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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 97 del 2026, ha stabilito che i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che ottengono la conversione del permesso di soggiorno per residenza elettiva a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità civile conservano il diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale.  

La Consulta ha affermato che la disposizione relativa ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari deve essere interpretata nel senso di consentire l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile.

È ora on line, il Toolkit 1.0 “La mobilità climatica nel procedimento di asilo. Riconoscere l’invisibile: strumenti operativi per il mondo del diritto”.frutto del lavoro svolto nel progetto CLAIM. Il cambiamento climatico è sempre più un fattore centrale nei percorsi migratori — eppure rimane spesso invisibile nei procedimenti di protezione internazionale. Non perché non esista, ma perché difficile da nominare, da isolare, da riconoscere giuridicamente. Il  toolkit nasce per colmare quel vuoto. Si rivolge a operatrici dell’accoglienza, funzionari delle commissioni territoriali, avvocate e giudici, e offre strumenti concreti: domande guida, esempi pratici, riferimenti giurisprudenziali e fonti COI per individuare e valorizzare gli elementi climatico-ambientali in tutte le fasi del procedimento di asilo. Lo potete scaricare a questo link

Con la legge n. 54 del 24 aprile 2026 è stato convertito il D.L. n. 23 /2026 contenente tra l’altro norma in tema: obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità; disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio; potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale. La legge contiene anche la discussa norma sui compensi ai difensori nelle procedure di rimpatrio volontario assistito, disposizione tuttavia già oggetto di modifica con un nuovo provvedimento urgente.

 

Il Tribunale Amministrativo per il Veneto, con le sentenze n. 616 e 617 del 18 marzo 2026, ha deciso su due ricorsi collettivi proposti da diverse associazioni per la tutela dei diritti dei migranti per combattere l’inefficienza delle Questure di Vicenza e di Venezia nelle procedure di richiesta della protezione internazionale.

Il TAR Veneto, avendo appurato come il termine previsto dalla legge per la formalizzazione della domanda di asilo fosse sistematicamente superato, ha accertato l’inefficienza dei sistemi organizzativi posti in essere dalle due Questura venete e ha ordinato all’Amministrazione di porre in atto modelli organizzativi idonei a garantire la tempestiva raccolta delle manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale.

pdfSentenza TAR Veneto n. 616 del 2026

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 23 del 24.02.2026.

Il provvedimento contiene alcune disposizioni in tema di obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità e in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio. Sono, inoltre, previsti il potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e la semplificazione  delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale.

Il decreto è ora in Parlamento per la fase conversione in legge.

A febbraio sono previsti i click days relativi al “Decreto Flussi 2026” nei seguenti giorni:

il 9 Febbraio 2026, alle ore 9:00 per le domande relative al settore turistico del lavoro subordinato stagionale;

il 16 Febbraio 2026 alle ore 9:00: per le domande relative al lavoro subordinato non stagionale (modello B2020);

il 18 Febbraio 2026 alle ore 9:00 per il settore dell’assistenza familiare (modello A-bis). 

Il Minitero comunica che sarà data priorità alle domande di nulla osta relative all’ingresso di lavoratori stagionali e, successivamente, all’istruttoria delle domande relative al nulla osta per i lavoratori subordinati non stagionali. I tempi di rilascio dei nulla osta previsti sono di 20 giorni per i lavoratori stagionali e di 60 giorni per i lavoratori subordinati non stagionali. 

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