Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione è tenuta a valutare la natura e l’effettività dei vincoli familiari del richiedente sul territorio nazionale. L’art. 5, co. 5 D.Lgs. 286/98 prevede, infatti, che in presenza di un reato ostativo alla permanenza in Italia, il permesso di soggiorno venga comunque rinnovato se i legami familiari dello straniero sono ritenuti prevalenti.
Con la sentenza n. 146/2013, il TAR Piemonte ha chiarito che tale maggior tutela deve essere sempre accordata dall’Amministrazione sia nel caso di stranieri ricongiunti o che abbiano effettuato il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 286/98 sia ai componenti di famiglie che si siano formate sul territorio nazionale ed in presenza di minori nati in Italia.
L’INPS ha reso noto il nuovo importo dell’assegno sociale aggiornato al 2013 pari a 5.749,90 euro (442,30 euro per 13 mensilità).
Come è noto la misura dell’assegno sociale (prestazione economica che attualmente spetta a coloro che hanno raggiunto i 65 anni e 3 mesi di età e vivono in condizioni economiche disagiate) costituisce un parametro importantissimo per gli stranieri residenti in Italia.
Al fine di avviare la procedura di ricongiungimento familiare, ad esempio, lo straniero deve dimostrare un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Stesso ammontare è richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Infine, all’assegno sociale annuo viene normalmente fatto riferimento al momento del rinnovo del permesso di soggiorno al fine di verificare se il richiedente è titolare di risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e dei familiari a carico.
Il TAR Puglia, con la sentenza n. 2103/2012, ha affermato che il requisito della residenza quinquennale non è richiesto per i familiari di cui all’art. 29, co. 1 D.Lgs 286/98, i quali possono ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in ragione del loro collegamento con il familiare richiedente e titolare, oltre ai requisiti alloggiativi e reddituali, anche della residenza almeno quinquennale.
I familiari di cui all’art. 29, co. 1 D.Lgs. 286/98, secondo l’interpretazione del TAR Puglia, si trovano, dunque, in condizione di complementarietà rispetto al “capofamiglia” e, pur se privi autonomamente dei requisiti per ottenere il titolo di soggiorno a tempo indeterminato, mutuano dal familiare, in via di riflesso, i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE.
Questa lettura della disposizione di cui all’art. 9 D.Lgs. 286/98 si allinea, dunque, ai principi costituzionali e comunitari volti alla tutela dell’integrità del nucleo familiare e si inserisce nel solco già tracciato da alcune precedenti sentenze che avevano escluso la necessità del requisito della residenza quinquennale per i familiari del richiedente principale (cfr. TAR Lazio, sentenza n. 5530 del 21.6.2011 - TAR Piemonte, sentenza n. 1129 del 27.10.2011).
Con la circolare del 14 gennaio, il Ministero dell'Interno chiarisce la portata delle disposizioni in materia di iscrizione anagrafica introdotte con la legge n. 94 del 2009 (cd. "pacchetto sicurezza") le quali assegnavano ai Comuni poteri di controllo relativi all'idoneità igienico-sanitaria di un alloggio al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica.