Non può essere rinnovato il permesso di soggiorno:
- rilasciato per motivi di turismo, decorso il termine di validità originario (novanta giorni);
- rilasciato per studio universitario oltre il terzo anno fuori corso;
- rilasciato a qualunque titolo, quando lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia:
-- per un periodo superiore a 6 mesi, nel caso di permesso di soggiorno annuale
-- per un periodo superiore alla metà del periodo di validità del permesso, nel caso in cui il permesso di soggiorno originario fosse almeno biennale salvo che l’interruzione del soggiorno sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi; - rilasciato a qualunque titolo, quando sono venuti meno i requisiti richiesti per il legale soggiorno nel territorio dello Stato per mancanza dei requisiti di reddito o quando lo straniero è divenuto destinatario di condanne penali per la commissione di reati che impediscono l’ingresso in Italia e non vi siano elementi sopravvenuti che ne giustificano il rinnovo.