Con il decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013 è stato introdotto nel Testo Unico Immigrazione il nuovo art. 18 - bis, disposizione che prevede la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno umanitario per la donna straniera vittima di violenza domestica, qualora il Questore ritenga sussistente un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio. Per violenza domestica, prosegue il testo dell’articolo, si intendono tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa. Il permesso di soggiorno viene rilasciato anche a seguito di segnalazione al Questore da parte dei servizi sociali. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le sue finalità o quando vengano meno le condizioni che ne avevano giustificato il rilascio. Trattandosi di permesso di soggiorno per motivi umanitari deve ritenersi che lo stesso sia convertibile in permesso di soggiorno per lavoro come previsto dall’art. 14 D.P.R. 394/99.
Si, occorre collegarsi al sito del Ministero dell’Interno ed accedere all’area tramite il codice della propria istanza. Nel caso in cui vi sia indicato che “l'istruttoria è completa, la domanda è in fase di valutazione" significa che l’ufficio Cittadinanza del Ministero dell’Interno che si occupa delle istanze presentata ai sensi dell’art. 9 L. 91/92 (Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione -Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze) dispone di tutti gli elementi, compresi
quelli forniti dalla competente Prefettura, per poter valutare le condizioni per il rilascio della cittadinanza italiana. Se la valutazione fosse negativa, il Ministero dell’Interno, farà pervenire una comunicazione scritta di "preavviso di rigetto” con le motivazioni del diniego. L’interessato potrà, entro dieci giorni dall’arrivo di questa comunicazione, far presente le sue ragioni che dovrenno essere prese in considerazione dal Ministero per la decisione finale. Gli interessati, anche tramite legale possono inviare al Ministero le comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione ( solleciti, diffide, richieste di accesso e altro) utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
» area3citt@pecdlci.interno.it; ( n. protocollo finale 0,1,2 )
» area3biscitt@pecdlci.interno.it; ( n. protocollo finale 3,4,5,6 )
» area3tercitt@pecdlci.interno.it, ( n. protocollo finale 7,8,9 )
specificando con esattezza nell’oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento ( K10/C….)
Analoghe considerazioni valgono per le richieste di cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 5 L. 91/92, per le quali sarà però la competente Prefettura a contattare l’interessato nel caso di una valutazione negativa, indicando le motivazioni del diniego. Ogni ulteriore informazione dovrà essere chiesta all’Ufficio
Cittadinanza della Prefettura di Torino, tramite mail cittadinanza.pref_torino@interno.it o tramite il sito www.nuovicittadini-prefto.it Sportello cittadinanza on line.
Con il messaggio n. 13983 del 4 settembre 2013, l’INPS si adegua alle pronunce della Corte Costituzionale, più volte intervenuta per dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. n. 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della Carta di soggiorno (ovvero del Permesso di soggiorno CE di lungo periodo) la concessione ai cittadini stranieri non comunitari legalmente soggiornanti di alcune tipologie di prestazioni assistenziali quali l'indennità di accompagnamento (sentenze Corte Costituzionale n. 306/2008 e n. 40/2013), alla pensione di inabilità (sentenze Corte Costituzionale n. 11/2009 e n. 40/2013), all'assegno mensile di invalidità (sentenza Corte Costituzionale n. 187/2010) e all’indennità di frequenza (sentenza Corte Costituzionale n. 329/2011). Pertanto l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU Immigrazione”.
Entra in vigore oggi la Legge Europea del 2013, ovvero la legge n. 97 del 6 agosto 2013, n. 97, contenente le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Essa contiene, tra l'altro, disposizioni sull'accesso dello straniero al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, sancendo anche nella normativa di settore riguardante il pubblico impiego il diritto del cittadino non comunitario all’accesso alla funzione pubblica. Tale possibilità è ora garantita ai familiari non comunitari di cittadini UE, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di status di rifugiato e protezione sussidiaria. All’accesso al pubblico impiego per tali categorie è previsto con gli stessi limiti e condizioni previsti per i cittadini dell’Unione europea per i quali sono escluse attività che “implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri” o che “attengono alla tutela dell'interesse nazionale”.
Con la sentenza n. 202/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale relativa alla presenza di legami familiare sul Territorio Nazionale al momento del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato". La disposizione in questione prevede che: "Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale." Alla luce della sentenza della Consulta essa dovrà trovare applicazione in tutti i casi in cui lo straniero vanti legami familiari nel territorio dello Stato, anche e soprattutto in relazione ai nuclei familiari che si sono formati in Italia ed ai figli nati sul Territorio Nazionale.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3552 del 2 luglio 2013, ha confermato la costante giurisprudenza in tema di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza. Il termine di cui all’art. 5, co. 4 del D.Lgs. 286/98 non ha natura perentoria bensì ordinatoria ed acceleratoria al fine di consentire il tempestivo disbrigo della procedura di rinnovo. L’Amministrazione, dunque, non può pervenire al rifiuto dell’istanza di rinnovo per il solo fatto del ritardo ma deve, in ogni caso, valutare nel merito la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno.