Il TAR Emilia Romagna, con la sentenza n. 376 del 2014, ha disposto l’annullamento del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno presentato da un cittadino straniero vittima di infortunio sul lavoro e titolare di rendita INAIL. Il Tribunale ha, infatti, affermato che la rendita INAIL per inabilità è senza dubbio equiparabile ad una pensione, quale fonte di reddito certa e continuativa tale da consentire il rilascio del permesso di soggiorno per “residenza elettiva” previsto dall’art. 11, co. 1, lett. c) quater D.P.R. 394/99.
Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 554 del 2014, ha annullato il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno poiché l’Amministrazione aveva omesso di valutare il rapporto di lavoro instaurato a favore del ricorrente in epoca successiva all’adozione del rigetto. In particolare, il cittadino straniero, avendo reperito un nuovo contratto di lavoro, aveva provveduto a chiedere, tramite ricorso gerarchico, il riesame della sua posizione alla Prefettura che aveva invece ritenuto tardiva l’allegazione di tale elemento. In proposito, il Tribunale ha affermato che, ai sensi dell’art. 5, co. 5 D.Lgs. 286/98, l’Amministrazione è tenuta a prendere in considerazione tutti gli elementi sopraggiunti tali da consentire il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno che il richiedente abbia sottoposto all’autorità nell’ambito del procedimento amministrativo e quindi anche in sede di ricorso gerarchico.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 23658 del 15 novembre 2013, ha dichiarato l’acquisto della cittadinanza italiana da parte di una cittadina ucraina, coniugata con cittadino italiano, che aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana nel 2008 ovvero in epoca antecedente alle modifiche introdotte con la L. 94 del 2009. Come è noto le disposizioni in vigore fino al 2009 prevedevano un termine di residenza in Italia dopo il matrimonio di sei mesi, termine poi aumentato a due anni con le disposizioni del cd. “pacchetto sicurezza”. Il Ministero dell’Interno, in applicazione delle nuove disposizioni, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza poiché la richiedente non aveva maturato il termine biennale. Il Tribunale ha, invece, affermato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio sorge col verificarsi delle condizioni previste dalla legge in vigore al momento della presentazione della domanda e che l’Amministrazione può addivenire ad un diniego solo per motivi connessi alla commissione di reati o alla sicurezza della Repubblica, con provvedimento da adottarsi nel termine di due anni. Nel caso in esame, dunque, la richiedente aveva correttamente maturato il termine di sei mesi di residenza richiesto dalle disposizioni della L. 91 del 1992 ed il Ministero non aveva rinvenuto a suo carico alcun precedente penale ostativo quindi, nonostante non fosse ancora trascorso il termine biennale, la domanda non poteva essere dichiarata inammissibile in ossequio ad una legge entrata in vigore nel 2009, epoca in cui la richiedente aveva già acquisito la cittadinanza italiana.
Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 612 del 3 aprile 2014, chiarisce alcuni importanti elementi sul rapporto tra il rilascio del permesso di soggiorno a seguito di emersione del rapporto di lavoro irregolare ai sensi della L. 109/12 e la condanna per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 (spaccio di sostanze stupefacenti) nel caso in cui il Giudice Penale abbia ritenuto sussistente la cd. “ipotesi lieve” prevista al comma 5 dell’art. 73. In particolare, il TAR Piemonte afferma che il permesso di soggiorno non può essere rifiutato soltanto sulla base della sussistenza della condanna ma che l’Amministrazione deve effettuare in capo al soggetto che chiede la regolarizzazione un accertamento volto a stabilire se questi rappresenti o meno una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Ciò in ossequio a quanto si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2012 ove si afferma che, in caso di condanna per un reato per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, l’Amministrazione è tenuta a svolgere un’attenta valutazione della pericolosità sociale concreta ed attuale del richiedente. Il TAR, inoltre, chiarisce che alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno per emersione del rapporto di lavoro deve applicarsi soltanto la disciplina prevista dalla L. 109/12 in quanto norma speciale e non le disposizioni generali contenute nell'art. 4 del T.U. Immigrazione.
Con la sentenza n. 1637 del 7 aprile 2014, il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza di un automatismo tra condanna per violazione della disciplina dei marchi e del diritto d’autore ed il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Nel caso in esame il richiedente, residente in Italia da oltre 20 anni, aveva riportato una lieve condanna a pena pecuniaria per contraffazione del marchio CE e l’Amministrazione aveva ritenuto di applicare in via automatica, l’art. 26 D.Lgs. 286/98 che prevede, nel caso di condanne definitive per reati inerenti il diritto d’autore. la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il Consiglio di Stato, invece, a fronte di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in questione, ha affermato la necessità di una previa valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero e delle sue condizioni personali, familiari e lavorative.
Consiglio di Stato n. 1637/14
Si, due coniugi stranieri di cui almeno uno residente in Italia, possono avviare la procedura di separazione o di scioglimento del matrimonio avanti al Giudice Italiano, sia nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato in Italia sia nel paese di origine. In base all’art. 31 della L. 218/1995 la legge applicabile è quella comune dei coniugi o, in mancanza, la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.