Privacy Policy

Con la Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno del 5 novembre 2013 viene finalmente consentito convertire il permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato già a seguito del primo ingresso, senza necessità che il lavoratore debba fare rientro nel paese di origine ed ottenere un secondo visto di ingresso stagionale. Ciò in conformità ad una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1610/2013) che aveva annullato il provvedimento di diniego della richiesta di conversione, diniego basato proprio sull’assenza del preventivo rientro nel paese di origine a seguito del rilascio del primo permesso per lavoro stagionale.
A fronte del contenuto della Circolare, dunque, il lavoratore stagionale potrà ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato già alla scadenza del primo permesso stagionale a condizione che sia stato effettivamente assunto dal datore di lavoro stagionale e che sussista la quota nell’ambito della programmazione dei flussi.

pdfCircolare Ministero Lavoro e Interno

Con la Sentenza n. 4516 del 12 settembre 2013, il Consiglio di Stato ha stabilito per il dirigente straniero, già autorizzato ai sensi dell’art. 27, co. 1 lett. a) del D.lgs. 286/98, la possibilità di rilascio, dopo cinque anni di residenza regolare, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di  lungo periodo. Come è noto i dirigenti ed il personale altamente specializzato di aziende che abbiano sedi o filiali sul Territorio Nazionale possono fare ingresso in Italia al di fuori del sistema delle quote ed ottengono il rilascio di un permesso di soggiorno per un massimo di 5 anni. Tuttavia, come disposto dall’art. 40, co. 5 del D.P.R. 394/99, al termine di questo periodo tali lavoratori possono essere assunti direttamente dall’azienda distaccataria. In questo caso, afferma il Consiglio di Stato, non vi sono limiti per la conversione del permesso di soggiorno e, quindi, anche per il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

pdfConsiglio Stato Sentenza n. 4516/13

Con la Circolare n. 6635 del 30 ottobre 2013, il Ministero dell’interno ha chiarito che il lavoratore straniero in attesa della conclusione della procedura di emersione potrà comunque iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale con il codice fiscale provvisorio (attribuito direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi dal Ministero dell’Interno) Una volta ultimata la procedura di emersione, il codice fiscale provvisorio (numerico da 11 cifre) verrà sostituito nel codice fiscale definitivo (alfanumerico di 16 cifre).

pdfCircolare n. 6635/2013

 

Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 13 ottobre 2013 ha parzialmente accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da un cittadino congolese titolare dello status di rifugiato e regolarmente residente contro l’impresa di trasporti pubblici urbani (GTT s.p.a.) a causa dell’esclusione disposta da quest’ultima dalla procedura di selezione per autisti indetta nel 2010 per la mancanza del requisito della cittadinanza comunitaria europea. L’azienda aveva giustificato l’esclusione in  attuazione dell’art. 10 del regolamento allegato A del Regio Decreto n. 148/1931 il quale prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per l’ammissione al servizio in prova del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione e la cui applicazione è stata estesa alle imprese pubbliche del trasporto urbano e locale in forza di quanto previsto dalla legge n. 628/1952. Il giudice del lavoro di Torino però non ha condiviso la tesi dell’azienda affermando che la norma risalente al 1931 - e il correlato requisito di cittadinanza per accedere a tali posizioni lavorative - doveva ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell’evoluzione normativa intervenuta in particolare con l’art. 2 del D.Lgs. n. 286/98 e con il principio di parità di trattamento tra lavoratore migrante regolarmente soggiornante e lavoratore nazionale anche nell’ambito dell’accesso al lavoro per effetto dell’adesione e ratifica del nostro Paese alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 143/1975.

pdfTribunale Torino GTT

Il Giudice di Pace di Bologna, con il decreto del 27 giugno 2013, ha disposto l’annullamento dell’espulsione adottata nei confronti dello straniero in possesso del certificato di nascita e del passaporto attestanti la sua minore età per violazione dell’art. 19, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 286/98, anche se l’esame auxologico aveva fornito esito opposto, trattandosi di certificazione medica, rileva il Giudice, cui gli studi scientifici non conferiscono assoluta attendibilità.

pdfGiudice di Pace Bologna

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1612 del 20 marzo 2013, ha stabilito la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La normativa, infatti, nel caso di abbandono dello status di religioso, non vieta espressamente la conversione del permesso per motivi religiosi in altro tipo di permesso. E’ vero che l’art. 14 del D.P.R. 394/99 nel disciplinare i casi di conversione non menziona questa possibilità ma, a parere del Consiglio di Stato, l’elenco contenuto nella disposizione non deve considerarsi tassativo. L’art. 5 D.Lgs. 286/98, inoltre, non pone vincoli al rinnovo del permesso di soggiorno per un titolo diverso da quello originariamente posseduto.

pdfConsiglio di Stato n. 1612/13

Seguici

 

facebookyoutubeinstagram

Search