La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7912 del 18.2.13, ha confermato la condanna di un cittadino straniero per il reato di cui all’art. 13, co. 13 D.Lgs. 286/98 (violazione del divieto di ingresso contenuto nell’espulsione) poiché questi aveva fatto reingresso in Italia quando ancora non erano trascorsi cinque anni dall’esecuzione dell’espulsione. La Corte Suprema, con la sentenza n. 12220 del 12.4.12, aveva invece annullato la condanna di uno straniero che aveva fatto reingresso in Italia oltre il termine di cinque anni dall’esecuzione dell’espulsione anche se questa conteneva un divieto più lungo. Questo perché, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni della Direttiva CE 115/2008, la durata del divieto di reingresso contenuta nell’espulsione non può comunque superare i cinque anni.
Cassazione Sentenza 7912 del 2013
Cassazione Sentenza 12220 del 2012
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1242 del 1° marzo 2013, ha confermato la necessità del superamento di due verifiche di profitto per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio da parte dello straniero iscritto all’Università. Come previsto dall’art. 46 D.P.R. 394/99, infatti, il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi al primo almeno due verifiche di profitto. Nel caso lo studente sia in grado di documentare gravi problemi di salute o altra causa di forza maggiore, è possibile ottenere il rinnovo anche con il superamento di una verifica soltanto. In ogni caso, afferma il Consiglio di Stato, i test di accesso non possono essere ricompresi tra le verifiche di profitto trattandosi di prove intese ad accertare, al momento dell’iscrizione al corso, se lo studente possegga già le conoscenze indispensabili per frequentare utilmente il corso stesso.
Con la sentenza n. 771 del 9 agosto 2012, il TAR Sardegna ha confermato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nel caso di uno straniero colpito da sentenza di condanna per reato inerente gli stupefacenti. Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto prevalenti le esigenze di ordine pubblico derivanti dalla pericolosità sociale del soggetto rispetto al diritto all’unità familiare poiché il destinatario del provvedimento da tempo non conviveva più con la sua famiglia che aveva fatto rientro nel paese di origine. A contrario deve, tuttavia, ritenersi che nel caso i legami familiari siano stabili ed effettivi debba prevalere il diritto a mantenere l’unità familiare rispetto al giudizio di pericolosità sociale.
Con la circolare del 1° marzo 2013 il Ministero dell’Interno stabilisce la proroga delle misure di accoglienza per le cd. “categorie vulnerabili” ovvero per persone con disabilità, minori non accompagnati, anziani, donne in gravidanza o persone per le quali è stato accertato che abbiano subito gravi violenze o torture. Nella predetta categoria il Ministero riconduce anche le famiglie con figli minori, affermando che gli enti locali dovranno garantire per costoro continuità nelle misure di accoglienza, con copertura dei costi da parte dell’Amministrazione dell’Interno. Proroga delle misure di accoglienza anche per coloro che sono in attesa di essere sentiti dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per coloro che sono in attesa dell’esito del ricorso o del rilascio il permesso di soggiorno o del titolo di viaggio.
Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza n. 14574 del 26/11/12, ha ribadito il diritto del familiare del cittadino dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di un paese dell’Unione, ad ottenere la carta di soggiorno ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. n. 30 del 2007 indipendentemente dalla pregressa situazione di irregolarità del richiedente. Devono, infatti, trovare applicazione le disposizioni della Direttiva 2004/38/CE, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che prevedono che al coniuge non comunitario che accompagni o raggiunga il cittadino UE deve essere garantito il diritto di soggiorno in uno Stato membro a prescindere dalla data o dal luogo del matrimonio nonché dalle modalità con cui il richiedente ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante.
Con la sentenza n. 2057 depositata il 25 febbraio 2013, il TAR Lazio interviene nella problematica relativa alla possibilità di conversione del permesso di soggiorno stagionale da parte del lavoratore straniero che, a seguito della conclusione del rapporto di lavoro stagionale, disponga di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sul punto la giurisprudenza registra posizioni contrastanti in quanto alcuni Giudici, in ossequio a quanto previsto dall’art. 38, co. 7 D.P.R. 394/99, hanno ritenuto che il lavoratore stagionale debba necessariamente rientrare nel paese di origine alla scadenza del permesso di soggiorno stagionale ed ottenere altra autorizzazione stagionale all’ingresso in Italia. Solo a quel punto potrà richiedere ed ottenere la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro tout court. Il TAR Lazio, invece, afferma che la conversione deve essere garantita allo straniero già titolare di permesso di soggiorno per motivi stagionali cui venga offerto un contratto a tempo indeterminato o determinato, senza che sia necessario il previo rientro nel paese di origine, a condizione tuttavia della disponibilità della quota nell’ambito del “decreto-flussi”. Ciò in quanto l’art. 24, co. 4 D.Lgs. 286/98 richiede espressamente il rientro nel paese di origine solo al fine di accordare un diritto di precedenza per un secondo ingresso stagionale mentre non ribadisce tale necessità nella parte della disposizione relativa alla conversione.