A seguito della pubblicazione del decreto flussi, da oggi 26 marzo, i datori di lavoro possono provvedere all’invio telematico delle richieste di nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale. Sono ammessi in via di programmazione transitoria lavoratori non comunitari entro una quota di 30.000 unità di cui 5.000 unità riservate per i lavoratori che abbiano già fatto ingresso per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale. Il decreto riguarda solo lavoratori provenienti da: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.
Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 247 del 2013, ha confermato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per reddito insufficiente nei confronti di un cittadino straniero invalido al 100% e titolare della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento. Il Tribunale Amministrativo ha affermato che l'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato in favore dei soggetti affetti da invalidità totale non rientra in alcuna delle categorie di reddito previste dall'art. 6 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, né è concettualmente assimilabile alle fonti di entrata previste dalla disposizione citata, trattandosi di un sussidio erogato dallo Stato, che non determina un incremento patrimoniale. Pertanto, ai fini della determinazione dei limiti di reddito previsti dagli artt. 9 comma 1 e 29 comma 3 lett. c) del D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni, non può tenersi conto degli importi percepiti a titolo di indennità di accompagnamento, non rientrando tali indennità nella nozione di reddito rilevante ai fini del rilascio del titolo di soggiorno richiesto.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4984 del 28.02.13, ha confermato il divieto di ricongiungimento del familiare che sia coniugato con persona già residente in Italia con altro coniuge come previsto dall’art. 29, co. 1 ter del D. Lgs. 286/98.
Il caso che ha portato alla decisione della Corte Suprema riguardava, però, la richiesta di ricongiungimento presentata da parte del figlio regolarmente residente in Italia in favore della madre in quanto priva di mezzi di sostentamento e di altri figli nel paese d'origine, nonché separata da tempo dal marito. Poiché, tuttavia, questi aveva già effettuato il ricongiungimento familiare con la moglie, l’ingresso della prima moglie avrebbe comportato non già la convivenza ma, comunque, la presenza di entrambe sul Territorio Nazionale, situazione che la Corte di Cassazione ha ritenuto contraria all’ordine pubblico italiano.
Con la circolare n. 1845 del 19 marzo 2013, i Ministeri dell'interno e del Lavoro hanno informato in merito alle modalità per la richiesta di lavoratori stranieri da impiegare con contratti stagionali nel 2013. A partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Flussi (prevista a breve) il datore di lavoro potrà provvedere all’inoltro telematico della richiesta di nulla osta. La quota di ingressi per lavoro stagionale nel 2013 è fissata nel numero di 30.000 di cui una quota di 5.000 unità è riservata per i lavoratori che abbiano già fatto ingresso per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 40 del 15 marzo 2013, ha nuovamente dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria del 2000 (L. 388/2000) che subordinavano alla titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo l’erogazione delle prestazioni assistenziali di invalidità. La Consulta (già intervenuta diverse volte in questa materia) ha affermato che le prestazioni di assistenza sociale costituiscono diritti soggettivi e che è irragionevole subordinare l’accesso a tali prestazioni al possesso di un titolo di soggiorno che richiede, tra l’altro, la dimostrazione di un determinato reddito.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 28 febbraio 2013, pubblicato il 13 marzo 2013, si stabilisce che i cittadini stranieri dei paesi del Nord Africa giunti in Italia dal 1° gennaio al 5 aprile 2011 e beneficiari del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dovranno presentare entro il 31 marzo prossimo domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine oppure chiedere la conversione del loro titolo di soggiorno in permesso per lavoro, famiglia, studio e/o formazione professionale. Nei confronti, invece, di coloro i quali non presenteranno alcuna delle due domande entro il termine stabilito, potrà essere adottato un decreto di espulsione fatti salvi i divieti contenuti nell’art. 19 D.Lgs. 286/98 ed i casi di sussistenza di gravi motivi di salute, di altri motivi di carattere umanitario o della presenza nel nucleo familiare di minori che frequentino la scuola nell'anno in corso.