Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2012 del 13 aprile 2013, ha confermato l’obbligo dell’Amministrazione di valutare la presenza di legami familiari in Italia al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. In particolare, pur in presenza di condanne ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, non deve applicarsi alcun automatismo ed il diniego del rinnovo si trasforma da atto vincolato ad atto discrezionale. Nella decisione in esame, il Consiglio di Stato prende in considerazione, ai sensi dell’art. 5, co. 5 del D.Lgs. 286/98, la presenza di tre figli minori, nati in Italia e conviventi con il ricorrente. Tale disposizione, nata per tutelare i familiari ricongiunti, come è già stato affermato in diverse sentenze, deve trovare applicazione anche nel caso di famiglie che si siano create sul Territorio Nazionale.
Con la sentenza n. 112 del 30 gennaio 2013, il TAR Lombardia ha ribadito che il permesso di soggiorno già rilasciato per attesa occupazione non è rinnovabile con la stessa dicitura. Nella sentenza, il Tribunale pur citando l’art. 22, comma 11 del D. Lgs. 286/98 ove dispone che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti ritiene, comunque, di applicare l’art. 37, co. 6 del D.P.R. 394/99 ove si afferma che, allo scadere del permesso di soggiorno rilasciato per attesa occupazione lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, per es. per motivi familiari. Nel caso in esame il richiedente aveva già usufruito del periodo di un anno concesso dal citato art. 22 per l’iscrizione al Centro per l’Impiego ed, in mancanza di un nuovo contratto di lavoro, si era visto negare il rinnovo del permesso di soggiorno. Il diniego è stato confermato dal TAR.
Con la sentenza n. 3163 del 27.3.13, il TAR del Lazio ha disposto l’annullamento del provvedimento di diniego di un visto per turismo adottato dal Consolato Generale di Casablanca. In primo luogo, il Tribunale Amministrativo ha ribadito che il provvedimento in questione, come previsto dall’art. 4 D.Lgs. 286/98, non è soggetto ad obbligo di motivazione. Tuttavia, nell’ambito del giudizio di impugnazione, l’Amministrazione è tenuta a dare la dimostrazione di aver valutato adeguatamente e congruamente la richiesta. Nel caso in questione il Consolato aveva adottato il diniego sulla base del cd. “rischio migratorio” ma gli elementi indicati a supporto non sono stati ritenuti sufficienti dal Tribunale. Con la sentenza citata, il TAR del Lazio ha anche condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno subito dal richiedente compreso tra l’altro il costo del viaggio aereo mai effettuato.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con l’ordinanza del 21.3.13, è nuovamente intervenuta in materia di compatibilità con la Direttiva 2008/115/CE delle disposizioni italiane che prevedono il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero. La Corte ha nuovamente chiarito la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni che qualifichino il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi alla stregua di reato e prevedano sanzioni penali. Nell’ordinanza, tuttavia, viene ribadito che le disposizioni della Direttiva devono trovare applicazione anche nei confronti dello straniero imputato o condannato per il reato di ingresso e soggiorno illegale. In relazione alla facoltà del giudice penale italiano di sostituire la pena dell’ammenda con la pena dell’espulsione, la Corte ha rilevato che neanche tale facoltà è di per sé vietata dalla direttiva 2008/115. Tuttavia tale facoltà di sostituzione può essere esercitata solo se la situazione dell’interessato corrisponde a una di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 4 ovvero quando non è possibile concedere un termine per la partenza volontaria poiché sussiste il rischio che l’interessato si dia alla fuga per sottrarsi alla procedura di rimpatrio.
Con la Sentenza n. 109 del 2013 depositata il 25.1.13, il TAR Piemonte ha chiarito alcune importanti questioni in materia di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell’art. 24, co. 4 D.Lgs. 286/98 ovvero da parte del lavoratore che abbia già fatto ingresso per due anni consecutivi per motivi di lavoro stagionale e che abbia la disponibilità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Come è noto la conversione deve avvenire nell’ambito della quota a tal fine prevista dal “decreto - flussi”. In primo luogo, il TAR Piemonte ha stabilito che l’istanza di conversione del permesso di soggiorno deve essere presentata al Questore, nell’ambito di tale procedura lo Sportello Unico dovrà valutare la sussistenza della quota. Ha, inoltre, chiarito che l’istanza di conversione può essere proposta anche dopo la scadenza del permesso di soggiorno non essendo previsto alcun termine perentorio a riguardo.
Il Tribunale di Pordenone, con un decreto del 13.07.12, interviene in materia di acquisto della cittadinanza italiana al compimento del diciottesimo anno da parte dello straniero nato in Italia. Nella decisione viene preso in considerazione quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 7.11.2007 ove si stabilisce che la nascita del minore in Italia deve essere denunciata ad un Comune Italiano da almeno uno dei genitori “legalmente residente in Italia”. A parere del Tribunale di Pordenone il requisito della residenza legale di uno dei genitori non può essere richiesto ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana al diciottesimo anno in quanto non si tratta di requisito espressamente previsto dalla L. 91 del 1992. Nel caso in esame, dunque, il Tribunale ha ritenuto che il minore nato in Italia ha diritto all’acquisto della cittadinanza italiana al compimento della maggiore età se dimostra di aver “risieduto legalmente” nel nostro Paese ove legalmente significa in mancanza di motivi ostativi alla sua permanenza sul Territorio Nazionale.