Prestazione rivolta a persone la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo per infermità fisica o mentale, che abbia maturato determinati requisiti contributivi (5 anni di assicurazione e 260 contributi settimanali - cinque anni di contribuzione - di cui 156 - tre anni di contribuzione - nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda).
L’importo dell’assegno è calcolato sulla base dei contributi versati e la prestazione ha validità triennale, ma può essere rinnovata su richiesta dell’interessato.
L’erogazione è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma l’assegno è ridotto nell’importo.
Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.
