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Cosa fare in caso di diniego del permesso di soggiorno?

Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari in materia di diritto all’unità familiare, è ammesso ricorso alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea istituita presso ogni Tribunale ove ha sede la Corte d’Appello, in relazione al luogo in cui si trova l’Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato.
Contro i provvedimenti del Questore in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica.
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di giustizia, in particolare al versamento del contributo unificato (€ 300,00), non richiesto in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, viene intimato allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni, trascorsi i quali, lo straniero che si trovi ancora in Italia può ricevere un decreto di espulsione, anche se nel frattempo è stato proposto ricorso al TAR.
Il TAR, su istanza del ricorrente, può sospendere l’esecutività del provvedimento di diniego. In questo caso, lo straniero non potrà essere espulso per essersi trattenuto in Italia oltre il termine di 15 giorni.

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