Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 1056 del 13 giugno 2013, ha stabilito che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere rilasciato anche a coloro che sono titolari di un contratto di soggiorno a tempo determinato, purché sia stata raggiunta la soglia di reddito prevista a tal fine dal legislatore. L’art. 9 D. Lgs. 286/98, infatti, non si sofferma sulla tipologia del contratto di lavoro ma solo sull’entità del reddito da lavoro percepito dal richiedente. Ciò in quanto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo viene rilasciato non a seguito di una valutazione sulla stabilità del reddito data dalla titolarità di un contratto a tempo indeterminato (valutazione del tutto aleatoria) ma a colui che abbia dimostrato, per un periodo di tempo significativo, di essere in grado di condurre sul territorio dello Stato una vita dignitosa grazie a proventi legali e di essere, pertanto, sufficientemente inserito nel tessuto sociale del Paese.
L’idoneità alloggiativa deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione :
per la richiesta di rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare;
per la stipula del contratto di soggiorno nei seguenti casi:
rilascio del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato
conversione del titolo di soggiorno già in possesso per motivi stagionali in permesso per lavoro subordinato;
conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro;
casi di emersione del rapporto di lavoro irregolare.
Deve invece essere presentata alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Nel caso, invece, di assunzione di un lavoratore già regolarmente soggiornante la comunicazione obbligatoria Modello Unificato Lav al Centro per l'Impiego "è valida anche per assolvere agli obblighi prima esistenti nei confronti delle Prefetture" e "a partire dal 15 novembre 2011 tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il modello Q " ovvero il contratto di soggiorno (Circolare del Ministero del Lavoro n. 4773 del 28 novembre 2011). In tali casi quindi non sarà più necessario produrre l’idoneità alloggiativa.
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 4524 del 12 settembre 2013, ha confermato la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a seguito di condanna per il reato di stupefacenti. Ciò in quanto la motivazione fornita dal Questore in ordine alla pericolosità sociale dello straniero è apparsa al Giudice non irragionevole o sproporzionata rispetto alle finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sul punto il Consiglio di Stato ha, inoltre, sottolineato che la valutazione del magistrato di sorveglianza sull’assenza di pericolosità ai fini della concessione dell' affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di giudizio che opera nel più ristretto ambito dell’esecuzione della pena, non può essere assunta a termine di raffronto della valutazione del Questore che investe invero altri parametri quali il grado di inserimento dello straniero nel contesto sociale ed il riscontro di una condotta ispirata all’osservanza delle leggi dello Stato e delle comune regole di convivenza civile.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4528 del 19 settembre 2013, ha affermato l’obbligo per l’Amministrazione di motivare in maniera esaustiva e sufficientemente precisa i motivi di sicurezza pubblica in base ai quali viene negata la concessione della cittadinanza italiana. Nel caso che ha portato alla decisione, l’Amministrazione si era limitata a inviare una scarna “nota informativa” ove si accennava alla vicinanza del richiedente con un partito politico del paese di origine senza alcun riferimento ad attività illecite o pericolose anche in senso lato o al coinvolgimento del richiedente in attività comunque sospette. Il Consiglio di Stato, pur ribadendo che la concessione della cittadinanza non costituisce un diritto ma rappresenta il frutto di un’attenta valutazione, connotata da poteri ampiamente discrezionali, ha tuttavia confermato la laconicità della suddetta nota e, quindi, l’insufficienza della motivazione del provvedimento di diniego.
Con il messaggio del 6 agosto 2013, il Ministero degli Affari Esteri applica correttamente le disposizioni in materia di ingresso dei familiari non comunitari dei cittadini UE a seguito delle modifiche introdotte con la legge 129/11. In particolare, a seguito della soppressione del richiamo all’obbligo di visto di ingresso ai fini del rilascio della carta di soggiorno per il familiare non comunitario del cittadino UE, le Autorità Consolari non dovranno più rilasciare visti di ingresso nazionali per motivi familiari bensì rilasceranno visti di tipo Schengen di breve durata (per motivi di turismo). I Consolati, dunque, dovranno semplicemente verificare il vincolo di parentela o di coniugio senza entrare nel merito del “carico familiare” o della sussistenza di una “unione registrata”, questioni ora demandate all’Amministrazione dell’Interno al momento del rilascio della carta di soggiorno.
Con la legge n. 99 del 2013 (di conversione del D.L. n. 76 del 2013) è stata introdotta anche per agli studenti stranieri non comunitari che abbiano conseguito in Italia la laurea triennale o la laurea specialistica la possibilità di prorogare per un ulteriore anno il soggiorno in Italia (in attesa di una occupazione) e/o di convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, in caso di reperimento di un’occupazione entro questo termine. Finora tale possibilità era limitata agli stranieri che conseguivano in Italia il dottorato o un master universitario di secondo livello. Il nuovo testo dell’art. 22 comma 11 bis del D.Lgs. n. 286/98 è dunque il seguente: “Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’ articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.