soggetti all’obbligo di visto per soggiorni fino a 90 giorni?

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, RAS di Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malaysia, RAS di Macao, Macedonia del Nord, Isole Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Nauru, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Regno Unito, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Per i cittadini di Taiwan l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d’identità.
Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia e Ucraina l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
Per i cittadini del Regno Unito l’esenzione dall’obbligo di visto per soggiorni di durata massima di 90 giorni si applica anche in caso di attività lavorativa retribuita.

Quali sono i paesi dell’Area Schengen?
Essi sono Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria. A partire dal 31 marzo 2024, gli Stati membri dell'Unione Europea hanno convenuto di abolire i controlli alle frontiere aeree e marittime per i cittadini in transito da e per la Bulgaria e la Romania, ma non a quelle terrestri.
Chi ha il permesso di soggiorno in Italia ha bisogno del visto?
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia non ha bisogno del visto per entrare o uscire dall’Italia, ma è sufficiente l’esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità. Se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, dovrà esibire la relativa ricevuta all’autorità di frontiera, assieme al permesso di soggiorno scaduto e al passaporto; in tale caso però non potrà soggiornare o transitare per Paesi dell’area Schengen, se non munendosi di visto.
Che cos’è il visto di reingresso?
Il visto di reingresso è necessario se il permesso di soggiorno è stato smarrito o sottratto, oppure se è scaduto, durante la permanenza all’estero: in tal caso la richiesta di visto deve essere corredata dall’esibizione del permesso di soggiorno scaduto da non più di 60 giorni.
Quali sono i requisiti per ottenere il visto di ingresso?
Per ottenere il visto occorre indicare lo scopo del soggiorno ed esibire il passaporto (o documento equipollente in corso di validità) e la documentazione necessaria in base al tipo di visto richiesto: esistono, infatti, diversi tipi di visto e ognuno ha dei requisiti e delle procedure specifiche per ottenerlo.
Ad eccezione di chi richiede un visto per motivi di lavoro, il rilascio del visto è subordinato alla dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata della permanenza in Italia e per il ritorno nel Paese di provenienza.
Quali sono i tipi di visto?
Esistono visti per:
- adozione;
- affari;
- cure mediche;
- motivi diplomatici;
- motivi familiari;
- gara sportiva;
- invito;
- investitori;
- lavoro autonomo;
- lavoro autonomo per costituzione di start up innovative;
- lavoro subordinato (stagionale e non stagionale);
- missione;
- motivi religiosi;
- reingresso;
- residenza elettiva;
- ricerca;
- studio;
- transito aeroportuale;
- transito;
- trasporto;
- turismo;
- vacanze-lavoro;
- volontariato.
Dove si richiede il visto di ingresso?
Il visto deve essere richiesto alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese d’origine o di residenza. Le domande relative ai visti d’ ingresso per meno di 90 giorni per motivi di turismo, missione, affari, invito e gara sportiva possono essere presentate anche alle autorità diplomatiche o consolari di altri Paesi dell’Unione Europea.
Chi non può fare ingresso in Italia?
Non possono fare ingresso in Italia le persone che siano state destinatarie di un decreto di espulsione o un provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera a meno che:
- il provvedimento non sia stato revocato o annullato;
- sia già trascorso il periodo di durata dell’obbligo di allontanamento dal territorio dello Stato italiano stabilito in tale atto;
- l’interessato abbia ottenuto una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno all’ingresso nel Paese. Allo stesso modo non possono fare ingresso in Italia le persone segnalate da uno Stato membro nella banca dati del Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) ai fini della non ammissione nel territorio dell’Unione Europea.
Come si fa a sapere se sussistono segnalazioni nell’ambito del sistema informativo Schengen (S.I.S)?
Per sapere se la persona è stata segnalata ai fini della non ammissione occorre inviare una richiesta al Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, Divisione N.SIS, Via di Torre di Mezzavia 9/121, 00173 Roma.
Cosa succede in caso di ingresso illegale?
Lo straniero che si presenti ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato italiano viene respinto dalla polizia. In questo caso il vettore con cui stava viaggiando è tenuto a ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello che ha rilasciato il visto di cui lo straniero sia eventualmente in possesso.
Il respingimento dall’Italia determina un divieto di rientro nel Paese e la segnalazione i fini della non ammissione nell’area Schengen qualora la persona straniera sia fermata all'ingresso o subito dopo e, in tali circostanze, sia stata temporaneamente ammessa nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
Il cittadino straniero che entri nel territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera e vi permanga irregolarmente, se fermato dalle forze dell’ordine, può essere destinatario di un decreto di espulsione, eventualmente corredato da un divieto di rientro per almeno tre anni e dalla segnalazione ai fini della non ammissione nell’area Schengen.
Le condotte di fare ingresso o trattenersi irregolarmente nel territorio italiano sono punite anche dal reato penale di cui all’art. 10 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, per il quale è prevista la pena dell'ammenda da 5.000 a 10.000 €, che può essere sostituita con l’espulsione. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Parimenti non è permesso l’allontanamento dall’Italia di chi rischi di essere sottoposta a tortura.
Pertanto non possono essere disposti il respingimento e l’espulsione degli stranieri che abbiano presentato domanda di asilo in Italia sino alla conclusione della procedura di valutazione dell’istanza.
Infine non possono essere espulsi:
- i familiari di cittadino italiano, entro il secondo grado, con lo stesso conviventi;
- le donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto, nonché il loro coniuge se regolarmente sposato;
- i minori stranieri non accompagnati.
Cosa fare in caso di diniego del visto?
Il rigetto viene notificato dall’ambasciata o dall’ufficio consolare italiano nel Paese di provenienza. Contro il diniego del visto per motivi di famiglia o quale familiare di cittadino dell’Unione Europea o per motivi umanitari si può proporre ricorso al Tribunale ordinario di Roma.
Invece, avverso i provvedimenti che negano gli altri tipi di visto il ricorso va notificato al Ministero degli Affari Esteri presso l’Avvocatura dello Stato di Roma entro 60 giorni dalla notifica. Negli ulteriori 30 giorni l’impugnazione va iscritta al ruolo del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

Che cos’è la tratta di esseri umani?
La tratta di esseri umani, punita dall’art. 601 c.p., è una pratica che consiste nel forzare o indurre una persona a fare ingresso o a soggiornare sul territorio per sfruttarla a fini lavorativi, sessuali, nell’accattonaggio, nel compimento di attività illecite o per sottoporla al prelievo di organi.
La legge punisce penalmente questo comportamento, prevedendo una pena detentiva compresa tra 8 e 20 anni.
Cos’è il Sistema Antitratta?
Il Sistema italiano Antitratta è costituito dall’insieme di interventi realizzati in favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento tramite il programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale ed è coordinato e co-finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Il Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento (PNA) stabilisce le strategie di intervento dello Stato sul fenomeno della tratta e del grave sfruttamento, con l’obiettivo di migliorare la risposta nazionale al fenomeno in termini di prevenzione, contrasto e repressione del crimine, protezione e integrazione delle vittime e cooperazione con i paesi d’origine.
Il Piano definisce le priorità di intervento, le possibili fonti di finanziamento, le principali azioni che devono essere sviluppate sul territorio e le amministrazioni competenti per ciascuna azione.
Come si identifica una vittima di tratta e grave sfruttamento?
Per aiutare gli operatori ad individuare presunte vittime di tratta e grave sfruttamento, il PNA ha sviluppato le Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento (all. 2 al PNA): le linee guida contengono disposizioni utili sull’approccio alle presunte vittime, sulle modalità di intervista delle stesse e sul processo di identificazione, nonché un elenco, non esaustivo, di indicatori utili all’individuazione di una presunta situazione di tratta.
Che cos’è il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale?
La vittima di tratta ha diritto ad ottenere uno speciale permesso di soggiorno “per motivi di protezione sociale”, che viene però rilasciato con la dicitura “casi speciali”.
Ha una durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per un ulteriore periodo qualora sia necessario per motivi di giustizia. Dà diritto ad accedere ai servizi assistenziali ed allo studio, ad iscriversi nelle liste per la disponibilità lavorativa ed a svolgere lavoro subordinato.
Se alla conclusione del programma di assistenza e integrazione sociale il beneficiario ha in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere rinnovato per la durata del rapporto stesso e, in caso di lavoro a tempo indeterminato, per due anni. Il permesso può, inoltre, essere convertito in un permesso per motivi di lavoro o in un permesso per motivi di studio.
Quali sono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno alla vittima di tratta?
Lo straniero vittima di violenza o grave sfruttamento otterrà il rilascio del permesso di soggiorno nel caso in cui la sua incolumità sia in pericolo per effetto del tentativo di sottrarsi al controllo di un’associazione criminale, o per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale contro i suoi sfruttatori.
Prima di rilasciare il permesso di soggiorno, la Questura verifica inoltre che la vittima abbia aderito al programma individuale di assistenza e di integrazione sociale concordato con il responsabile della struttura presso cui il programma dovrà essere realizzato.
Quali sono le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale?
L’ordinamento prevede due distinti percorsi, alternativi tra loro, per il rilascio del permesso di soggiorno (c.d. doppio binario):
  • percorso giudiziario: la vittima denuncia alle autorità i responsabili dei fatti di violenza e grave sfruttamento subìti. Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura su proposta o previo parere favorevole del Procuratore della Repubblica a cui è stato assegnato il procedimento penale relativo ai fatti denunciati;
  • percorso sociale: la vittima non sporge denuncia nei confronti dei suoi sfruttatori, ma si affida ad un ente preposto all’assistenza delle vittime di tratta e aderisce al programma di assistenza e integrazione sociale. In questo caso, il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura su proposta dell’ente che ha preso in carico la vittima, senza la preventiva acquisizione del parere della Procura della Repubblica.
Quali sono i casi di revoca del permesso di soggiorno per protezione sociale?
Il permesso viene revocato in caso di interruzione del programma di assistenza e integrazione sociale, di condotta incompatibile con le finalità del programma o quando vengono meno le condizioni che hanno giustificato il suo rilascio.
Cos’è il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale?
Il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ha lo scopo di fornire accoglienza e protezione alla persone nella fase preliminare di accertamento della condizione di vittima di tratta e, successivamente, di fornirle gli strumenti necessari al raggiungimento della piena autonomia. Su tutto il territorio nazionale sono attivi progetti che realizzano il programma unico.
Quali diritti garantisce il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale?
Il programma garantisce alla vittima, in via transitoria (tre mesi, eventualmente prorogabili di altri tre mesi), adeguate condizioni di vitto, alloggio e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza sino al raggiungimento di una situazione di completa integrazione abitativa, lavorativa e sociale.
Quali sono gli enti autorizzati a svolgere il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale?
Gli unici soggetti autorizzati a prendere in carico le vittime di tratta nello svolgimento del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale sono i Servizi Sociali degli enti locali, nonché gli enti del privato sociale iscritti nella Seconda Sezione del Registro nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (l’iscrizione al Registro attesta la solidità organizzativa e patrimoniale degli enti che operano nel campo dell’integrazione sociale degli stranieri).
La vittima di tratta può ottenere il riconoscimento della protezione internazionale?
La vittima di tratta che, nel caso di rientro nel paese d’origine, rischi di subire persecuzioni per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ha diritto a ottenere la protezione internazionale.
In particolare, secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) il reclutamento forzato o con l’inganno di donne e minori per il loro sfruttamento sessuale può costituire persecuzione legata al “genere” e dà diritto alla protezione internazionale se le autorità del paese d’origine non sono in grado di offrire alla vittima una protezione efficace dai trafficanti.
In ogni caso, la valutazione della domanda di protezione internazionale di una vittima di tratta è completamente indipendente dalla volontà della stessa di denunciare i suoi trafficanti.
Quali sono i diritti della vittima di tratta che fa richiesta di protezione internazionale?
La legge italiana considera le vittime di tratta che fanno richiesta di protezione internazionale una categoria vulnerabile, riconoscendo loro specifiche garanzie procedurali e particolari benefici in termini di accoglienza.
Per favorire l’emersione e l’identificazione delle vittime di tratta tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale ed il loro rapido invio al Sistema Antitratta, l’UNHCR e la Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo hanno elaborato le Linee Guida per L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, che stabiliscono delle Procedure Operative Standard che le Commissioni Territoriali devono adottare nell’esame di queste particolari domande.
Come si svolge l’esame della domanda di protezione internazionale di una potenziale vittima di tratta?
L’audizione avviene secondo le Procedure Operative Standard contenute nelle Linee Guida.
L’intervista deve essere condotta da un componente della Commissione Territoriale e da un interprete dello stesso sesso della potenziale vittima di tratta, soprattutto nei casi di tratta per sfruttamento sessuale. L’intervistatore deve informare il/la richiedente dei diritti previsti dalla legge italiana in favore delle vittime di tratta e, dopo averne ricevuto il consenso scritto, deve segnalare il caso a un ente autorizzato a svolgere programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale e sospendere l’esame. L’ente effettuerà dei colloqui con il/la richiedente e, all’esito, dove ritenuto opportuno, invierà̀ una nota di feedback alla Commissione contenente gli elementi utili alla prosecuzione del procedimento. Ricevuta la nota, la Commissione Territoriale potrà riavviare il procedimento e decidere sulla domanda.
Se il/la richiedente ha già aderito ad un programma di emersione, assistenza e integrazione sociale (dunque, è già stato/a preso/a in carico da un ente antitratta), la sua domanda di protezione internazionale deve essere trattata dalla Commissione Territoriale in via prioritaria; nel caso in cui la persona abbia aderito al programma da poco tempo, il procedimento può essere sospeso per un massimo di tre mesi per verificare l’andamento del programma e, all’esito, la Commissione assume la decisione.
Come funziona l’accoglienza in favore della vittima di tratta che fa richiesta di protezione internazionale?
La persona che richiede protezione internazionale identificata come vittima di tratta ha diritto ad accedere al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e ad essere accolta in una struttura protetta gestita da un ente autorizzato allo svolgimento di tale programma.
Tuttavia, nel caso in cui l’incolumità della vittima non sia a rischio, l’accoglienza può eventualmente proseguire in una struttura di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, purché sia idonea ad ospitare persone vulnerabili.

Cosa comporta l’acquisto della cittadinanza italiana?
L’acquisto della cittadinanza italiana comporta l’acquisizione di tutti i diritti ed i doveri previsti per i cittadini italiani. L’acquisto della cittadinanza italiana comporta automaticamente l’acquisto della cittadinanza dell’Unione Europea.
Chi acquista la cittadinanza italiana per nascita?
Sono cittadini italiani per nascita i figli di almeno un genitore di cittadinanza italiana.
Ai fini della trasmissione della cittadinanza non è sufficiente il mero legame biologico ma è necessario che il figlio venga legalmente riconosciuto.
Se il riconoscimento tardivo avviene durante la minore età, il figlio riconosciuto acquista automaticamente la cittadinanza italiana.
Se il riconoscimento tardivo avviene dopo il compimento della maggiore età, il figlio riconosciuto puo' dichiarare entro un anno dal riconoscimento di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Come funziona il caso di acquisto della cittadinanza italiana da parte dei discendenti in linea retta di un cittadino italiano?
I discendenti in linea retta di un cittadino italiano possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana se dimostrano che nessuno dei propri ascendenti ha rinunciato espressamente alla cittadinanza. Se sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità devono chiedere l’iscrizione nei registri anagrafici del Comune e poi presentare all’Ufficiale di Stato Civile la documentazione per il riconoscimento della cittadinanza. In seguito possono ottenere un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza fino al termine della procedura.
Se sono all’estero la procedura deve essere svolta per il tramite della rappresentanza consolare.
Quali sono i casi di acquisto della cittadinanza italiana per nascita in Italia (cd. ius soli)?
È cittadino italiano per nascita il bambino nato o trovato in stato di abbandono in Italia i cui genitori rimangano ignoti.
È cittadino italiano per nascita il bambino nato in Italia da entrambi genitori apolidi.
È cittadino italiano per nascita il bambino nato in Italia da genitori cittadini di uno Stato la cui legge prevede che i figli non seguano la cittadinanza dei genitori. Deve trattarsi di una impossibilità totale di acquistare la cittadinanza del genitore quindi non si applica se l’acquisto della cittadinanza dei genitori è possibile attraverso dichiarazione di volontà o altri adempimenti amministrativi.
Quali sono i requisiti per richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio?
L’acquisto della cittadinanza per matrimonio è regolato dall’art. 5 L. 91/1992.
Il coniuge di cittadino italiano puo' richiedere la cittadinanza italiana se dalla data del matrimonio sono trascorsi almeno due anni (se la coppia risiede in Italia) oppure tre anni (se la coppia risiede all’estero), senza che sia intervenuta separazione legale o scioglimento del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli della coppia.
Qual è la procedura per richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio?
La richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio deve essere presentata tramite la procedura on line del sito del Ministero dell’Interno - Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione. Il richiedente deve essere in possesso del sistema di autenticazione SPID e presentare la domanda in formato telematico sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm Alla domanda devono essere allegati in formato PDF:
  1. Certificato di nascita tradotto e legalizzato;
  2. Carta di identità italiana;
  3. Passaporto;
  4. Permesso di soggiorno;
  5. Certificato penale rilasciato dal paese di origine;
  6. Atto integrale di matrimonio;
  7. Ricevuta del pagamento del contributo di 250 euro;
  8. Certificazione relativa al livello di conoscenza della lingua italiana;
  9. Documento di identità del coniuge.
La domanda è valutata direttamente dalla Prefettura del luogo in cui risiede il richiedente.  
Quali sono i reati che impediscono l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio?
Impedisce l’acquisto della cittadinanza per matrimonio la condanna per un delitto contro la personalità dello Stato previsto nel Libro I, Titolo I, capi I-III del Codice Penale. Nel caso di procedimento penale pendente per uno di questi reati, la domanda di cittadinanza rimane sospesa fino alla sentenza definitiva.
Impedisce l’acquisto della cittadinanza la condanna (inclusa la sentenza di “patteggiamento” ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) per un delitto non colposo per la quale la legge prevede una pena non inferiore nel massimo a tre anni. Impedisce l’acquisto della cittadinanza la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno riportata all’estero se la condanna è stata riconosciuta in Italia.
La domanda puo' in ogni caso essere respinta per “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”.
Quanti anni di residenza in Italia servono per richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione?
I casi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione sono regolati dall’art. 9 L. 91/1992. Sono necessari:
  • 10 anni per il cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea;
  • 4 anni per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
  • 5 anni per i titolare di protezione internazionale e gli apolidi residenti in Italia;
  • 5 anni per i maggiorenni adottati da cittadino italiano;
  • 3 anni per i cittadini comunitari o non comunitari il cui genitore o nonno sia stato cittadino italiano;
  • 3 anni per i cittadini comunitari e non comunitari nati in Italia.
La residenza legale, intesa come iscrizione anagrafica, deve essere ininterrotta e la cittadinanza non puo' essere conferita a chi abbia poi successivamente trasferito la propria residenza fuori dall’Italia.
Qual è la procedura per richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione?
La richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione deve essere presentata tramite la procedura on line del sito del Ministero dell’Interno - Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione. Il richiedente deve essere in possesso del sistema di autenticazione SPID e presentare la domanda in formato telematico sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm Alla domanda devono essere allegati in formato PDF:
  1. Certificato di nascita tradotto e legalizzato;
  2. Carta di identità italiana;
  3. Passaporto;
  4. Permesso di soggiorno;
  5. Certificato penale rilasciato dal paese di origine;
  6. Ricevuta del pagamento del contributo di 250 euro
  7. La certificazione relativa al livello di conoscenza della lingua italiana;
  8. Documentazione relativa ai redditi.
La domanda è valutata dal Ministero dell’Interno e il provvedimento di concessione è emesso dal Presidente della Repubblica.
Qual è il limite di reddito necessario per richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione?
Il richiedente deve essere in possesso di un reddito personale (o familiare) per i 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda pari a:
  • euro 8.263,31 per il solo richiedente senza persone a carico
  • euro 11.362,05 per il richiedente con coniuge a carico
  • euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.
Il richiedente deve presentare le dichiarazioni dei redditi (modello UNICO, modello 730, CUD) relative ai redditi degli ultimi 3 anni.
È possibile richiedere la cittadinanza italiana in assenza di redditi propri?
Sì, lo straniero che ha maturato i requisiti di residenza in Italia previsti puo' presentare la richiesta di concessione della cittadinanza italiana allegando il reddito di uno o più componenti del nucleo familiare purché conviventi e presenti sul medesimo stato di famiglia (coniuge, genitori, fratelli).
È necessario conoscere la lingua italiana per chiedere la cittadinanza italiana?
A seguito dell’approvazione della L. 132/2018, è richiesta la dimostrazione di un’adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. I richiedenti che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione o non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono tenuti a depositare il titolo di studio conseguito presso un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure a produrre apposita certificazione.
È possibile ottenere la cittadinanza italiana in presenza di condanne penali?
Nel caso di richiesta di cittadinanza per matrimonio è previsto che la riabilitazione faccia cessare l’effetto preclusivo della condanna. Nel caso di richiesta di cittadinanza per naturalizzazione non esiste un elenco di reati ostativi ma è sempre opportuno chiedere ed ottenere la riabilitazione o l’estinzione del reato prima della presentazione della domanda. Occorre tenere ben presente che la valutazione sulla concessione della cittadinanza è ampiamente discrezionale e comprende tutti gli aspetti della vita e della condotta del richiedente, quindi l’Amministrazione, anche in caso di riabilitazione, potrà tenere conto del fatto storico della commissione del reato.
Cosa si deve fare in caso di cambio residenza nel corso della procedura?
È sempre necessario comunicare all’Amministrazione i mutamenti di residenza.
Qual è il termine per la conclusione della procedura?
A seguito dell’entrata in vigore della L. 173/2020, le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 devono essere definite entro 24 mesi prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi. Per le domande presentate in precedenza il termine per la conclusione della procedura rimane di 48 mesi.
È possibile conoscere lo stato della procedura?
Sì, occorre collegarsi al sito del Ministero dell’Interno ed accedere  tramite SPID alla propria area riservata. Nella sezione “visualizza lo stato della domanda” è possibile controllare l’avanzamento della pratica e nella sezione “comunicazioni” è possibile prendere visione di eventuali comunicazioni da parte dell’Amministrazione. Inoltre gli interessati, anche tramite l’assistenza di un avvocato, possono inviare al Ministero le comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro) utilizzando esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica certificata: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it
Nel caso di acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore quali sono le conseguenze per i figli minorenni?
I figli minorenni di chi acquista la cittadinanza italiana acquistano la cittadinanza italiana se conviventi. La convivenza deve essere stabile ed effettiva, opportunamente attestata con idonea documentazione come l’iscrizione anagrafica. La giurisprudenza ha, tuttavia, affermato che il genitore che acquista la cittadinanza italiana la trasmette anche al figlio minore, sebbene questi non conviva fisicamente con esso a seguito di separazione o divorzio, purché continui a sussistere uno stabile rapporto familiare.
Come funziona l’acquisto della cittadinanza italiana al diciottesimo anno per chi è nato in Italia?
Il cittadino straniero nato in Italia puo' fare la dichiarazione di elezione (cioè dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana) al compimento dei 18 anni a condizione che abbia mantenuto ininterrottamente la residenza in Italia fino alla maggiore età. La dichiarazione di elezione deve essere fatta davanti all’ufficiale di stato civile entro il compimento dei 19 anni. In relazione al mantenimento della residenza in Italia fino alla maggiore età non è obbligatoria la mancanza di interruzioni dell’iscrizione anagrafica ma l’interessato puo' provare in altro modo la continuità della sua presenza in Italia.
Il Comune di residenza ha l’obbligo di inviare comunicazione scritta ai residenti che si trovino nelle condizioni di presentare la dichiarazione di elezione.
Quanto costa presentare la domanda di cittadinanza?
Per presentare la domanda di cittadinanza occorrono una marca da bollo telematica da euro 16,00 ed il versamento di euro 250 (mod. 451) sul c/c n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: “Cittadinanza - contributo di cui all’art. 1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94”. Il versamento del contributo è previsto per tutte le istanze di elezione, acquisto, riacquisto e concessione della cittadinanza.
Come funziona l’acquisto della cittadinanza italiana per adozione?
I minori adottati da cittadino italiano acquistano automaticamente la cittadinanza italiana.
I maggiorenni adottati da cittadino italiano possono ottenere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza.
Quali sono i casi di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”?
Acquistano la cittadinanza italiana per “beneficio di legge” coloro che abbiano almeno un genitore o un nonno di cittadinanza italiana per nascita se:
  • prestano effettivo servizio militare per lo Stato italiano dichiarando preventivamente di volere poi acquistare le cittadinanza italiana;
  • assumano un impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, e dichiarano di voler acquistare la cittadinanza;
  • al raggiungimento della maggiore età risiedono legalmente in Italia da due anni e dichiarano di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento dei 19 anni.
Quali sono i casi di revoca della cittadinanza italiana?
La legge n. 132/2018 ha introdotto la revoca della cittadinanza italiana acquisita per matrimonio, naturalizzazione o a seguito di dichiarazione di elezione al diciottesimo anno di età per coloro che abbiano riportato una condanna definitiva per alcuni reati in materia di terrorismo ed eversione dell’ordinamento costituzionale. La revoca è adottata entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.
Cosa fare in caso di diniego della richiesta di cittadinanza?
Nel caso di diniego di una domanda di cittadinanza per naturalizzazione è possibile presentare ricorso avanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto. Nel caso di diniego di una domanda di cittadinanza per matrimonio è possibile presentare ricorso alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale del Tribunale  del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.
Che cos’è il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza?
Si tratta di un permesso di soggiorno che viene rilasciato al cittadino straniero, già residente ad altro titolo, per svolgere le procedure relative al riconoscimento della cittadinanza (es. riconoscimento della cittadinanza per nascita in presenza di ascendenti cittadini italiani).

Che cos’è il ricongiungimento familiare?
Il diritto all’unità familiare, inteso quale diritto a mantenere, a creare o a ricostituire il proprio nucleo familiare, è un diritto fondamentale della persona previsto e tutelato dalla nostra Costituzione ed da altri testi convenzionali internazionali ed europei.
Il ricongiungimento familiare è l’istituto giuridico che permette ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale di ottenere l’ingresso e la conseguente autorizzazione al soggiorno di uno o più familiari che si trovano nel Paese di origine.
Chi può chiedere il ricongiungimento familiare?
I cittadini extraeuropei regolarmente residenti in Italia in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di permesso di soggiorno di una durata non inferiore ad un anno. Non possono presentare domanda di ricongiungimento familiare:
  • i richiedenti asilo/protezione internazionale;
  • coloro i quali godono di una protezione temporanea.
Quali sono i familiari con cui si può fare il ricongiungimento familiare?
I familiari con cui si può fare il ricongiungimento familiare sono:
  • coniuge, non legalmente separato e maggiorenne, anche dello stesso sesso ovvero il partner in una convivenza registrata;
  • figli minori di 18 anni non coniugati siano figli naturali o legittimi, nati da relazioni precedenti a quelli attuali, biologici o adottati. È richiesto il consenso all’espatrio dell’altro genitore, se non decaduto e se ancora in vita. La minore età del figlio ricongiunto è stabilita in base alla normativa italiana – quindi entro i 18 anni di età – e deve sussistere al momento della presentazione della domanda di nulla osta all’ingresso, non rilevando se sopraggiunge la maggiore età al momento della richiesta di rilascio del visto né dell’ingresso in Italia. Sono ricongiungibili, altresì, i minori di età affidati o sottoposti a tutela in favore dello straniero regolarmente residente in Italia a condizione che l’atto di affidamento o di tutela provenga da una autorità pubblica e non sia frutto di un mero accordo tra privati;
  • figli maggiorenni solo se a carico dei genitori poiché impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze di vita per gravi motivi di salute tali da comportare l’invalidità totale della persona;
  • genitori di età inferiore ai 65 anni solo se a carico e se non vi sono altri figli residenti nel Paese di origine o di provenienza;
  • genitori di età superiore ai 65 anni solo se a carico e se gli altri eventuali figli residenti nel Paese di origine o di provenienza non possono provvedere al sostentamento dell’ascendente per gravi motivi di salute documentati.
Quali sono i requisiti per fare il ricongiungimento familiare?
Ai fini dell’ottenimento del ricongiungimento familiare allo straniero regolarmente residente in Italia è richiesta la dimostrazione della disponibilità di:
  • un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari e l’idoneità abitativa rilasciata dal Comune di residenza;
  • un reddito minimo annuo;
  • una assicurazione sanitaria in caso di ricongiungimento con il genitore ultrasessantacinquenne.
Per quanto attiene alla disponibilità del reddito, la soglia minima richiesta è parametrata all’importo dell’assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere (aggiornamento al 2024).  
   Assegno sociale – importo per 1 persona
€ 6.947,33
   n. 1 familiare da ricongiungere € 10.420,99
   n. 2 familiari da ricongiungere  € 13.894,66
   n. 3 familiari da ricongiungere € 17.368,32
   n. 4 familiari da ricongiungere € 20.841,99
   n. 5 familiari da ricongiungere € 24.315,65
   n. 6 familiari da ricongiunge € 27.789,32
  Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto per il 2024 è pari a € 13.894,66. Si segnala che l'importo dell'assegno sociale è modificato ogni anno. Per ogni aggiornamento visitare il sito INPS https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-sociale Il familiare da ricongiungere dovrà, invece, presentare alle rappresentanze diplomatiche presso il Paese di origine o quello di dimora il proprio passaporto valido e la documentazione attestante i rapporti familiari.
Quali sono i requisiti per fare il ricongiungimento da parte dei titolari di protezione internazionale?
I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non sono tenuti a dimostrare né l’idoneità abitativa dell’alloggio di cui hanno disponibilità, né il raggiungimento della soglia di reddito richiesta.
Come si chiede il ricongiungimento familiare?
La procedura di ricongiungimento familiare prende il via con l’inoltro della domanda di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare presentata dal cittadino straniero regolarmente residente in Italia allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura competente per territorio in base alla residenza del richiedente. domanda deve essere inoltrata in via telematica ed in seguito il richiedente, su appuntamento, dovrà presentare agli uffici dello Sportello Unico la documentazione attestante i requisiti richiesti e la titolarità di un permesso di soggiorno valido.
A seguito del rilascio, il nulla osta sarà inviato con procedura telematica all’autorità diplomatica o consolare italiana competente in base al Paese di origine o di dimora del familiare da ricongiungere per il rilascio del visto di ingresso.
Giunto in Italia, il familiare ricongiunto deve presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura UTG ai fini della predisposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari da inoltrare alla Questura territorialmente competente.
Quanto dura la procedura di ricongiungimento?
Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato nel termine di 90 giorni ed ha una validità di 6 mesi. Il visto di ingresso è rilasciato nel termine di 30 giorni, mentre il permesso di soggiorno è rilasciato nel termine di 60 giorni.
Appare opportuno specificare che tali termini sono tutti ordinatori e non perentori, pertanto il loro mancato rispetto non comporta né una sanzione per l’Amministrazione procedente né l’automatica accettazione della domanda. Nella prassi, infatti, si riscontra una durata molto più lunga della procedura rispetto a quella prevista dalla normativa.
Cosa si può fare in caso di diniego della domanda di ricongiungimento familiare?
In caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, del rilascio del permesso di soggiorno o di visto di ingresso per motivi familiari può essere presentato ricorso avanti alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea istituita presso ogni Tribunale Ordinario ove ha sede la Corte d’Appello, in relazione al luogo in cui si trova l’Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato.
Nei primi due casi, quindi, la competenza territoriale sarà individuata in base al luogo in cui si trova la Prefettura UTG o la Questura che ha emesso il decreto impugnato, mentre il provvedimento di diniego di visto di ingresso dovrà essere impugnato avanti al Tribunale ordinario di Roma, poiché l’Amministrazione che adotta l’atto è il Ministero degli Esteri. Non è previsto un termine di decadenza per la presentazione del ricorso ed il Giudice, oltre ad annullare il provvedimento impugnato, ha il potere di ordinare all’Amministrazione procedente di adempiere all’istanza presentata, rilasciando il visto, il nulla osta o il permesso di soggiorno inizialmente negato.
Che cos’è la coesione familiare?
Nel concetto di coesione familiare rientrano tutti quei casi in cui il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino straniero già presente sul territorio nazionale è necessario per tutelare il diritto all’unità familiare. Tale procedura può considerarsi alla stregua di un ricongiungimento sur place, atteso che nella quasi totalità dei casi è richiesta la dimostrazione della sussistenza dei medesimi requisiti richiesti in caso di ingresso, ma tutta la procedura si svolge in Italia.
Quali sono i casi di coesione con il familiare non europeo già in Italia?
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al familiare di un cittadino straniero regolarmente residente sul territorio nazionale se:
  • è già in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o scaduto da meno di un anno
  • il familiare cittadino straniero è in possesso dei requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare – reddito, abitazione idonea e, ove richiesto, assicurazione sanitaria.
A fronte della sussistenza dei requisiti reddituali ed abitativi è ammessa, quindi, la conversione del permesso di soggiorno già detenuto ed eventualmente anche già scaduto, anche nei casi in cui il titolo di soggiorno non fosse ulteriormente rinnovabile (es. cure mediche, turismo, assistenza minori). Tale procedura trova applicazione, ad esempio, in caso di rilascio di un permesso per cure mediche alla donna per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino: alla scadenza tale titolo di soggiorno non potrà più essere rinnovato, ma la cittadina straniera potrà chiederne la conversione in un permesso di soggiorno per motivi familiari qualora il marito sia regolarmente residente in Italia e disponga di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo.
Nel caso di familiare di rifugiato, la normativa prevede un trattamento estremamente favorevole poiché non è necessario il pregresso possesso di un permesso di soggiorno da convertire, né la dimostrazione dei mezzi di sussistenza e dell’idoneità alloggiativa.
Quali sono i casi di coesione con il familiare comunitario?
I familiari del cittadino europeo hanno il diritto di accompagnarlo o raggiungerlo nel Paese membro in cui si trasferisce, al fine di tutelare la libertà di circolazione a lui attribuita e di garantire il suo diritto fondamentale all’unità familiare. La normativa applicabile è contenuta nel D.Lgs n. 30 del 6 febbraio 2007.
I familiari a cui si estende il diritto in esame sono:
  • figli minori di 21 anni o a carico, naturali o legittimi, anche adottati, del cittadino europeo o del coniuge o del partner;
  • ascendenti a carico diretti o del coniuge o del partner;
  • coniuge, purché non legalmente separato e maggiorenne, anche dello stesso sesso ovvero il partner in una convivenza registrata.
Ai fini dell’ingresso è sufficiente che il familiare extraeuropeo di cittadino UE richieda il visto di ingresso in Italia presso le autorità diplomatiche italiane nel Paese di origine o di dimora dimostrando il rapporto di parentela, la residenza del familiare in Italia (attestazione dell’iscrizione anagrafica) e, ove richiesto, la vivenza a carico. Sulla base dei medesimi documenti, al cittadino extraeuropeo è rilasciata una carta di soggiorno quinquennale. Tale titolo di soggiorno può essere rilasciato anche nel caso in cui il rapporto familiare sia sorto in Italia e, comunque, dopo l’ingresso ad altro titolo sul territorio nazionale del cittadino straniero.
Quali sono i casi di coesione con coniuge o con il familiare di cittadinanza italiana?
Ai familiari cittadini extraeuropei di cittadini italiani si applica la disciplina prevista per i familiari dei cittadini europei, solo nel caso in cui il cittadino italiano abbia, in precedenza, esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, risiedendo in un altro Stato europeo “cd. Cittadini italiani dinamici”.
Nel caso in cui il cittadino italiano non abbia esercitato tale diritto e abbia sempre risieduto in Italia o in Paesi extraue – “cd Cittadini italiani statici” – al familiare cittadino di un Paese extraUE è rilasciato un diverso permesso di soggiorno, denominato “FamIT”, della durata di 5 anni.
In tema di coesione del cittadino extraeuropeo con il coniuge o il familiare italiano, residuano, infine, alcune disposizioni di ulteriore favore che completano il quadro normativo. In particolare, il cittadino straniero convivente con familiare entro il secondo grado (figlio, fratello, genitore, ascendente del genitore) o il coniuge avente la cittadinanza italiana non può essere espulso ed ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di due anni, rinnovabile.
La condizione di non espellibilità – e conseguentemente anche il rilascio del permesso di soggiorno – opera a fronte dell’accertamento della mera convivenza di fatto, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza di un reddito sufficiente al sostentamento, la disponibilità di un alloggio idoneo o di una copertura sanitaria.
Che tipo di permesso di soggiorno viene rilasciato al genitore del minore cittadino italiano?
Il genitore di un minore cittadino italiano può ottenere un permesso di soggiorno in ragione della condizione di non espellibilità derivante dalla convivenza con il figlio ovvero un permesso di soggiorno per motivi familiari a fronte della dimostrazione della non decadenza dalla potestà genitoriale.
In tal caso il rilascio del titolo di soggiorno prescinde sia dalla pregressa regolarità del soggiorno del genitore sia dalla effettiva convivenza di quest’ultimo con il figlio minore.
Quali sono i casi di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari?
I titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari possono svolgere attività lavorativa subordinata o in forma autonoma senza che sia necessario convertire il proprio permesso in altro titolo di soggiorno.
Al venire meno delle condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari – poiché ad esempio il legame familiare non sussiste più – può essere convertito in altro titolo a fronte della sussistenza dei requisiti previsti per legge (lavoro subordinato o autonomo, residenza elettiva, attesa occupazione).
Che tipo di permesso di soggiorno viene rilasciato al minore con genitori regolari?
Il minore straniero che è presente sul territorio nazionale con uno o entrambi i genitori – oppure con una persona che lo rappresenta legalmente, ad esempio l’affidatario o il tutore – ne segue la condizione giuridica.
Nel caso in cui il genitore o il suo rappresentante legale siano regolarmente residenti sul territorio nazionale al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari sino alla maggiore età. La predetta disciplina trova applicazione in favore sia dei minori che sono entrati in Italia con il ricongiungimento familiare prima dei 14 anni sia dei figli di cittadini stranieri nati in Italia, mentre ne sono esclusi i minori stranieri che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale ormai ultraquattordicenni. In tal caso, infatti, sarà loro rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari con durata pari a quella del titolo di soggiorno detenuto dal familiare già residente in Italia.
Come funziona il rinnovo alla maggiore età del permesso per motivi familiari?
Al momento del raggiungimento della maggiore età, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di esigenze sanitarie, di lavoro subordinato o autonomo. Tuttavia, una applicazione rigida della predetta normativa escluderebbe tutti quei casi, assai frequenti nella realtà odierna, in cui il giovane appena maggiorenne non abbia ancora reperito una attività lavorativa e non sia, al contempo, iscritto ad un corso di studi universitario o professionalizzante, vanificando, in questo modo, anni di integrazione sul territorio nazionale. Per tale ragioni le prassi amministrative delle singole Questure, armonizzate con la Circolare del Ministero dell’Interno del 28 marzo 2008, prot. n. 17272/7, si sono orientate verso il riconoscimento del diritto del figlio maggiorenne, ancora a carico dei genitori, a rinnovare il proprio permesso di soggiorno per motivi familiari, a fronte della sussistenza dei requisiti di reddito ed alloggiativi
Quali sono i requisiti per potersi sposare in Italia?
Nel caso in cui uno o entrambi i soggetti che devono sposarsi siano titolari dello status di rifugiato non potendo rivolgersi alle proprie autorità diplomatiche, dovranno chiedere il rilascio al Tribunale di un atto notorio che attesti, alla presenza di due testimoni, che non vi sono impedimenti a contrarre matrimonio. Il predetto atto notorio dovrà poi essere inviato in originale presso l’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati sito a Roma, in via Caroncini 19, con copia del riconoscimento dello status di rifugiato, del permesso di soggiorno in corso di validità e di un documento di identità di entrambi i nubendi. L’ACNUR provvede alla vidimazione dell’atto ed al suo rinvio al richiedente. La pratica è gratuita. A fronte della presentazione di tale documentazione i futuri coniugi chiedono al Comune di procedere alle pubblicazioni di matrimonio, che potrà essere celebrato non prima di 8 giorni dalla effettiva pubblicazione. Con Circolare del 12 gennaio 2022 il Ministero dell'Interno ha precisato che per i rifugiati è possibile, altresì, ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 circa l'insussistenza di ostatività a contrarre il matrimonio o unione civile.
Quali sono i requisiti per potersi sposare in Italia per un titolare dello status di rifugiato?
Nel caso in cui uno o entrambi i soggetti che devono sposarsi siano titolari dello status di rifugiato non potendo rivolgersi alle proprie autorità diplomatiche, dovranno chiedere il rilascio al Tribunale di un atto notorio che attesti, alla presenza di due testimoni, che non vi sono impedimenti a contrarre matrimonio. Il predetto atto notorio dovrà poi essere inviato in originale presso l’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati sito a Roma, in Via Caroncini 19, con copia del riconoscimento dello status di rifugiato, del permesso di soggiorno in corso di validità e di un documento di identità di entrambi i nubendi. L’ACNUR provvede alla vidimazione dell’atto ed al suo rinvio al richiedente. La pratica è gratuita.
A fronte della presentazione di tale documentazione i futuri coniugi chiedono al Comune di procedere alle pubblicazioni di matrimonio, che potrà essere celebrato non prima di 8 giorni dalla effettiva pubblicazione.
Cosa accade se l’autorità consolare non rilasci il predetto nulla osta al matrimonio?
Qualora l’autorità consolare non rilasci il predetto nulla osta al matrimonio – ad esempio per ragione di differenze religiose tra i coniugi – il Comune rifiuterà le pubblicazioni di matrimonio. In tal caso sarà necessario chiedere al Tribunale ordinario, Volontaria Giurisdizione, l’accertamento del diritto a contrarre matrimonio. In accoglimento a tale richiesta il Giudice ordinerà le pubblicazioni di matrimonio, che potrà essere celebrato trascorsi i termini di legge.
Cosa sono le unioni civili?
Le unioni civili sono state introdotte con la legge 20 maggio 2016 n. 76 e si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri ed entrambi hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale ed alla coabitazione.
L’unione civile non puo' essere costituita nel caso in cui una delle due parti sia già sposata o unita con altra persona. In caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione.Ai fini della celebrazione di una unione civile il cittadino straniero dovrà essere titolare di un passaporto o di un titolo equipollente in corso di validità e del nulla osta alla celebrazione dell’unione civile rilasciato dalle autorità diplomatiche del proprio Paese di origine.
Nel caso in cui tale nulla osta non possa essere richiesto, in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ai fini della applicazione della normativa in materia di immigrazione i rapporti sorti in seguito alla celebrazione di una unione civile tra persone dello stesso sesso hanno il medesimo valore di quelli sorti a seguito della celebrazione di un matrimonio.
Cosa sono le convivenze di fatto?
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile, né tra loro né con altre persone. Non ha importanza se i due conviventi appartengano allo stesso sesso o meno.
Gli interessati a costituire una convivenza di fatto devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare. Pertanto solo gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno potranno accedere a tale istituto poiché l’iscrizione anagrafica è subordinata alla regolarità del soggiorno.
Ai fini della applicazione della normativa in materia di immigrazione i rapporti sorti in seguito alla registrazione anagrafica di una convivenza di fatto hanno il medesimo valore di quelli sorti a seguito della celebrazione di un matrimonio.
Che cos'è la speciale autorizzazione al soggiorno rilasciata dal Tribunale per i Minorenni?
Il Tribunale per i minorenni può su richiesta degli interessati autorizzare il soggiorno temporaneo di un parente del minore per gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico. La norma in esame può trovare applicazione non solo in favore dei genitori, ma altresì di tutte le figuri parentali – nonni, zii, fratelli o sorelle maggiori – la cui presenza in Italia risulti assolutamente necessaria per evitare un significativo pregiudizio al minore. La norma non esplicita quali possano essere i gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore tali da giustificare una deroga alle regole in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri sul territorio nazionale, ma si limita a fornire due parametri di riferimento, non esaustivi, quali l’età e le condizioni di salute del minore. La loro individuazione, pertanto, è rimessa al Tribunale per i Minorenni, che potrà concederla in tutti quei casi in cui l’allontanamento del minore o di uno dei suoi genitori dal territorio nazionale rappresenti un grave pregiudizio al suo sviluppo psicofisico del minore, ad esempio in caso di gravi patologie fisiche. Allo stesso modo anche la durata della predetta autorizzazione è decisa dal Tribunale per i Minorenni con decreto, al quale consegue il rilascio di un permesso di soggiorno per assistenza minori. Tale permesso non è rinnovabile, se non attraverso un nuovo procedimento giudiziale, può essere convertito in un titolo di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari attraverso l’istituto della coesione familiare.

Chi sono i minori stranieri non accompagnati (MSNA)?
Sono minorenni privi di cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa in Italia, senza assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. Non sono minori stranieri non accompagnati i minori presenti in Italia insieme a genitori irregolarmente soggiornanti.
Rientrano tra i minori stranieri non accompagnati i minori che vivono con adulti diversi dai genitori o che comunque non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.
È tuttora controverso se siano da considerare MSNA i minori affidati “di fatto” a parenti entro il quarto grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) poiché la legge italiana non richiede alcuna formalizzazione dell’affidamento da parte dell’autorità giudiziaria. Con le ordinanze n. 9199/19 e 41930/21, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema, ritenendo necessaria la nomina di un tutore da parte del Tribunale per i Minorenni nel caso di minori stranieri affidati a parenti entro il quarto grado, ritenuti privi di poteri di rappresentanza e responsabilità legale. I diritti in materia di protezione dei minori vanno riconosciuti a tutti i minori senza discriminazioni, conformemente a quanto espressamente previsto dalla legge italiana e dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, che ha stabilito che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in considerazione il loro superiore interesse. Inoltre, il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale. Il diritto all’ascolto è principio fondamentale che ha trovato ulteriore riconoscimento in Italia a seguito dell’entrata in vigore d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “riforma Cartabia”), secondo cui in tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, il minore che ha compiuto i dodici anni e anche di età inferiore, se in grado di sostenere l’audizione, è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le sue opinioni devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.
A quali autorità deve essere segnalata la presenza di un MSNA?
Nel caso in cui venga rilevata la presenza in Italia di un MSNA, le autorità di pubblica sicurezza, gli enti locali ed i rappresentanti legali delle strutture di accoglienza che siano venuti a contatto con lui ne danno immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale per i Minorenni per l’apertura della tutela e la nomina del tutore, nonché per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. La comunicazione va trasmessa anche alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro, a fini di censimento e monitoraggio. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal Presidente del Tribunale per i Minorenni o da un giudice da lui delegato.
Il ruolo del tutore può essere affidato al sindaco o all’assessore alle politiche sociali o un privato cittadino.
La L.47/2017 ha istituito presso ogni Tribunale per i Minorenni un elenco di tutori volontari: privati cittadini, selezionati e formati a cura dei Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di MSNA (di regola massimo tre minori per tutore).
I MSNA possono essere respinti?
Con l’entrata in vigore della L. 47/2017 (c.d. Legge “Zampa”) è stato sancito esplicitamente il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Il divieto opera sempre e comunque, a prescindere dalle ragioni dell’ingresso in Italia del minore, quindi indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un richiedente asilo.
I MSNA possono essere trattenuti in un Centro di Permanenza per i Rimpatri?
Dal divieto di espulsione e di respingimento deriva l’impossibilità di procedere al trattenimento degli stranieri minorenni, trattandosi di una modalità di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento.
Resta ferma, invece, la possibilità che i minori accompagnati seguano i genitori che devono essere espulsi. Il divieto di espulsione, respingimento e trattenimento che vige in Italia per i minori non opera in generale a livello europeo: la “direttiva rimpatri” consente l’applicazione di tali misure anche nei loro confronti. Troviamo quindi paesi europei in cui la detenzione amministrativa di MSNA e di famiglie con figli minori è prevista per legge e applicata anche nella prassi (Polonia, Belgio, Bulgaria).
I msna possono essere espulsi?
I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, fatto salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi. Il provvedimento espulsivo può essere adottato dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta del Questore, a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore. Il Tribunale per i Minorenni deve decidere tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni.
Che cos’è il rimpatrio assistito?
È un provvedimento di rimpatrio disposto dal Tribunale per i Minorenni qualora  il ricongiungimento del minore con i familiari nel proprio Paese d’origine o in un Paese terzo corrisponda al suo superiore interesse e sia accertato che il minore vi si troverebbe in condizioni migliori.
Al fine di verificare la sussistenza di queste condizioni, sono svolte indagini familiari per ricostruire la rete parentale del minore ed accertamenti sulla sua situazione in Italia, anche attraverso specifiche relazioni ad opera del servizio sociale.
Nel corso della procedura il minore ed il suo tutore sono sentiti personalmente.
Come avviene l’identificazione di un MSNA?
Perché un minore possa avere accesso ai diritti ed alle misure di protezione, inclusione ed accoglienza previste nel suo interesse, occorre che prima sia indentificato come tale. Nel momento in cui il MSNA è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale della struttura di prima accoglienza in cui è stato inserito svolge un colloquio con lui, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione. Si tratta di un adempimento preliminare, indispensabile anche per comprendere se il minore sia in possesso di documenti anagrafici utili ad accertarne in via principale l’età. Infatti, il compito di procedere all’identificazione, solo dopo che sia stata garantita al minore un'immediata assistenza umanitaria e che il medesimo sia stato inserito in una struttura di accoglienza, spetta alle autorità di pubblica sicurezza, che devono operare con l’aiuto di mediatori culturali ed alla presenza del tutore o del tutore provvisorio, se già nominato in favore del minore. Qualora le forze dell’ordine abbiano dubbi sulla sua età, procedono alla verifica prima di tutto attraverso documenti idonei allo scopo, come, ad esempio, passaporto, carta d’identità o anche certificato di nascita, pur in copia e privo di fotografia, "fintanto che non sia certa la sua falsità", secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (sent. 5936/2020, ordinanze nn. 11232/22 e 15308/23).
Può anche essere richiesta la collaborazione delle autorità diplomatico-consolari del paese d’origine dell’interessato, vietata però nel caso in cui il minore sia un richiedente asilo o qualora emerga una possibile esigenza di protezione internazionale o ancora se il minore dichiara di non volersi avvalere del loro intervento. Se non ci sono documenti disponibili e se sussistono dubbi fondati sull’età dichiarata, allora si procede all’accertamento socio-sanitario dell’età. A disporre l’accertamento socio-sanitario dell’età è la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, su segnalazione delle autorità di pubblica sicurezza, dei servizi sociali, delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e, in generale, di tutti i soggetti tenuti a segnalare i minori soli presenti sul territorio. Una volta effettuati gli accertamenti, il Tribunale per i Minorenni adotta un provvedimento di attribuzione dell’età, che viene notificato all’interessato ed al tutore e può essere impugnato entro 10 giorni alla Corte d’Appello. Per tutta la durata della procedura di attribuzione dell’età, compresa la fase dell’impugnazione, ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne viene sospeso fino alla decisione e, finché questa non interviene, l’interessato è considerato minore, anche ai fini della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per minore età o della richiesta di protezione internazionale, oltre che per le misure di accoglienza.
Quali sono i metodi per l’accertamento socio-sanitario dell’età?
L’accertamento socio–sanitario dell’età ha lo scopo di stabilire l’età cronologica del minore (il tempo intercorso dalla nascita al momento dell’esame), attraverso la rilevazione dell’età biologica (il grado di maturazione raggiunto al momento dell’esame).
Poiché ciascun individuo matura con il proprio ritmo persone con la medesima età cronologica possono essere fisicamente molto diverse. Di conseguenza, l’età cronologica di un soggetto individuata sulla base di rilevazioni fisiche non potrà mai essere determinata con precisione ma solo in termini probabilistici, con una variabilità biologica pari a ± 2 anni, indipendentemente dal metodo impiegato. L’accertamento deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare (quindi non sono validi accertamenti fondati su un unico metodo) da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona. In base ad una recente riforma in vigore dal 6 ottobre 2023, l’accertamento socio-sanitario è effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati adottato il 9 luglio 2020 dalla Conferenza Unificata Governo - Regioni - Autonomie Locali; il Protocollo prevede che l’accertamento si svolga attraverso lo svolgimento di tre fasi successive e progressive ad invasività incrementale:
  1. un colloquio sociale;
  2. una valutazione psicologica o neuropsichiatrica;
  3. una visita pediatrica auxologica, con ricorso ad accertamenti sanitari. Solo se a seguito della valutazione pediatrico-auxologica, integrata con la valutazione neuropsicologica e con quella sociale, permangono ancora dubbi sull'età, si potrà ricorrere all'esecuzione di esami radiologici.
Nella valutazione si deve tenere conto delle specificità relative all’origine etnica e culturale dell’interessato, applicando un metodo alla volta a partire da quello meno invasivo e omettendo di applicare gli altri se dai precedenti sia già stato possibile stabilire la minore età dell’interessato. Il margine di errore, che va obbligatoriamente indicato perché il referto possa essere ritenuto valido, deve tenere conto della variabilità biologica di cui sopra e comporta l’indicazione di valori ricompresi tra minimo e massimo dell’età attribuibile. Qualora anche dopo l’accertamento socio-sanitario permangano dubbi sulla minore età, questa viene presunta ad ogni effetto di legge (ad esempio, se sul referto viene indicata un’età anagrafica pari a 18 anni, con un margine di errore di ± 2 anni, l’interessato andrà considerato minorenne). Con la riforma del 2023 è stata però introdotta una disciplina derogatoria, applicabile in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito o di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera. In condizioni che dovrebbero quindi essere caratterizzate da eccezionalità, è l'autorità di pubblica sicurezza a poter prendere l’iniziativa, disponendo nell'immediatezza lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta o orale, in caso di urgenza.
A conclusione dell’accertamento, sempre l’autorità di pubblica sicurezza provvede alla redazione di un verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore. Il verbale, notificato all’interessato e contestualmente al tutore, se nel frattempo è stato nominato, può essere impugnato davanti al Tribunale per i Minorenni entro 5 giorni dalla notificazione.
L’interessato viene considerato minore a ogni effetto e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne viene sospeso solo se il Tribunale per i Minorenni, su sua espressa richiesta, decide di sospendere l’efficacia del verbale che ne afferma la maggiore età.  
Quali permessi di soggiorno possono essere rilasciati ai MSNA?
Un MSNA può ottenere un permesso di soggiorno principalmente attraverso due percorsi: quello come MSNA non richiedente asilo oppure quello conseguente alla presentazione della domanda di protezione internazionale. Al MSNA non richiedente asilo verrà rilasciato un permesso di soggiorno per minore età, valido fino al compimento della maggiore età, nei casi in cui non vi siano le condizioni per un altro tipo di permesso (es. per motivi familiari), su richiesta dello stesso minore, che può presentare la domanda direttamente o attraverso l’esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore.
Il permesso di soggiorno per minore età va rilasciato indipendentemente dall’esibizione di un documento di identificazione o riconoscimento per tutelare l’esercizio di diritti fondamentali correlati al possesso del titolo di soggiorno (iscrizione anagrafica, assegnazione del pediatra/medico di base, inserimento scolastico). Il MSNA ha invece diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari qualora:
  1. sia sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante, a condizione che sussista il requisito della convivenza;
  2. sia formalmente affidato a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante;
  3. sia affidato “di fatto” a parente entro il quarto grado.
Come avviene il rinnovo del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età?
Nel caso in cui abbia ottenuto un permesso per motivi familiari, al compimento dei 18 anni il MSNA potrà convertirlo automaticamente in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Invece, in caso di permesso per minore età, il MSNA, per vedersi riconosciuta la conversione, dovrà soddisfare specifici requisiti:
  1. il possesso di un passaporto o di un documento equipollente in corso di validità;
  2. la presenza in Italia da almeno tre anni e l’ammissione per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato munito di caratteristiche precise (in questo caso viene anche richiesta la disponibilità di un alloggio);
    o, in alternativa, rispetto alla condizione n.2:
  3. il parere positivo della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che basa la propria decisione su un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all’avvio di un percorso di integrazione sociale e civile (scuola, formazione, lavoro, ecc), fatta salva una valutazione caso per caso. Il parere della Direzione Generale costituisce un requisito necessario per la conversione, ma non è vincolante: questo significa che le valutazioni effettuate dalla DG Immigrazione devono essere vagliate al pari di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, poiché la Questura, che mantiene il potere decisorio sulla conversione del titolo di soggiorno, conserva autonomia di giudizio.
La domanda di conversione del permesso di soggiorno va presentata alla Questura competente 60 giorni prima del compimento dei 18 anni o comunque non oltre i 60 giorni successivi a tale data, da parte del tutore, prima della maggiore età, dal diretto interessato dopo. A partire dal 6 ottobre 2023, è prevista un’ulteriore condizione per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato alla minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo: la verifica dei requisiti per il rilascio di questi permessi (con particolare riguardo alla regolarità dei contratti sottoscritti, al rispetto delle regole sul contratto collettivo di lavoro, all’esistenza concreta dell’attività autonoma, ecc.) da parte di consulenti del lavoro o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Quali sono le conseguenze sul permesso di soggiorno in caso di condanne penali?
Eventuali condanne penali non compromettono la permanenza regolare sul territorio del minore, a meno che si traducano in un pericolo per la sicurezza dello Stato. Una volta raggiunta la maggiore età, però, la normativa esclude la possibilità di rilasciare o rinnovare il permesso di soggiorno in caso di condanne, anche non definitive, per alcuni tipi di reato, tra i quali figurano quelli per i quali la legge prevede l’arresto obbligatorio in flagranza (ad esempio: furto aggravato, rapina, violenza sessuale, ecc.), nonché tutti quelli che riguardino gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nel caso di minori titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari che abbiano subito condanne per i reati indicati, la Questura nel decidere se rilasciare o meno il permesso di soggiorno alla maggiore età, deve tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, e della durata del suo soggiorno in Italia.
Inoltre, in caso di domanda di protezione internazionale, al richiedente che abbia subito condanne deve essere sempre garantita una forma di protezione che lo tuteli dal rischio di espulsione, se, nel Paese di origine, correrebbe il rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti. Qualora poi, per un reato commesso da minore, l’interessato abbia espiato una pena incarcere o attraverso misure alternative alla detenzione o, ancora, abbia ottenuto sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, dimostrando concreta partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale, potrebbe richiedere al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni che si siano occupati del suo caso.
Quali sono le condizioni per l’iscrizione dei MSNA al Servizio Sanitario Nazionale?
L’iscrizione al SSN è garantita oggi a tutti i minori indipendentemente dalla loro posizione sul territorio e dalla Regione italiana in cui risiedono. I minori presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono iscritti al SSN e usufruiscono dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani. I MSNA sono obbligatoriamente iscritti al SNN anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.
Come viene tutelato il diritto all’istruzione dei MSNA?
La Costituzione italiana, l’ordinamento comunitario, le Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese garantiscono il diritto all’istruzione e alla formazione a tutti i minori, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno o su qualsiasi altra circostanza.
Tutti i minori stranieri presenti sul territorio sono comunque soggetti all’obbligo scolastico a parità di condizioni con il minore italiano (ed è inclusa la possibilità, quindi, di partecipare a tutte le attività dell’istituto che il minore frequenta). L’effettività del diritto allo studio deve inoltre essere garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, anche mediante l’attivazione di corsi di apprendimento della lingua italiana.
Il minore privo di documenti va identificato ed iscritto sulla base dei dati forniti da lui stesso e dal genitore o da chi lo rappresenta, anche in mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’identità del minore e dell’adulto. Se anche successivamente non viene fornita alcuna documentazione e pertanto vi è l’impossibilità di accertare la veridicità dei dati anagrafici, ciò non incide, comunque, sulla possibilità per il minore di proseguire gli studi e di conseguire il titolo finale.
Il diritto dello studente di portare a compimento il percorso di studi iniziato, anche se divenuto nel frattempo maggiorenne ed indipendentemente dalla sua posizione sul territorio, è stato espressamente sancito dalla L. 47/2017 con riferimento ai corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; in tal caso, i titoli conclusivi sono rilasciati con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.
Quali sono le caratteristiche del percorso di un MSNA richiedente asilo?
Quando la domanda di protezione internazionale è presentata da un MSNA, la Questura competente in relazione al luogo in cui dimora sospende il procedimento e ne dà immediata comunicazione al Tribunale per i Minorenni, che nelle 48 successive alla comunicazione ricevuta dovrebbe provvedere alla nomina del tutore. Il tutore o, se questo non è stato ancora nominato, il responsabile della struttura di accoglienza in cui si trova il minore, in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria, prende immediato contatto con la Questura per la conferma della domanda ai fini dell’ulteriore corso del procedimento.
Il MSNA ha diritto all’esame prioritario della propria richiesta di asilo. Nel corso del colloquio personale presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale deve essere necessariamente presente un componente con specifica formazione, alla presenza del tutore, dell’avvocato eventualmente nominato e di eventuale personale di sostegno (ad esempio un operatore della struttura in cui è accolto). Peraltro, il minore, dopo essere stato ascoltato alla presenza del tutore, può essere nuovamente ascoltato da solo se la Commissione ritiene che ciò sia necessario in relazione alla sua situazione personale e nel suo esclusivo interesse. Ai fini del riconoscimento di una forma di protezione, non è comunque sufficiente la sola minore età, ma occorre fornire indicazioni aggiuntive in merito a specifiche ed ulteriori ragioni di vulnerabilità e/o a un percorso di integrazione particolarmente significativo, che possano giustificare quanto meno la sussistenza dei presupposti per una protezione complementare, fondata sul rispetto dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e sull’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana (diritto d’asilo), norme indicative di obblighi internazionali e costituzionali che lo Stato italiano deve comunque rispettare. Per quanto riguarda la protezione internazionale, risulta invece fondamentale circostanziare approfonditamente le domande presentate, in modo da sottolineare la presenza di eventuali atti contro l’infanzia e l’adolescenza subiti che, se gravi, possono costituire forme di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato (violenza domestica, tratta, sfruttamento lavorativo, matrimoni forzati, l’aver vissuto nel Paese d’origine come minori di strada, ecc.).
Cosa succede se il MSNA ha scelto di fare domanda di protezione internazionale e questa viene respinta quando è ormai diventato maggiorenne?
In caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al MSNA può essere convertito in permesso per studio, per accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo.
In tal caso, la richiesta è presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero entro 30 giorni dalla notifica del decreto con cui l'Autorità giudiziaria ha negato la sospensione del provvedimento impugnato, o ancora entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso.
Quali sono le misure di accoglienza predisposte per i MSNA?
Il sistema di accoglienza per i MSNA (richiedenti e non richiedenti asilo) è articolato in due fasi.
Nella prima fase, i minori sono accolti, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, presso strutture governative di prima accoglienza per minori, istituite e gestite dal Ministero dell’Interno, per un periodo non superiore a 45 giorni durante i quali si procede all’identificazione, all’eventuale accertamento dell’età e a fornire le informazioni sui diritti riconosciuti (compreso quello di richiedere la protezione internazionale) e sulle modalità di esercitarli. Questi centri di accoglienza (detti “centri FAMI”) sono tenuti a garantire ai minori una serie di servizi, tra cui la mediazione culturale, l’orientamento legale, l’assistenza sanitaria e psicologica. La seconda fase prevede il trasferimento dei minori in strutture di seconda accoglienza, predisposte dai comuni nell’ambito del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione (dal 2002 al 2018 denominato SPRAR e, dal 2018 al 2020, SIPROIMI). Tali strutture devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa in materia; rispetto ai centri FAMI (ed ai CAS per minori, v. infra) devono anche garantire i servizi volti all’inclusione sociale e all’autonomia del minore, quali l’inserimento scolastico e la formazione professionale, nonché l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Qualora non siano disponibili posti nelle strutture di prima accoglienza e nel SAI, l’accoglienza del minore è temporaneamente assicurata dal comune in cui il minore si trova. Se l’accoglienza non può essere assicurata neanche dal comune, dall’agosto del 2016, nel caso di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, è disposta dal Prefetto l’attivazione di strutture ricettive temporanee (c.d. CAS per MSNA) per i minori ultraquattordicenni, per il tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui sopra. A partire dal 6 ottobre 2023, in caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee riservate a minori, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata (quindi separata da quelle riservate ai maggiorenni) all’interno di CAS per adulti, per un periodo non superiore a 90 giorni, prorogabile al massimo di ulteriori 60 giorni.
La permanenza del MSNA nei CAS per minori e nelle sezioni dedicate presso i CAS adulti è sempre finalizzata al trasferimento nel SAI; in attesa che questo avvenga, anche ai minori inseriti nelle strutture per adulti devono essere garantiti gli standard specifici prescritti per l’accoglienza dei minorenni.
Per quanto tempo possono essere prorogate le misure di accoglienza dopo la maggiore età?
A seconda della tipologia di accoglienza in cui risulta inserito il MSNA, diverso sarà il trattamento a lui riservato al raggiungimento della maggiore età. Per coloro che sono ospitati in strutture SAI e non sono richiedenti asilo, sono previsti ulteriori 6 mesi di accoglienza dopo la maggiore età.
I MSNA richiedenti asilo presenti in strutture SAI al compimento dei 18 anni restano accolti in progetti SAI per maggiorenni o in CAS per adulti fino alla conclusione della procedura di riconoscimento della protezione e ancora per i 6 mesi successivi all’adozione del provvedimento finale di attribuzione della protezione. Qualora invece i MSNA non siano richiedenti asilo e si trovino presso strutture non SAI, tendenzialmente perdono il diritto alle misure di accoglienza dopo i 18 anni. Per evitare la brusca interruzione di ogni forma di supporto e del percorso di autonomia, la L. 47/2017 ha previsto che, quando un MSNA, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso finalizzato all’autonomia, necessita ancora di un supporto, il Tribunale per i Minorenni possa disporne l’affidamento ai servizi sociali non oltre il compimento dei 21 anni, con possibile accoglienza all’interno del SAI, prolungandone così la presa in carico ed aumentando esponenzialmente le possibilità di un concreto e positivo inserimento socio-lavorativo. Per i per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo non è necessario il parere della DG Immigrazione, ai fini della conversione/rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni e, qualora non abbiano i requisiti per accedere alla conversione, la Questura dovrà procedere al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per integrazione. Specifiche misure di accoglienza sono infine previste per i minori vittime di tratta o sfruttamento, affinché venga loro garantita adeguata protezione anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

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