La prestazione (disciplinata dall’art. 3, comma 6, della L. 335/1995) va richiesta all’INPS e spetta a coloro che risiedono in Italia in via continuativa da almeno 10 anni, che abbiano compiuto 67 anni e che risultino in possesso di risorse economiche inferiori ai limiti previsti dalla legge (per il 2024 il reddito massimo è euro 6.947,22 o 13.894,66 con il coniuge).
Spesso l’INPS interpreta in modo restrittivo il requisito dei 10 anni di presenza negando la prestazione anche a chi, nel corso dei 10 anni, si è assentato solo temporaneamente, per esempio per recarsi dai parenti all’estero. La rilevanza delle assenze dal territorio è stata oggetto di molte pronunce giudiziarie e con circolare INPS 131/2022 l’Istituto ha regolato la materia stabilendo che non vanno considerate le assenze inferiori a 6 mesi consecutivi (o a 10 mesi anche non consecutivi, nel corso di un quinquennio), salvo particolari motivi: tale regola non è tuttavia pienamente conforme alle indicazioni della giurisprudenza, secondo la quale non è possibile fissare termini uniformi e generalizzati di assenza massima, dovendosi comunque verificare caso per caso le ragioni dell’assenza.
Quanto ai requisiti di cittadinanza la prestazione spetta:
- ai cittadini italiani o comunitari;
- ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- ai familiari extra-UE di cittadini comunitari;
- ai titolari di protezione internazionale e apolidi.
Restano esclusi tutti gli altri cittadini stranieri, in particolare i titolari di permesso unico lavoro. La Corte costituzionale (sent. 50/2019) ha ritenuto legittima tale esclusione. Tuttavia con ordinanza n. 29/2024 la stessa Corte Costituzionale ha recentemente disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, per la verifica della compatibilità della normativa rispetto alla direttiva 2011/98 sui titolari di permesso unico lavoro.
L’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 giorni (ma anche in questo caso la fissazione a priori di un termine generale potrebbe essere illegittima) e la prestazione è revocata, qualora l’assenza prosegua, dopo un anno dalla sospensione.
Anche in questo caso tuttavia, i giudici ritengono che le eventuali assenze vadano valutate caso per caso e dunque è bene rivolgersi ad associazioni e patronati per un esame della situazione.
Al fine di non avere successive richieste di restituzione o sanzioni amministrative, è bene comunicare all’INPS l’assenza dal territorio nazionale quando si prevede che la stessa si protragga oltre i 29 giorni.
