Se rilasciato per motivi di lavoro la durata è quella del rapporto di lavoro e non può comunque essere:
- superiore ad 1 anno per lavoro subordinato a tempo determinato;
- superiore a 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato. In caso di rinnovo la durata non può essere superiore ai 3 anni;
- superiore a 9 mesi per lavoro stagionale. Al cittadino straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, fino a tre annualità. In tale permesso è indicato il periodo di validità per ciascun anno, che sarà commisurato alla durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti;
- superiore a 2 anni per lavoro autonomo. In caso di rinnovo la durata non può essere superiore ai 3 anni.
La perdita del posto di lavoro (anche per licenziamento) non determina per il lavoratore extra-comunitario e i suoi familiari legalmente soggiornanti la perdita anche del permesso di soggiorno. Quest’ultimo continua a consentirgli di soggiornare regolarmente in Italia per il periodo di residua sua validità e comunque per un periodo di almeno sei mesi (eccetto nel caso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale).
Se rilasciato per motivi diversi dal lavoro la durata è quella prevista dal visto d’ingresso, se previsto, e non può comunque essere:
- superiore a 3 mesi per turismo, visite, affari;
- superiore a 2 anni per ricongiungimento familiare. In caso di rinnovo la durata non può essere superiore ai 3 anni;
- inferiore al periodo di frequenza anche pluriennale di un corso di studio o formazione debitamente certificata (salva la verifica annuale di profitto), prorogabile per ulteriori 12 mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto.
